CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 32435/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • 7 R.G.N. 12477/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità ed, in particolare, alla identificazione dell'imputato come autore del reato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti lineari e corretti anche dal punto di vista giuridico dai giudici di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente