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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19651/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 27021-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale LIBIA n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 648/2021 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/03/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27021/2021 Numero sezionale 4981/2022 Numero di raccolta generale 19651/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato, con ricorso affidato a un unico motivo, di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1353 e 1359 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 648 del 16/03/2021.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.I.S. è rimasto intimato.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore, di estinzione del processo per intervenuta rinuncia, è stata ritualmente comunicata.

È pervenuta in cancelleria, successivamente al deposito del ricorso notificato, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

La rinuncia è rituale, in quanto sottoscritta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura generale e sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

La mancata costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. comporta che non vi è necessità provvedere sulle spese.

Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.

Nulla per le spese del giudizio.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.

Rv.

Ric. 2021 n. 27021 sez.

M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27021/2021 Numero sezionale 4981/2022 Numero di raccolta generale 19651/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27021 sez.

M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 27021-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale LIBIA n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 648/2021 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/03/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27021/2021 Numero sezionale 4981/2022 Numero di raccolta generale 19651/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato, con ricorso affidato a un unico motivo, di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1353 e 1359 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 648 del 16/03/2021. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.I.S. è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di estinzione del processo per intervenuta rinuncia, è stata ritualmente comunicata. È pervenuta in cancelleria, successivamente al deposito del ricorso notificato, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. La rinuncia è rituale, in quanto sottoscritta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura generale e sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. La mancata costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. comporta che non vi è necessità provvedere sulle spese. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo. Nulla per le spese del giudizio. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. Rv. Ric. 2021 n. 27021 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27021/2021 Numero sezionale 4981/2022 Numero di raccolta generale 19651/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27021 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4
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