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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35065/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione della legge ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla tardività della querela ex art. 124 cod. pen. ed alla configurabilità del reato di appropriazione indebita, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 2-6 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di Appello ha valutato tempestiva la querela avuto riguardo al dispiegarsi degli eventi ed integrato il delitto di appropriazione indebita in considerazione della mancata restituzione della somma oggetto di appropriazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo ricorso che contesta cumulativamente l'erronea applicazione degli artt. 61 n.7, 69 e 131 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., la Corte di appello ha valorizzato l'entità della somma (euro 56.000) oggetto di appropriazione indebita, ritenuta "oggettivamente rilevante a prescindere dalla consistenza patrimoniale della parte danneggiata".

Detta somma è stata considerata anche ai fini del giudizio di bilanciamento, espresso in termini di equivalenza e non di prevalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata, dovendosi ricordare che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); considerato che l'entità degli ammanchi e la circostanza che "lo [OSCURATO:PERSONA] ha perseverato nel ritenere le somme di cui si era indebitamente appropriato", sono state pertinentemente richiamate per escludere la invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 6) sicchè anche sotto tale profilo la sentenza appare adeguatamente motivata e conforme al dato normativo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione della legge ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla tardività della querela ex art. 124 cod. pen. ed alla configurabilità del reato di appropriazione indebita, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 2-6 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di Appello ha valutato tempestiva la querela avuto riguardo al dispiegarsi degli eventi ed integrato il delitto di appropriazione indebita in considerazione della mancata restituzione della somma oggetto di appropriazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo ricorso che contesta cumulativamente l'erronea applicazione degli artt. 61 n.7, 69 e 131 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., la Corte di appello ha valorizzato l'entità della somma (euro 56.000) oggetto di appropriazione indebita, ritenuta "oggettivamente rilevante a prescindere dalla consistenza patrimoniale della parte danneggiata". Detta somma è stata considerata anche ai fini del giudizio di bilanciamento, espresso in termini di equivalenza e non di prevalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata, dovendosi ricordare che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); considerato che l'entità degli ammanchi e la circostanza che "lo [OSCURATO:PERSONA] ha perseverato nel ritenere le somme di cui si era indebitamente appropriato", sono state pertinentemente richiamate per escludere la invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 6) sicchè anche sotto tale profilo la sentenza appare adeguatamente motivata e conforme al dato normativo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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