CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 02595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 18/5/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 11/10/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che, a fronte della espressa richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., la Corte territoriale ha completamente omesso di dar conto delle ragioni che la hanno portata a disattendere la richiesta difensiva.3. Il ricorso è fondato. Va premesso che lo scopo della novella che ha introdotto nel codice penale l'art. 20-bis è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022. Orbene, in base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall'art. 99-bis del d.lgs. 150/22, inserito dall'art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi - in cui rientra il caso oggetto di scrutinio - sarà applicabile anche l'art. 545-bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (Sezione 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484). Nel caso di specie, emerge dal verbale di udienza del 18/5/2023 che il difensore aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e che il Procuratore generale aveva espresso parere favorevole. Rileva il Collegio che l'applicazione delle pene sostitutive rientra nella discrezionalità del giudice, che deve, dunque, dar conto delle ragioni che hanno determinato il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva. Nel provvedimento impugnato non si rinviene alcuna motivazione sul punto. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della sanzione sostitutiva ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della sanzione sostitutiva ad altra sezione della Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] ciso in Roma, il giorno 15 gennaio 20