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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 44339/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Nella sentenza impugnata, il giudice ha in ogni caso dato atto che "non vi è spazio per provvedere ad assolvere l'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per nessuna delle imputazioni, anche per quelle dove non era stata ritenuta la gravità indiziaria", di tal che non è ipotizzabile alcun vizio rilevabile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Inoltre, è principio pacifico (da ultimo, v.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc.

Cari, Rv. 279842 - 01) che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nel caso di specie, il giudice del patteggiannento ha dato atto della corretta qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - come richiesto dalle parti - senza che dagli atti emergesse l'evidenza della prova della destinazione dello stupefacente ad uso personale, circostanza questa neppure dedotta dall'imputata o dal suo difensore all'atto di formulare la richiesta di applicazione della pena.

Infine, per quanto attiene al dedotto contrasto tra l'applicazione della pena nei confronti dell'imputata in relazione alla contestazione di cui al capo 8) e la pronuncia di assoluzione per il medesimo capo adottata in sede di giudizio abbreviato nei confronti di un coimputato, rileva la Corte che si tratta di questione non rilevante ai sensi dell'art. 448 cod. proc. peri.; semmai, ove ne ricorrano i presupposti, proponibile in sede di revisione del giudicato di condanna (Sez. 5, n. 21943 del 06/05/2010, Ennas, Rv. 247437 - 01).

Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2023 6,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Nella sentenza impugnata, il giudice ha in ogni caso dato atto che "non vi è spazio per provvedere ad assolvere l'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per nessuna delle imputazioni, anche per quelle dove non era stata ritenuta la gravità indiziaria", di tal che non è ipotizzabile alcun vizio rilevabile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Inoltre, è principio pacifico (da ultimo, v. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 - 01) che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nel caso di specie, il giudice del patteggiannento ha dato atto della corretta qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - come richiesto dalle parti - senza che dagli atti emergesse l'evidenza della prova della destinazione dello stupefacente ad uso personale, circostanza questa neppure dedotta dall'imputata o dal suo difensore all'atto di formulare la richiesta di applicazione della pena. Infine, per quanto attiene al dedotto contrasto tra l'applicazione della pena nei confronti dell'imputata in relazione alla contestazione di cui al capo 8) e la pronuncia di assoluzione per il medesimo capo adottata in sede di giudizio abbreviato nei confronti di un coimputato, rileva la Corte che si tratta di questione non rilevante ai sensi dell'art. 448 cod. proc. peri.; semmai, ove ne ricorrano i presupposti, proponibile in sede di revisione del giudicato di condanna (Sez. 5, n. 21943 del 06/05/2010, Ennas, Rv. 247437 - 01). Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 6,
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