CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 8 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale dì Perugia, in data 5 marzo 2020, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per í reati di tentata estorsione e furto, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la sussistenza dell'elemento soggettivo del furto, risulta meramente riproduttivo di una questione già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che a pagina 3 hanno infatti correttamente escluso l'assorbimento del delitto di furto in quello di tentata estorsione stante la diversità e autonomia delle condotte, evidenziando l'integrazione del dolo specifico del primo reato in quanto la sottrazione era stata effettuata per incrementare la sfera patrimoniale dell'agente (Sez. 2, n. 8309 del 24/06/1998, Tonarelli, Rv. 211184; da ultimo, Sez. 2, n. 12446 del 10/02/2022, Toropoc, n.m.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]