CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2021
Cassazione n. 39336/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRt4.t2 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] //t//fftitii_55"ie ry-EL a i (0,-.:‹ sc, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2021, con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. l'ordinanza del 15 gennaio 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine ai reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione, ai sensi degli artt. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto il pericolo di recidiva concreto e attuale in forza di dati meramente ipotetici e astratti e non, quindi, ricavabili dagli atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). In forza del principio di diritto sopra evidenziato, la Corte rileva che il motivo di ricorso è genericamente articolato. Il ricorrente denuncia l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha parzialmente accolto la richiesta del pubblico ministero e nel far ciò, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio; dall'altro, non adempie l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente si limita a denunciare in maniera generica e aspecifica il vizio di motivazione della decisione impugnata, con la quale è stata confermata l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, reiterando genericamente doglianze già dedotte al giudice del riesame e da questi respinte con motivazione congrua e immune da vizi denunciabile.' di in questa sede. Il Tribunale, oltre a quanto già evidenziato, dopo aver esaminato i gravi indizi di colpevolezza, ha evidenziato la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. A tal fine, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, si evidenzia che la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma phi67e§sere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. Nel caso di specie, il giudice di merito ha correttamente evidenziato che la detenzione di armi prive dei contrassegni previsti dalla legge e il loro occultamento erano circostanze sintomatiche del fatto che Ciadannidaro fosse soggetto collegato ad ambienti criminali di elevata pericolosità sociale, in grado di procurare armi clandestine, la cui unica destinazione non poteva che essere la commissione di ulteriori reati. Il Tribunale, pertanto, in modo ineccepibile ha condiviso la scelta operata dal G.i.p. in ordine all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, unica adeguata a salvaguardare il pericolo di recidiva nel reato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i