CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARIA [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 20 novembre 2025, la Cortedi appello di Napoli confermava la sentenza del 28 febbraio 2024 del Tribunale diNapoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata(così riqualificata la iniziale condotta di atti persecutori), avendo costretto PezzellaPatrizia a lasciare l’immobile sito in Bacoli alla via Bagni di Tripoli.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazioneLignano [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lett. c) ed e),cod. proc. pen., per aver omesso la sentenza di appello di confrontarsi con lededuzioni difensive relative alla attendibilità della persona offesa.La difesa, da p. 5 a p. 9 del ricorso, indica gli errori in cui sarebbe incorsala Corte di appello nella valutazione del materiale probatorio, evidenziando alcontrario una serie di elementi di natura dichiarativa che incidono sulla credibilitàdella persona offesa (si citano i rapporti condominiali cordiali e collaborativi,descritti da altri condomini; il blocco dell’automobile di un’amica dell’imputato daparte del marito della persona offesa; l’impedimento all’ingresso nel parcheggiocondominiale di un’autoambulanza chiamata per prestare soccorso alla moglie delricorrente, a causa del frapporsi dell’automobile del marito della persona offesa)2.2. Con una seconda censura si eccepisce la violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per aver esteso l’art. 610 cod. pen. oltre i limiti di tipicità,facendovi rientrare condotte prive di capacità intimidatoria.In particolare, la difesa contesta la configurabilità del delitto di violenzaprivata, potendo le condotte contestate al più integrare gli estremi dell’art. 660cod. pen.3. Con requisitoria del 27 maggio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] P.G., dott.ssa M.4. Con memoria di costituzione e conclusioni, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], perconto degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduta), chiedeva il rigettodel ricorso, depositando note spese.5. Con memoria del 17 giugno 2026, il ricorrente insisteva perl’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. ll ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Deve essere sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura,sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storicadei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100 - 01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702 - 01; Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758 - 01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 5, n. 15041del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100 - 01).Nel caso concreto, è stata pronunziata sentenza di condanna a carico delricorrente, con valutazione conforme del giudice di appello.Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento,rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione delfatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01).Ricorre, inoltre, nel caso in esame, una c.d. “doppia conforme”, avendo lasentenza di appello condiviso pienamente le considerazioni logico argomentativedella sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che perrelationem. Sul punto le due decisioni sono assolutamente concordi, avendo laCorte di appello confermato il giudizio di primo grado quanto alle condottecontestata al ricorrente.La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda, dunque, conquella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, attesoche le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (cfr., Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011,Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).Il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tuttele deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanzaprocessuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazioneglobale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso,debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche senon espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 1, n.37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01).2.1. Fermo quanto precede, neanche la mancata enunciazione delle ragioniper le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardoall’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione,determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se taliprove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunqueessere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 01): ciò è all’evidenza riscontrabile nellasentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzionidifensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolatalogicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741- 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01; Sez. 2,n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643 - 01; Sez. 5, n. 607 del14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879 - 01).In altri termini, occorre considerare che i motivi di ricorso, pur essendosiformalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio dimotivazione, ed anche al travisamento della prova, non hanno, effettivamente,denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica,bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamenteerrata del materiale probatorio.Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianzeinerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione delcompendio probatorio in un senso considerato più plausibile.Tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati diprova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento(cfr., Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 01; Sez.5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 6 n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota,Rv. 262575 - 01).2.2. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicitàdella motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti unaviolazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo delprovvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presentimanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loroesame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustratedalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede dilegittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dalgiudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U, n.16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essereinvalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, comeavvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonomaassunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco,Rv. 234148 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez.1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507 - 01), così come non èsindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sceltatra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D'Ippedico e a., Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362 - 01).Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali edargomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede dilegittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento,soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez.5, n. 15899 del 15/2/2021, Gregotti, Rv 281030 - 01).Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verificache il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendonoinsindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; - l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o diillogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicitàdella motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioèdi spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01, cit.).2.3. