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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50344/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/0811980 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOSNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'erronea negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto attinente al trattamento sanzionatorio, sebbene questo risulti sorretto da motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, atteso che la Corte territoriale ha affermato come non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per i numerosi precedenti penale dell'imputato, la gravità della condotta e la mancanza di qualsivoglia elemento positivo valutabile in tal senso; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata derubricazione del reato in quello di lesioni personali semplici, è anch'esso inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, atteso che la Corte di appello ha spiegato che la durata della malattia causata dalle lesioni inferte non incide sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., oltre al fatto che lo strumento con cui è stato commesso il reato costituisce un'arma impropria; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/0811980 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOSNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'erronea negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto attinente al trattamento sanzionatorio, sebbene questo risulti sorretto da motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, atteso che la Corte territoriale ha affermato come non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per i numerosi precedenti penale dell'imputato, la gravità della condotta e la mancanza di qualsivoglia elemento positivo valutabile in tal senso; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata derubricazione del reato in quello di lesioni personali semplici, è anch'esso inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, atteso che la Corte di appello ha spiegato che la durata della malattia causata dalle lesioni inferte non incide sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., oltre al fatto che lo strumento con cui è stato commesso il reato costituisce un'arma impropria; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 50344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris