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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05242/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16439/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'D KAZEEM, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3103/2021depositata il 16/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA]’D KAZEEM, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 marzo 1963, ha impugnato innanzi a questa Corte, con ricorso affidato a tre complessi motivi, la sentenza n. 3103/2021 della Corte di Appello di Bologna, depositata il 16 dicembre 2021, con la quale è stata rigettata l’impugnazione proposta contro la decisione resa dal tribunale di Bologna che ha rigettato il ricorso del predetto contro il provvedimento cat.

A.11/Rev n.68/2019 del 6 agosto 2019, notificato il 12 settembre 2019, con cui il Questore di Ravenna ha disposto, ai sensi degli artt.4, 5 e 9 d.lgs. n.286/1998, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso in Italia nel 2004 per ricongiungersi alla coniuge [OSCURATO:PERSONA], ottenendo il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari, precisando poi che lo straniero – peraltro dichiarato irreperibile sul territorio nazionale – non risulta più convivente con la moglie già dal 29.04.2009 (circostanza non contestata dalla difesa dell’appellante, che dichiara espressamente che la coppia è separata) non aveva provato, ma neppure allegato, aver instaurato rapporti significativi con la figlia, ad oggi ormai diciannovenne.

La Corte aggiungeva che i numerosi episodi antisociali e delittuosi, pure connotati da condotte di vita legate a dipendenza da alcol e droga, fossero da rendere concreto e non automatico il giudizio di pericolosità richiesto dalla normativa di riferimento per la revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare originariamente rilasciato.

In definitiva, gli elementi analiticamente indicati dovevano ritenersi prevalenti nel giudizio comparativo fra la tutela dei diritti dello straniero e la tutela dei diritti della collettività confermando l’attualità e la concretezza di indici di pericolosità.

Né risultava decisivo per neutralizzare il giudizio di pericolosità sociale il riferito avvio di un percorso di riabilitazione intrapreso da [OSCURATO:PERSONA]’DKAZEEM contro la propria dipendenza dall’alcol e dalle sostanze stupefacenti, non essendo sufficiente a dimostrare un radicale mutamento della condotta di vita dello straniero, stante anche la prolungata e perdurante assenza di qualsivoglia sistemazione lavorativa stabile, certificata per un breve periodo come bracciante e l’assenza di elementi idonei a comprovare l’integrazione sociale nel contesto sociale del paese ospitante.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Il ricorrente lamenta con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente contraddittoria o insufficiente e comunque il vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetti di contraddittorio fra le parti in ordine al percorso riabilitativo, alla capacità lavorativa, alla situazione familiare, all’attuale esistenza di una situazione abitativa e sulle conseguenze che avrebbe prodotto il suo allontanamento dal paese ospitante.

La Corte di appello avrebbe incentrato contraddittoriamente le sue valutazioni limitandosi a valorizzare le condotte penalmente rilevanti compiute fino al 2017 senza attualizzare il comportamento dello straniero ed il suo progressivo affrancamento, ormai stabile a partire dall’anno 2018 e protrattosi successivamente, dalle condizioni legate all’uso di stupefacenti ed alcool, come confermato dalle relazioni agli atti che il giudice di merito avrebbe tralasciato.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di valutare complessivamente la i profili attinenti la capacità lavorativa dello straniero.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 286/1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non essendo la separazione dalla moglie causa di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998 ed in ogni caso avendo il ricorrente una figlia con la quale lo stesso aveva uno stretto legame.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis, 210 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe omesso un’approfondita valutazione dell’attuale ed effettiva situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto essere agevolmente effettuata attraverso l’acquisizione di informazioni –peraltro invocata in via istruttoria dal ricorrente – presso i competenti [OSCURATO:PERSONA] nonché presso i medici del Ser.T. che seguono il percorso di recupero intrapreso dal ricorrente.

I tre motivi meritano un esame congiunto e sono tutti in parte inammissibili ed in parte infondati.

Non ricorre, anzitutto, alcuna ipotesi di motivazione apparente in relazione alla diffusa motivazione espressa dalla Corte di appello in ordine ai presupposti per la revoca del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato che la Corte di appello, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, ha ritenuto immune da vizi in relazione al giudizio di pericolosità a carico dell’odierno ricorrente, desunto in concreto dai precedenti penali formatisi nell’anno 2017 relativi a reati commessi in epoche precedenti di una certa gravità- rapina spaccio di sostanze stupefacenti, furto - nonché dalle misure di divieto di ritorno disposta in diversi comuni adottate fino al luglio 2018 ed ancora dall’esistenza di numerose denunzie e dall’assenza di stabili legami familiari in ragione della separazione dalla moglie e dall’assenza di rapporti con la figlia.

Ciò consente senz’altro di escludere non soltanto il vizio di apparente motivazione, nel caso di specie ben superiore al c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass., S.U. n.8053/2014), ma anche quello di insufficiente motivazione, ormai espunto dall’ordinamento per effetto della modifica dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c.

Nemmeno può dirsi esistente il dedotto vizio di omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, tendendo in sostanza le censure sul punto esposta ad una rivisitazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio e ben ponderati dalla Corte di appello anche con riguardo al percorso di recupero del ricorrente, ritenuto non adeguato a sovvertire il giudizio di pericolosità fondato sulla pluralità degli elementi valutati dalla Corte di appello ed all’assenza di concreti vincoli familiari vista la separazione dalla moglie e l’assenza di contatti con la figlia.

Giudizi, questi ultimi, che non è consentito a questa Corte di cassazione rimeditare in ragione della loro natura meritale né integrare rispetto alle emergenze probatorie raccolte nel corso del giudizio di merito ritenute esaustive dalla Corte di appello.

Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d el d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16439/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'D KAZEEM, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3103/2021depositata il 16/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA]’D KAZEEM, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 marzo 1963, ha impugnato innanzi a questa Corte, con ricorso affidato a tre complessi motivi, la sentenza n. 3103/2021 della Corte di Appello di Bologna, depositata il 16 dicembre 2021, con la quale è stata rigettata l’impugnazione proposta contro la decisione resa dal tribunale di Bologna che ha rigettato il ricorso del predetto contro il provvedimento cat. A.11/Rev n.68/2019 del 6 agosto 2019, notificato il 12 settembre 2019, con cui il Questore di Ravenna ha disposto, ai sensi degli artt.4, 5 e 9 d.lgs. n.286/1998, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso in Italia nel 2004 per ricongiungersi alla coniuge [OSCURATO:PERSONA], ottenendo il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari, precisando poi che lo straniero – peraltro dichiarato irreperibile sul territorio nazionale – non risulta più convivente con la moglie già dal 29.04.2009 (circostanza non contestata dalla difesa dell’appellante, che dichiara espressamente che la coppia è separata) non aveva provato, ma neppure allegato, aver instaurato rapporti significativi con la figlia, ad oggi ormai diciannovenne. La Corte aggiungeva che i numerosi episodi antisociali e delittuosi, pure connotati da condotte di vita legate a dipendenza da alcol e droga, fossero da rendere concreto e non automatico il giudizio di pericolosità richiesto dalla normativa di riferimento per la revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare originariamente rilasciato. In definitiva, gli elementi analiticamente indicati dovevano ritenersi prevalenti nel giudizio comparativo fra la tutela dei diritti dello straniero e la tutela dei diritti della collettività confermando l’attualità e la concretezza di indici di pericolosità. Né risultava decisivo per neutralizzare il giudizio di pericolosità sociale il riferito avvio di un percorso di riabilitazione intrapreso da [OSCURATO:PERSONA]’DKAZEEM contro la propria dipendenza dall’alcol e dalle sostanze stupefacenti, non essendo sufficiente a dimostrare un radicale mutamento della condotta di vita dello straniero, stante anche la prolungata e perdurante assenza di qualsivoglia sistemazione lavorativa stabile, certificata per un breve periodo come bracciante e l’assenza di elementi idonei a comprovare l’integrazione sociale nel contesto sociale del paese ospitante. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente contraddittoria o insufficiente e comunque il vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetti di contraddittorio fra le parti in ordine al percorso riabilitativo, alla capacità lavorativa, alla situazione familiare, all’attuale esistenza di una situazione abitativa e sulle conseguenze che avrebbe prodotto il suo allontanamento dal paese ospitante. La Corte di appello avrebbe incentrato contraddittoriamente le sue valutazioni limitandosi a valorizzare le condotte penalmente rilevanti compiute fino al 2017 senza attualizzare il comportamento dello straniero ed il suo progressivo affrancamento, ormai stabile a partire dall’anno 2018 e protrattosi successivamente, dalle condizioni legate all’uso di stupefacenti ed alcool, come confermato dalle relazioni agli atti che il giudice di merito avrebbe tralasciato. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di valutare complessivamente la i profili attinenti la capacità lavorativa dello straniero. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 286/1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non essendo la separazione dalla moglie causa di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998 ed in ogni caso avendo il ricorrente una figlia con la quale lo stesso aveva uno stretto legame. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis, 210 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte di appello avrebbe omesso un’approfondita valutazione dell’attuale ed effettiva situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto essere agevolmente effettuata attraverso l’acquisizione di informazioni –peraltro invocata in via istruttoria dal ricorrente – presso i competenti [OSCURATO:PERSONA] nonché presso i medici del Ser.T. che seguono il percorso di recupero intrapreso dal ricorrente. I tre motivi meritano un esame congiunto e sono tutti in parte inammissibili ed in parte infondati. Non ricorre, anzitutto, alcuna ipotesi di motivazione apparente in relazione alla diffusa motivazione espressa dalla Corte di appello in ordine ai presupposti per la revoca del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato che la Corte di appello, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, ha ritenuto immune da vizi in relazione al giudizio di pericolosità a carico dell’odierno ricorrente, desunto in concreto dai precedenti penali formatisi nell’anno 2017 relativi a reati commessi in epoche precedenti di una certa gravità- rapina spaccio di sostanze stupefacenti, furto - nonché dalle misure di divieto di ritorno disposta in diversi comuni adottate fino al luglio 2018 ed ancora dall’esistenza di numerose denunzie e dall’assenza di stabili legami familiari in ragione della separazione dalla moglie e dall’assenza di rapporti con la figlia. Ciò consente senz’altro di escludere non soltanto il vizio di apparente motivazione, nel caso di specie ben superiore al c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass., S.U. n.8053/2014), ma anche quello di insufficiente motivazione, ormai espunto dall’ordinamento per effetto della modifica dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c. Nemmeno può dirsi esistente il dedotto vizio di omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, tendendo in sostanza le censure sul punto esposta ad una rivisitazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio e ben ponderati dalla Corte di appello anche con riguardo al percorso di recupero del ricorrente, ritenuto non adeguato a sovvertire il giudizio di pericolosità fondato sulla pluralità degli elementi valutati dalla Corte di appello ed all’assenza di concreti vincoli familiari vista la separazione dalla moglie e l’assenza di contatti con la figlia. Giudizi, questi ultimi, che non è consentito a questa Corte di cassazione rimeditare in ragione della loro natura meritale né integrare rispetto alle emergenze probatorie raccolte nel corso del giudizio di merito ritenute esaustive dalla Corte di appello. Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d el d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i
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