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, latestimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzatacome fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altrielementi di prova che ne confermino l'attendibilità non dovendosi applicare i criteridi valutazione della prova dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da personeimputate in procedimento connesso, unici a richiedere "altri elementi di prova chene confermano l'attendibilità" ovverosia i "riscontri" (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01).Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza la dichiarazione della personaoffesa è assistita dalla presunzione di attendibilità, ex art. 198 cod. proc. pen.,principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificandol'attendibilità intrinseca del racconto e la credibilità soggettiva.La citata sentenza Sez. U, Bell’Arte, nell'attribuire al giudice il potere divalutazione della credibilità della persona offesa, ritenendola una questione di fattonon censurabile in sede di legittimità se non a fronte di manifeste contraddizioni,richiede che l'iter argomentativo dia conto non dei riscontri sui fatti, ma di"elementi di convergenza" utili ad asseverare la credibilità soggettiva deltestimone (così anche Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 -01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01).In sostanza, il discorso giustificativo della valutazione del giudice, allorchél'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa, come nellaspecie, deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della suacongruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ovenecessarie - soprattutto per delitti commessi in luoghi chiusi e in assenza di altritestimoni, come nella specie -, e operare, infine, la valutazione di plausibilità delsuo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto,concludendo il ragionamento probatorio con un "alto grado di credibilità razionale",formula espressiva del conseguimento di una "certezza processuale" (in questosenso Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138 - 01).3. Nella fattispecie in esame, in ragione della loro natura eminentementefattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell'appello, sorretti da un impiantomotivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essererivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativariservata al giudice del fatto.Invero, la Corte di appello non solo ha ritenuto che il narrato della personaoffesa fosse lineare, preciso e logico, ma tale narrato ha ricevuto riscontro dai testitanto del Pm che della difesa che hanno descritto i rapporti di forte tensione tra lafamiglia della persona offesa e l’imputato.L’attività istruttoria ha documentato l’esistenza di rapporti caratterizzati daforte tensione ed astio tra la famiglia della persona offesa ed il ricorrente.Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimitàstabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione deifatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e coni limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanzadella legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario,riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatriceesclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).Nel caso di specie, il difensore invoca da parte della Corte di cassazioneuna lettura totale degli atti rinviando integralmente ai verbali di udienza del 28marzo 2023, al verbale riassuntivo del 17 ottobre 2023, al verbale di udienza del20 febbraio 2024, alla memoria difensiva depositata il 9 gennaio 2024, nonchériporta meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivocontenuto dell'atto processuale (v. pp. 6-8 del ricorso), sicché tale doglianzadifetta della necessaria specificità, sub specie del difettodi autosufficienza nell'allegazione documentale.4. Il secondo motivo è infondato.In punto di diritto, va rammentato che oggetto della tutela di cui all'art.610 cod. pen. è la libertà morale intesa come libertà di determinarsispontaneamente secondo motivi propri: alla libertà morale va quindi ricondotta siala facoltà di formare liberamente la propria volontà, sia quella di orientare i propricomportamenti in conformità delle determinazioni liberamente prese in essadovendosi comprendere anche la tranquillità psichica (Sez. 6, n. 2780 del17/01/1995, Cocco, Riv. 200681 - 01; Sez. 5, n. 11522 del 03/03/2009, Fabro,Rv. 244199 - 01).Il bene giuridico oggetto di tutela nell'art. 610 cod. pen. è la libertà morale,e dunque la libertà psichica, contro ogni turbativa determinata anchesemplicemente da attività di disturbo e molestia.La condotta materiale consiste nella violenza o minaccia (elementi assentinel reato di molestie).Questa Corte, a proposito della violenza di cui all'art. 610 cod. pen., haripetutamente statuito che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzoidoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione,il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro lapropria volontà. È irrilevante, per la consumazione del reato, che la condottacriminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo o che l'offeso,con autonoma azione, possa rimuovere l'ostacolo che l'agente ha frapposto allasua libera azione (Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013, dep. 2014, Iovino, Rv. 259052- 01; Sez. 5, n. 41311 del 20/10//2008, Larocca, Rv. 242328 - 01).4.1. Ora, applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, deveritenersi che sussistono tutti i presupposti del reato di violenza privata atteso cheil trasferimento presso una nuova abitazione da parte della famiglia della personaoffesa è stato determinato dalla necessità di sfuggire dallo stillicidio quasiquotidiano di azioni che si sostanziavano nel battere il muro, nell’uso di unafiamma ossidrica, nei pedinamenti, nel compimento di dispetti, condottecomplessivamente considerate che hanno compromesso la tranquillità psichicadella persona offesa.5. Dall'esame degli atti, sempre consentito, ed anzi necessario, inriferimento alla risoluzione di questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792del 31 ottobre 2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), risulta che le parti civili(eredi della [OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato una memoria contenente il riepilogo dellevicende processuali e le conclusioni (l’impugnazione proposta dall’imputato vengarigettata, con conferma delle decisioni favorevoli alla parte civile).Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2023, Sacchettino, Rv. 283886- 01, in motivazione; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 22671601 - 01),con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, hanno già chiarito che, nelprocedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglionelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito cameralec.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, perqualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento dellespese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, lastessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti,un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propriinteressi. Analogamente, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con ritocamerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastarel'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2,n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 - 01) ha già ritenuto che la partecivile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere laliquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anchesolo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesaa tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributoalla decisione.Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto,costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale nonpartecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità infavore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo,essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od ilsuo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi diimpugnazione proposti. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente