Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28535/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso I_I-..›..posituai n;)nce.: i 6 1116. 2C24 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, con l'impugnata ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen., ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il medesimo giudice aveva rigettato la richiesta di revoca della disposta confisca ai sensi dell'art. 178 comma 4, d.lgs n. 42 del 2004 (ora 518 quaterdecies cod.pen.) del dipinto "Ritratto di ragazza con frangetta" falsamente attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], corpo del reato di cui all'art. 178 comma 1 lett. b) d.lgs n. 42 del 2004 e art. 648 cod.pen. per il quale era stata disposta l'archiviazione nei confronti dell'Occhipinti per assenza dell'elemento soggettivo,

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. -Vizio di motivazione e mancanza di assunzione di una prova decisiva.

L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di disporre una perizia volta ad accertare la falsità, nel contraddittorio, del dipinto.

Come chiarito dalla pronuncia n. 30687/2021, la confisca pur essendo definita come obbligatoria, si differenzia rispetto a quella prevista dall'art. 240 comma 2 cod.pen., sicchè occorre l'accertamento incidentale della falsità dell'opera.

Ciò detto, l'ordinanza impugnata non avrebbe disposto la perizia come richiesto dalla difesa, e sulla scorta del giudizio di falsità espresso dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto la falsità dell'opera e confermato la disposta confisca. - Violazione di legge in relazione all'art. 178 comma 4, d.lgs n. 42 del 2004 e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della qualifica di persona estranea al reato in capo all'Occhipinti, ancorchè il procedimento aperto nei suoi confronti si sia concauso con decreto di archiviazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato.

Secondo la ricostruzione dei fatti, come indicata nel provvedimento impugnato e dal ricorrente nel ricorso per cassazione, in data 10 settembre 2019 il GIP del Tribunale di Bologna disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'Occhipinti, indagato del reato di cui agli artt. 178 comma 1 lett. b) d.lgs n. 42 del 2004 e 648 cod.pen., e ritenendo la natura di opera contraffatta, disponeva la confisca del quadro in sequestro.In data 3 febbraio 2020 la difesa del ricorrente chiedeva al Gip del Tribunale di Bologna di disporre il dissequestro dell'oggetto e la sua restituzione, istanza che veniva reiterata il successivo 24 settembre 2020 dal nuovo difensore dell'Occhipinti.

In data 9 ottobre 2020 il Gip, ritenuto che l'Occhipinti non fosse terzo rispetto alle indagini, respingeva la richiesta di restituzione, salvo disporre delle ulteriori indagini per meglio verificare la falsità del dipinto sottoponendo le valutazioni espressa dall'esperto della difesa al consulente del P.M.

A seguito delle ulteriori valutazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero, confermativa della non autenticità dell'opera, il Gip rigettava l'istanza di revoca della confisca, provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione che, con ordinanza in data 02/11/2022, veniva qualificato quale opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e gli atti venivano trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna che a sua volta decideva l'opposizione con il provvedimento impugnato, reso in data 01/12/2023, con il quale rigettava l'opposizione e confermava la confisca del dipinto.

5. Fatta questa premessa in fatto, la questione che il ricorrente solleva è stata di recente oggetto di decisione di Questa corte di legittimità che ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di tutela penale delle opere d'arte, la confisca di cui all'art. 178, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non è assimilabile a quella obbligatoria, prevista dall'art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., in quanto non riguarda beni di natura intrinsecamente criminosa, sicché, ove disposta in assenza di condanna, postula comunque l'accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 30687 del 04/05/2021, Andreoli, Rv. 282079 - 01).

La pronuncia in oggetto, si pone solo parzialmente in linea con quanto riconosciuto con una risalente sentenza secondo cui in tema di opere d'arte contraffatte, la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2) cod. pen.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato (Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003, Pludwinski, Rv. 225319 - 01), discostandosi da questa in ragione della argomentata non assimilabilità alla confisca ex art. 240 comma 2 cod.pen..

Non di meno, riconoscendo la natura obbligatoria della predetta confisca (sempre), ha affermato la necessità, anche all'esito della disamina delle fonti sovranazionali, di accertamento incidentale della falsità.Chiarisce la sentenza impugnata che se era stata accertata la mancanza di dolo in capo all'indagato, che aveva giustificato l'archiviazione, e che ben poteva ritenersi superfluo ai fini dell'archiviazione l'accertamento della falsità dell'opera, altrettanto non può dirsi ai fini della confisca per la quale occorre l'accertamento incidentale della falsità dell'opera e ciò in quanto la confisca di cui all'art. 178 comma 4 d.lgs n. 42 del 2004, si configura come una confisca obbligatoria in quanto prescinde da una pronuncia di condanna, come si ricava dall'avverbio "sempre".

Nell'enunciare il principio della necessaria valutazione della falsità dell'opera, non ha inteso richiedere, secondo la prospettazione difensiva, la necessità dello svolgimento di una perizia, avendo unicamente richiesto che si via un accertamento della falsità, che ben può essere argomentato, come è avvenuto nel caso in esame, sulla scorta di pareri di persone esperte che si sono pronunciate nel contradditorio cartolare.

Tale giudizio è stato espresso nel provvedimento impugnato.

Invero il giudice dell'esecuzione ha dapprima chiesto un supplemento di accertamenti al consulente del P.M., chiedendo in particolare di valutare le opposte conclusione dell'esperto della difesa secondo cui l'opera era autentica, e all'esito di questa successiva interlocuzione, ha indicato una pluralità di elementi desunti dalle conclusioni rassegnata dal consulente del pubblico ministero, soggetto di massima affidabilità essendo uno dei massimi esperti delle opere di Modigliani in servizio al MIBAC, concretamente e logicamente concludenti sulla evidente falsità dell'opera, necessaria ai fini dell'accertamento incidentale finalizzato alla canfisca.

Si tratta di una conclusione argomentata sulla scorta di elementi di fatti incensurabile in questa sede.

6. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi la non fondatezza.

Il provvedimento impugnato ha escluso la "terzietà" dell'Occhipinti, stante l'assenza di documentazione dell'opera ricevuta a titolo ereditario e della quale si apprestava a richiedere l'attestato di libera circolazione poi negato.

7. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso I_I-..›..posituai n;)nce.: i 6 1116. 2C24 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, con l'impugnata ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen., ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il medesimo giudice aveva rigettato la richiesta di revoca della disposta confisca ai sensi dell'art. 178 comma 4, d.lgs n. 42 del 2004 (ora 518 quaterdecies cod.pen.) del dipinto "Ritratto di ragazza con frangetta" falsamente attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], corpo del reato di cui all'art. 178 comma 1 lett. b) d.lgs n. 42 del 2004 e art. 648 cod.pen. per il quale era stata disposta l'archiviazione nei confronti dell'Occhipinti per assenza dell'elemento soggettivo, 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. -Vizio di motivazione e mancanza di assunzione di una prova decisiva. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di disporre una perizia volta ad accertare la falsità, nel contraddittorio, del dipinto. Come chiarito dalla pronuncia n. 30687/2021, la confisca pur essendo definita come obbligatoria, si differenzia rispetto a quella prevista dall'art. 240 comma 2 cod.pen., sicchè occorre l'accertamento incidentale della falsità dell'opera. Ciò detto, l'ordinanza impugnata non avrebbe disposto la perizia come richiesto dalla difesa, e sulla scorta del giudizio di falsità espresso dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto la falsità dell'opera e confermato la disposta confisca. - Violazione di legge in relazione all'art. 178 comma 4, d.lgs n. 42 del 2004 e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della qualifica di persona estranea al reato in capo all'Occhipinti, ancorchè il procedimento aperto nei suoi confronti si sia concauso con decreto di archiviazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato. Secondo la ricostruzione dei fatti, come indicata nel provvedimento impugnato e dal ricorrente nel ricorso per cassazione, in data 10 settembre 2019 il GIP del Tribunale di Bologna disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'Occhipinti, indagato del reato di cui agli artt. 178 comma 1 lett. b) d.lgs n. 42 del 2004 e 648 cod.pen., e ritenendo la natura di opera contraffatta, disponeva la confisca del quadro in sequestro.In data 3 febbraio 2020 la difesa del ricorrente chiedeva al Gip del Tribunale di Bologna di disporre il dissequestro dell'oggetto e la sua restituzione, istanza che veniva reiterata il successivo 24 settembre 2020 dal nuovo difensore dell'Occhipinti. In data 9 ottobre 2020 il Gip, ritenuto che l'Occhipinti non fosse terzo rispetto alle indagini, respingeva la richiesta di restituzione, salvo disporre delle ulteriori indagini per meglio verificare la falsità del dipinto sottoponendo le valutazioni espressa dall'esperto della difesa al consulente del P.M. A seguito delle ulteriori valutazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero, confermativa della non autenticità dell'opera, il Gip rigettava l'istanza di revoca della confisca, provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione che, con ordinanza in data 02/11/2022, veniva qualificato quale opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e gli atti venivano trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna che a sua volta decideva l'opposizione con il provvedimento impugnato, reso in data 01/12/2023, con il quale rigettava l'opposizione e confermava la confisca del dipinto. 5. Fatta questa premessa in fatto, la questione che il ricorrente solleva è stata di recente oggetto di decisione di Questa corte di legittimità che ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di tutela penale delle opere d'arte, la confisca di cui all'art. 178, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non è assimilabile a quella obbligatoria, prevista dall'art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., in quanto non riguarda beni di natura intrinsecamente criminosa, sicché, ove disposta in assenza di condanna, postula comunque l'accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 30687 del 04/05/2021, Andreoli, Rv. 282079 - 01). La pronuncia in oggetto, si pone solo parzialmente in linea con quanto riconosciuto con una risalente sentenza secondo cui in tema di opere d'arte contraffatte, la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2) cod. pen.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato (Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003, Pludwinski, Rv. 225319 - 01), discostandosi da questa in ragione della argomentata non assimilabilità alla confisca ex art. 240 comma 2 cod.pen.. Non di meno, riconoscendo la natura obbligatoria della predetta confisca (sempre), ha affermato la necessità, anche all'esito della disamina delle fonti sovranazionali, di accertamento incidentale della falsità.Chiarisce la sentenza impugnata che se era stata accertata la mancanza di dolo in capo all'indagato, che aveva giustificato l'archiviazione, e che ben poteva ritenersi superfluo ai fini dell'archiviazione l'accertamento della falsità dell'opera, altrettanto non può dirsi ai fini della confisca per la quale occorre l'accertamento incidentale della falsità dell'opera e ciò in quanto la confisca di cui all'art. 178 comma 4 d.lgs n. 42 del 2004, si configura come una confisca obbligatoria in quanto prescinde da una pronuncia di condanna, come si ricava dall'avverbio "sempre". Nell'enunciare il principio della necessaria valutazione della falsità dell'opera, non ha inteso richiedere, secondo la prospettazione difensiva, la necessità dello svolgimento di una perizia, avendo unicamente richiesto che si via un accertamento della falsità, che ben può essere argomentato, come è avvenuto nel caso in esame, sulla scorta di pareri di persone esperte che si sono pronunciate nel contradditorio cartolare. Tale giudizio è stato espresso nel provvedimento impugnato. Invero il giudice dell'esecuzione ha dapprima chiesto un supplemento di accertamenti al consulente del P.M., chiedendo in particolare di valutare le opposte conclusione dell'esperto della difesa secondo cui l'opera era autentica, e all'esito di questa successiva interlocuzione, ha indicato una pluralità di elementi desunti dalle conclusioni rassegnata dal consulente del pubblico ministero, soggetto di massima affidabilità essendo uno dei massimi esperti delle opere di Modigliani in servizio al MIBAC, concretamente e logicamente concludenti sulla evidente falsità dell'opera, necessaria ai fini dell'accertamento incidentale finalizzato alla canfisca. Si tratta di una conclusione argomentata sulla scorta di elementi di fatti incensurabile in questa sede. 6. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi la non fondatezza. Il provvedimento impugnato ha escluso la "terzietà" dell'Occhipinti, stante l'assenza di documentazione dell'opera ricevuta a titolo ereditario e della quale si apprestava a richiedere l'attestato di libera circolazione poi negato. 7. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 28535/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris