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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02469/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti il 01/06/2023 dal Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1° giugno 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto promotore, dirigente e organizzatore della associazione per delinquere 'ndranghetista e armata operativa in Bianco e territori limitrofi da data anteriore al novembre 2019 sino al giugno 2021.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivitriportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per avere desunto la partecipazione a una associazione per delinquere dai contenuti di conversazioni fra familiari intercettate, senza spiegare, in particolare, come il ricorrente avrebbe realizzato le condotte a lui attribuite nella imputazione provvisoria e disattendendo ragionevoli ipotesi alternative sulla base dei generici contenuti di conversazioni alle quali l'indagato neanche ha partecipato, mentre manca l'indicazione di condotte materiali riconducibilq' a [OSCURATO:PERSONA] e tali da mostrare ch'egli esercitava un effettivo controllo sulle attività economiche nel territorio di Bianco. 2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali e circa la necessità della custodia cautelare in carcere, tanto più in assenza di significativi elementi di valutazione sull'appartenenza del ricorrente alla associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché contesta in termini generici i contenuti della ordinanza impugnata, senza indicarne manifeste illogicità e senza confrontarsi con gli specifici contenuti del provvedimento anche nelle parti in cui ha risposto alle deduzioni difensive espresse nella richiesta di riesame della misura cautelare.

Invece, il Tribunale ha desunto la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nella imputazione provvisoria (capo 1) dai contenuti delle plurime conversazioni — in particolare da quelle del ricorrente con l'altro indagato [OSCURATO:PERSONA] — dalle quali sono emerse tre vicende specifiche.

La prima riguarda le trattative per l'acquisizione — con convergenza di interessi con i reggini (intesi come appartenenti alle 'ndrine Tengano e Libri operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]) — del villaggio turistico [OSCURATO:PERSONA] confiscato nell'ambito di altri procedimenti (p. 2-4).

A differenza di quel che si deduce nel ricorso, fra i conversanti vi è anche il ricorrente e l'esposizione dei contenuti delle conversazioni ne rappresenta il coinvolgimento nella vicenda.

Infatti, rispondendo alla tesi difensive, il Tribunale ha osservato che: la comunicazione di Pelle al potenziale acquirente della struttura circa la necessità di riconoscere diritti ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] (e specificamente a [OSCURATO:PERSONA] l'attribuzione di un terreno nell'immobile) non si spiega se non riconoscendo che essi esercitavano un potere al riguardo; allo stesso modo non si spiegano i contenuti delle conversazioni in cui il ricorrente (che mostra di rapportarsi direttamente al capo-cosca [OSCURATO:PERSONA]) prospetta ritorsioni e la moglie di Pelle paventa eventi violenti (p.Z. 7).

La seconda vicenda riguarda il sostegno del ricorrente e di Pelle all'elezione del sindaco [OSCURATO:PERSONA], anche con l'idea di creare un più ampio pacchetto di voti per non restare quella che Pelle e [OSCURATO:PERSONA] definivano una «'ndrangheta agricola» (p 4-5).

Pure in questa vicenda — a differenza di quel che si assume nel ricorso — fra i conversanti vi è il ricorrente e nell'ordinanza si osserva come dai contenuti delle conversazioni emerga la sua certezza di fare convergere voti sul candidato preferito e che questo collima con l'attribuirgli una posizione apicale nel gruppo criminale (p. 7-9).

La terza vicenda riguarda l'organizzazione del gruppo e il ricorrente manifesta il suo ruolo apicale quando, conversando con il fratello, afferma che «si devono vedere le cariche nuove» all'interno della cosca (p. 5).

Inoltre, l'ordinanza vaglia analiticamente ulteriori dati indicativi di un modo di rapportarsi paritario del ricorrente con altre figure apicali del gruppo criminale (p. 10) e di una sua gestione diretta del gruppo assieme al fratello Saverio (p. 11).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché circa le esigenze cautelari l'ordinanza correttamente richiama la doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e evidenzia come questa sia corroborata dalla considerazione del ruolo apicale — funzionale agli interessi della cosca — esercitato dal ricorrente.

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti il 01/06/2023 dal Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1° giugno 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto promotore, dirigente e organizzatore della associazione per delinquere 'ndranghetista e armata operativa in Bianco e territori limitrofi da data anteriore al novembre 2019 sino al giugno 2021. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivitriportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per avere desunto la partecipazione a una associazione per delinquere dai contenuti di conversazioni fra familiari intercettate, senza spiegare, in particolare, come il ricorrente avrebbe realizzato le condotte a lui attribuite nella imputazione provvisoria e disattendendo ragionevoli ipotesi alternative sulla base dei generici contenuti di conversazioni alle quali l'indagato neanche ha partecipato, mentre manca l'indicazione di condotte materiali riconducibilq' a [OSCURATO:PERSONA] e tali da mostrare ch'egli esercitava un effettivo controllo sulle attività economiche nel territorio di Bianco. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali e circa la necessità della custodia cautelare in carcere, tanto più in assenza di significativi elementi di valutazione sull'appartenenza del ricorrente alla associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché contesta in termini generici i contenuti della ordinanza impugnata, senza indicarne manifeste illogicità e senza confrontarsi con gli specifici contenuti del provvedimento anche nelle parti in cui ha risposto alle deduzioni difensive espresse nella richiesta di riesame della misura cautelare. Invece, il Tribunale ha desunto la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nella imputazione provvisoria (capo 1) dai contenuti delle plurime conversazioni — in particolare da quelle del ricorrente con l'altro indagato [OSCURATO:PERSONA] — dalle quali sono emerse tre vicende specifiche. La prima riguarda le trattative per l'acquisizione — con convergenza di interessi con i reggini (intesi come appartenenti alle 'ndrine Tengano e Libri operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]) — del villaggio turistico [OSCURATO:PERSONA] confiscato nell'ambito di altri procedimenti (p. 2-4). A differenza di quel che si deduce nel ricorso, fra i conversanti vi è anche il ricorrente e l'esposizione dei contenuti delle conversazioni ne rappresenta il coinvolgimento nella vicenda. Infatti, rispondendo alla tesi difensive, il Tribunale ha osservato che: la comunicazione di Pelle al potenziale acquirente della struttura circa la necessità di riconoscere diritti ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] (e specificamente a [OSCURATO:PERSONA] l'attribuzione di un terreno nell'immobile) non si spiega se non riconoscendo che essi esercitavano un potere al riguardo; allo stesso modo non si spiegano i contenuti delle conversazioni in cui il ricorrente (che mostra di rapportarsi direttamente al capo-cosca [OSCURATO:PERSONA]) prospetta ritorsioni e la moglie di Pelle paventa eventi violenti (p.Z. 7). La seconda vicenda riguarda il sostegno del ricorrente e di Pelle all'elezione del sindaco [OSCURATO:PERSONA], anche con l'idea di creare un più ampio pacchetto di voti per non restare quella che Pelle e [OSCURATO:PERSONA] definivano una «'ndrangheta agricola» (p 4-5). Pure in questa vicenda — a differenza di quel che si assume nel ricorso — fra i conversanti vi è il ricorrente e nell'ordinanza si osserva come dai contenuti delle conversazioni emerga la sua certezza di fare convergere voti sul candidato preferito e che questo collima con l'attribuirgli una posizione apicale nel gruppo criminale (p. 7-9). La terza vicenda riguarda l'organizzazione del gruppo e il ricorrente manifesta il suo ruolo apicale quando, conversando con il fratello, afferma che «si devono vedere le cariche nuove» all'interno della cosca (p. 5). Inoltre, l'ordinanza vaglia analiticamente ulteriori dati indicativi di un modo di rapportarsi paritario del ricorrente con altre figure apicali del gruppo criminale (p. 10) e di una sua gestione diretta del gruppo assieme al fratello Saverio (p. 11). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché circa le esigenze cautelari l'ordinanza correttamente richiama la doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e evidenzia come questa sia corroborata dalla considerazione del ruolo apicale — funzionale agli interessi della cosca — esercitato dal ricorrente. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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