CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzo Roberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RizzoGiuseppe Mauro, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giacomod’Attorre- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoVincenzo [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Maria RitaSchiera- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limited in liquidazione, in persona dellegale rappresentante- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5554/2022 depositatail 29/12/2022;Numero registro generale 7937/2023Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 17322/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del1/04/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S. à r.l. società a responsabilità limitata di dirittolussemburghese, in seguito [OSCURATO:PERSONA], attiva nel settore dei nolida navigazione, citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di TorreAnnunziata, nell’anno 2016, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GraziaBottiglieri, [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna ai sensidell’art. 2041 cod. civ, per essersi gli stessi arricchiti a suo discapitoe chiese contestualmente il sequestro conservativo dei beni deiconvenuti fino alla concorrenza della somma di 117.239.215,00, checostituiva l’importo dell’arricchimento.2. I convenuti si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda.3. In corso di causa intervenne, a sostegno delle ragioni della MarineTrade, la [OSCURATO:PERSONA], in seguito FFA [OSCURATO:PERSONA].4. La domanda cautelare venne rigettata per carenza del requisito dellasussidiarietà.5. [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa modificò parzialmente la domanda, aisensi degli artt. 2033 cod. civ. e 2043 cod. civ., nei limiti delle originaliallegazioni e insisté in una nuova istanza cautelare, che pure vennedisattesa, con pronuncia confermata anche in sede di reclamo.6. In data 30/11/2016 la [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarata fallita.7. [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio e i convenuti ribadironola richiesta di rigetto.8. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 849 del 2019, rigettòtutte le domande e condannò il Fallimento e l’interventore alpagamento delle spese di lite.9. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione.10. Dinanzi alla Corte d’appello di Napoli si costituirono [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. g. n. 7937/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 7937/2023Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 17322/2026Data pubblicazione 01/06/2026Carlini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] FFA Ltdin liquidazione rimase contumace.11. L’appello del [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corteterritoriale con la sentenza indicata in epigrafe.12. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.13. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e RosariaSavastano da un lato e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ugo DeCarlini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dall’altro.14. [OSCURATO:PERSONA] FFA Ltd in liquidazione non ha svolto attività difensiva.15. Entrambe le parti controricorrenti hanno depositato memoria.16. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio ha riservato la decisione con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Collegio reputa che non debba essere ordinata larinnovazione della notifica del ricorso alla FFA [OSCURATO:PERSONA], atteso che, comea breve sarà meglio esposto, il ricorso è destinato a pronuncia di rigettoQuesta Corte ha, da tempo, con orientamento che si intende confermare eribadire, statuito che (Cass. 22/03/2010 n. 6826) nel giudizio di cassazione,il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, inpresenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire conimmediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione delcontraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risultinotificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluentesull’esito del giudizio. L’orientamento è stato poi esteso alle cause dimanifesta infondatezza del ricorso (tra le prime, Cass. 17/06/2013 n.15106). Deve, pertanto, ritenersi superflua la rinnovazione delle attività dinotifica nei confronti della società estera FFA [OSCURATO:PERSONA], avente sede nelleVirgin [OSCURATO:PERSONA], posto che essa, avendo un interesse alla litedipendente da quello del Fallimento ricorrente vedrebbe comunquer. g. n. 7937/2023ad. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 7937/2023Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 17322/2026Data pubblicazione 01/06/2026disattesa la sua prospettazione, stante la manifesta infondatezza delleargomentazioni difensive della parte ricorrente, per come si va a esporre.2. Col primo motivo si lamenta violazione e (o) falsa applicazione dinorme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.relativamente all’art. 2043 cod. civ. e 2947 cod. civ. Il motivo si incentrasull’avere la Corte d’appello fatto decorrere, confermando la prospettazionedel Tribunale, la prescrizione dell’azione di risarcimento da illecito civile neiconfronti dei convenuti in primo grado, e ora controricorrenti percassazione, dall’anno 2008 e non invece dall’anno 2015, nel quale la MarineTrade ricevette gli avvisi di accertamento, dai quali essa poté comprendereche vi era stato un comportamento sostanzialmente distrattivo del propriopatrimonio, inteso quale composto dai guadagni rivenienti dall’attivitàsociale svolta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeMauro Rizzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OrsolaBottiglieri. La tesi è che soltanto nel detto anno 2015 vi fu, in capo all’alloraliquidatore [OSCURATO:PERSONA]Escobar, piena consapevolezza del danno causato allaMarine Trade da parte dei suddetti, cosicché l’azione di indebitoarricchimento, poi riqualificata come di illecito extracontrattuale al fine delrisarcimento dei danni, iniziata con atto di citazione notificato nell’anno2016, non poteva ritenersi preclusa dalla prescrizione quinquennale. Unavolta ritenuta superata l’eccezione di prescrizione, le censure del Fallimentosi incentrano sulla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito,delle risultanze del processo penale svoltosi dinanzi al Tribunale di TorreAnnunziata, nel quale, sebbene il dibattimento si sia concluso con unasentenza penale di assoluzione per i reati tributari, sarebbe stato comunqueaccertato che le somme distratte dal patrimonio sociale erano stateillegittimamente apprese mediante operazioni meramente cartolarinell’interesse dei convenuti nella causa civile.3. Le censure non sono meritevoli di favorevole seguito in quanto affetteda palese inammissibilità, poiché non è chiaro quando la questione dellapreclusione al decorso della prescrizione sia stata posta alla Corter. g. n. 7937/2023ad. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 7937/2023Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 17322/2026Data pubblicazione 01/06/2026territoriale. A prescindere dall’assunto della completezza dell’accertamentocontenuto nella sentenza penale, che costituirebbe, secondo la tesi deldel giuramento decisorio, non ammesso dai giudici di merito, in quantoprivo dei caratteri di assoluta decisorietà e in quanto in parte vertente sufatti illeciti - compendio per giungere all’affermazione della responsabilitàda illecito dei convenuti, il Collegio ritiene che la sentenza della Corteterritoriale abbia non implausibilmente ancorato la decorrenza dellaprescrizione all’anno 2008, quando l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Escobar assunse lacarica di liquidatore. Sul punto i giudici di merito hanno evidenziato comesia verosimile che, sulla base delle stesse prospettazioni della [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione, in detto anno nel mese di ottobre 2008 l’UssaniD’Escobar era subentrato a [OSCURATO:PERSONA] e aveva quindi redatto il bilancio.Ciò implica, come fatto palese dalla sentenza impugnata, che egli aveva adisposizione la documentazione contabile della [OSCURATO:PERSONA], dalla qualerisultavano gli accrediti in favore di società estere. Sulla base della dettadocumentazione, inoltre, lo stesso liquidatore redasse, successivamente,ma comunque prima dell’anno 2016, un’informativa per la Guardia dicompiuto dai giudici di merito, secondo i quali il liquidatore «sarebbe statosenz’altro in grado di rendersi conto del fatto dannoso, tenuto anche contoche questo consisteva nei soli pagamenti in favore delle società uruguaianesenza alcun corrispettivo, circostanza ben più facile da percepire rispettoalla vicenda tributaria (che riguardava altresì l’esterovestizione dellasocietà). Del resto, anche ove avesse avuto soltanto il sospetto di illecititrasferimenti di somme della società, il liquidatore avrebbe avuto l’onere diapprofondire la questione anche tramite consulenza contabile - che,secondo l’appellante, non sarebbe stata compiuta per evitare un aggraviodi spese per la società - e ciò è sufficiente al fine della decorrenza deltermine di prescrizione, essendo il danno percepibile con l’impiegor. g. n. 7937/2023ad. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 7937/2023Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 17322/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’ordinaria diligenza (peraltro, poteva esigersi dal liquidatore la diligenzaprofessionale in considerazione dell’incarico svolto).»4. Ora, pur tralasciando l’ulteriore passo della sentenza d’appello, nelquale la Corte avanza l’ipotesi che il liquidatore fosse al corrente dellecondotte distrattive sin dagli anni 2008 - 2009, l’accertamento compiuto daigiudici di merito in ordine alla conoscenza delle condotte di distrazione èpienamente ancorato alle risultanze di causa ed è conforme allagiurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità haaffermato, con orientamento che il Collegio condivide e intende ribadire,reso in causa nella quale avevano agito alcuni risparmiatori i cui risparmierano stati compromessi anche da un’omessa attività di vigilanza dellaAutorità amministrative (Cass. 21/02/2020 n. 4683; Cass. 18/07/2013 n.17572), che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fattoillecito decorre da quando il danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza,sia stato in grado di avere conoscenza dell’illecito, del danno e delladerivazione causale dell’uno dall’altro, nonché dell’elemento soggettivo deldolo o della colpa connotante detto illecito (e quindi, nelle dette duefattispecie, dal deposito dello stato passivo della società). Nel caso concretoall’esame è, quindi immune da mende l’affermazione che nell’anno 2008 oquantomeno in quello successivo, sulla base della documentazione dellaquale era in possesso il liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], il danno, se non nelsuo preciso ed esatto ammontare, poteva comunque essere percepito(Cass. 10/05/2013 n. 11119) nei suoi tratti essenziali, cosicché l’azionepoteva essere proposta ben prima dell’anno 2016.5. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.6. Col secondo motivo si lamenta errata percezione di prove inesistentiex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Le censure recate da dettomotivo si incentrano sulla mancata percezione, da parte dei giudici dimerito, delle risultanze istruttorie, segnatamente documentali, in essecomprese quelle costituite da dichiarazioni testimoniali raccolte nei verbalidella causa penale svoltasi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dellar. g. n. 7937/2023ad. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 7937/2023Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 17322/2026Data pubblicazione 01/06/2026causa, dalle quali non poteva trarsi la conclusione della conoscenza, in capoal liquidatore delle condotte distrattive sin dall’anno 2008.7. Il secondo motivo è infondato, per essere limitato a una mera istanzadi rivalutazione dei fatti di causa, in modo tale che possa essere evitata ladichiarazione di prescrizione dell’azione risarcitoria. Le censure nonadducono alcuna censura sul punto del travisamento della prova, nel sensodivisato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U5/03/2024, n. 5792), per il quale censura appropriata sarebbe larevocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. o quella, ricorrendonegli ulteriori presupposti, dell’omesso esame di cui al n. 5 dell’art. 360 codicedi rito civile bensì concernono la valutazione in sé del materiale probatorio,il che è notoriamente inammissibile in sede di legittimità. Questa Corte hapoi (Cass. n. 20553 del 19/07/2021) ritenuto, con orientamento che inquesta sede si ritiene di confermare, che la valutazione delle prove raccolte,anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in viaesclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare ilconvincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commiprimo e secondo cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttoriomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito.8. Il ricorso è, inoltre, inammissibile anche in quanto non attinge leulteriori ragioni decisorie della Corte d’appello, relative all’azione diarricchimento senza causa, di cui è ribadita l’inammissibilità per carenzar. g. n. 7937/2023ad. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 7937/2023Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 17322/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento e dell’impoverimento e diindebito per essere stata rivolta non contro le società in cui favore eranostate effettuate le condotte distrattive, ma nei confronti dei soci di esse.9. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.10. Le spese di lite seguono la soccombenza del Fallimento MarineTrade e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione alsingolarmente elevato valore della controversia, sono liquidate, come dadispositivo, in favore di ognuno dei due gruppi di controricorrenti.11. La decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che devela sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida: in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in Euro 70.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; in favore deicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Euro 67.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 1/04/2026. [OSCURATO:PERSONA]. g. n. 7937/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8