CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16852/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'A [OSCURATO:PERSONA] n. 1923/2021 depositatoi l 23/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 2 L. n. 89/2001 in data 4.3.2021 D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'indennizzo loro dovuto per l'irragionevole durata del giudizio promosso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del competente Ministero davanti al TAR del Lazio per la corresponsione dell'indennità di missione di cui all'art. 1 della L. n. 83/1973 e definito con sentenza di accoglimento n. 94/2020 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con decreto n. 526/2021 del 9.4.2021 (proc. n. 50398/2021) la Corte d'Appello di Roma, riconosciuta l'irragionevole durata del processo presupposto per 6 anni ed oltre 11 mesi (arrotondati a 7 anni) ed applicato il moltiplicatore annuo di € 500,00 per il primo anno e di € 600,00 per gli anni successivi, ingiungeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento in favore di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'indennizzo di € 3.900,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 702,00 per compensi, oltre accessori, da distrarre in favore dei legali antistatari avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Notificati il ricorso ed il decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26.4.2021, lo stesso in data 26.5.2021 depositava il ricorso presso la Corte d'Appello di Roma per proporre opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 (proc. n. 51014/2021 RG) e veniva fissata udienza a trattazione scritta per il 13.9.2021, con termine per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza a D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino a trenta giorni prima e con termine per note conclusive fino a cinque giorni prima. In data 8.9.2021 il Ministero opponente con le note autorizzate depositava la documentazione relativa alla notificazione effettuata in pari data per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], facendo presente che la notifica era avvenuta tardivamente rispetto al termine fissato, e che pertanto nell'ipotesi in cui gli opposti non si fossero costituiti, o costituendosi avessero lamentato la lesione del loro diritto di difesa, chiedeva la fissazione di una nuova udienza con la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica agli opposti. All'udienza a trattazione scritta del 13.9.2021 la Corte d'Appello di Roma concedeva al Ministero opponente il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per rinnovare la notifica del ricorso e del provvedimento agli opposti e fissava la nuova udienza a trattazione scritta del 15.11.2021, dando termine fino acinque giorni prima per il deposito di note conclusive. Il Ministero opponente non provvedeva però ad eseguire la notifica in rinnovazione disposta e la Corte d'Appello di Roma all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tratteneva la causa in decisione e col decreto n. 1 923/2021 del 23.12.2021, dichiarati contumaci gli opposti sulla base della notifica avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva l'opposizione, revocando il decreto monocratico opposto, e riduceva ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 bis l'indennizzo dovuto dal Ministero agli opposti ad € 3.120,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda in considerazione della presenza di più di dieci parti nel giudizio presupposto, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in €13,50 per spese vive ed € 471,00 per compensi, oltre accessori, da distrarre a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Con ricorso notificato all'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22.6.2022 ha impugnato il decreto n.1923/2021 del 23.12.2021 della Corte d'Appello di Roma, non notificato, il solo D'[OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, mentre il Ministero é rimasto intimato, e la causa é stata trattenuta a decisione all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con l'unico motivo fatto valere D'[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101, 291, 307 e 737 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c. con derivante nullità del decreto impugnato e conseguente conferma del decreto monocratico della Corte d'Appello di Roma n.526/2021 del 9.4.2021, che ha liquidato in favore del D'Orazio l'indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto in € 3.900,00 oltre interessi legali dalla domanda, ponendo a carico del Ministero le spese processuali liquidate in € 702,00 per compensi, oltre accessori, da distrarre in favore dei legali antistatari avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello di Roma, non essendosi avveduta che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non aveva provveduto ad eseguire la disposta notificazione in rinnovazione del ricorso in opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 e del provvedimento adottato dalla Corte medesima il 13.9.2021 a D'[OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso per l'udienza camerale a trattazione scritta differita del 15.11.2021, ha erroneamente dichiarato la contumacia del D'Orazio, così violando gli articoli 101, 291 e 307 comma 3° e 737 c.p.c., mentre avrebbe dovuto dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 con conseguente estinzione del procedimento camerale n. 51014/2021 RG, in tal modo rendendo definitivo il decreto monocratico della Corte d'Appello di Roma n. 526/2021 del 9.4.2021 nei confronti del D’Orazio ; che infatti la sentenza n. 1858/2012 della Corte di Cassazione ha affermato che nei procedimenti camerali di tipo impugnatorio, categoria nella quale rientra l'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001, l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione di udienza provoca l'improcedibilità dell'appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c., si determina la decadenza dell'attività processuale cui é finalizzato, in mancanza d'istanza di proroga prima della scadenza; che inoltre la sentenza n. 5700/2014 della Corte di Cassazione ha riconosciuto che in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non é perentorio e, pertanto, é ammessa la concessione di un nuovo termine perentorio al ricorrente nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; che pertanto essendo perentorio il termine di notifica in rinnovazione fissato dalla Corte d'Appello di Roma il 13.9.2021 su istanza dello stesso Ministero, e non essendo avvenuta tale notifica, si é verificata la fattispecie estintiva dell'art. 307 comma 3° c.p.c. ed il decreto impugnato deve ritenersi nullo per violazione dell'art. 101 c.p.c. in quanto emesso a contraddittorio non integro. Il ricorso é fondato e merita accoglimento. Il procedimento di opposizione ex art.. 5 ter della L. n. 89/2001 in materia di equa riparazione si introduce con ricorso che va depositato presso la Corte d'Appello alla quale appartiene il consigliere che ha emesso il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione ad istanza di parte del decreto medesimo, ed a seguito dell'opposizione si svolge nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., per cui il Presidente fissa l'udienza camerale collegiale ed un termine non perentorio anteriore alla stessa entro il quale va eseguita la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione alla parte opposta ed é l'opponente che (a differenza di quanto accade nel rito lavoro) ha l'onere di estrarre copia del decreto di fissazione di udienza, senza alcun obbligo di comunicazione a carico della cancelleria. Per tale ragione, perchè si tratta comunque di un giudizio di primo grado a contraddittorio differito e non di un vero giudizio di secondo grado, e perché ha ritenuto prevalente, in linea con la giurisprudenza europea, il diritto al giusto processo rispetto a quello alla ragionevole durata dello stesso ma con esito solo formale, le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.5700/2014 proprio in un giudizio per equa riparazione, ma in relazione alla diversa ipotesi della mancata notifica del ricorso e del decreto di liquidazione dell'indennizzo all'ingiunto, hanno ritenuto ammissibile la concessione di un nuovo termine, questa volta perentorio, per la rinnovazione della notifica. Nel caso di specie la Corte d'Appello di Roma, considerato che l'opposizione ex art. 5 ter L. n.89/2001 si realizza attraverso una fattispecie complessa col deposito del ricorso presso la cancelleria e quindi con la notifica dello stesso e del decreto di fissazione di udienza alla parte opposta entro un termine non perentorio e senza comunicazioni di tale decreto all'opponente, in accoglimento della richiesta formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle note scritte autorizzate dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché lo stesso aveva provveduto alla notifica in data 8.9.2021 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché almeno trenta giorni prima come era stato disposto, ha ritenuto di rinviare l'udienza camerale collegiale a trattazione scritta dal 13.9.2021 al 15.11.2021 dando un termine per rinnovare la notifica alla parte opposta del ricorso in opposizione e del decreto di differimento dell'udienza entro trenta giorni dalla disposta comunicazione del provvedimento, ma il Ministero non ha effettuato la notifica in rinnovazione a D'[OSCURATO:PERSONA] ordinatagli per l'udienza camerale collegiale a trattazione scritta del 15.11.2021. In base all'art. 291 c.p.c., applicabile come norma processuale di carattere generale anche ai procedimenti in camera di consiglio in assenza di una divergente normativa specifica, il termine concesso dal giudice per la notificazione in rinnovazione nel caso in cui il convenuto (o il resistente) non si costituisca e si verifichi la nullità della notifica dell'atto introduttivo (nella specie la notifica in data 8.9.2021 del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza originariamente fissata del 13.9.2021 era nulla in quanto non risultava rispettato il termine stabilito nel decreto di fissazione di udienza di trenta giorni prima dell'udienza fissata posto a tutela del diritto di difesa della parte opposta) é espressamente indicato come perentorio, e la sua inosservanza, non superabile con la dichiarazione di contumacia di D'[OSCURATO:PERSONA] basata sulla notifica nulla effettuata nei suoi confronti per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non per quella del 15.11.2021 rifissata, ha avuto l'effetto di rendere improcedibile l’opposizione e di provocare l'estinzione immediata ex art. 307 comma 3° c.p.c. del procedimento camerale n. 51014/2021 RG della Corte d'Appello di Roma, ossia del giudizio di opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001, con conseguente definitività del decreto monocratico della Corte d'Appello di Roma n. 526/2021 del 9.4.2021, che ha liquidato in favore del D'Orazio l'indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto in €3.900,00 oltre interessi legali dalla domanda ponendo a carico del Ministero le spese processuali liquidate in € 702,00 per compensi, oltre accessori, con distra zione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che l'omessa rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio entro il termine perentorio stabilito dal giudice rientra tra le ipotesi di estinzione immediata del processo. Il decreto n. 1923/2021 del 23.12.2021 della Corte d'Appello di Roma va quindi cassato senza rinvio nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] in quanto emesso sulla base di opposizione improcedibile, con conseguente definitività del decreto monocratico della Corte d'Appello di Roma n. 526/2021 del 9.4.2021 nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA]. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che in base al valore della controversia ed alle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 200,00 per spese ed € 1.415,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso, cassa il decreto n. 1923/2021 del 23.12.2021 della Corte d'Appello di Roma nei confronti del solo D’[OSCURATO:PERSONA] , e condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquid