CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze, in quanto meramente reiterativa di altra già respinta. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo manifesta illogicità della motivazione dal momento che con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. da ultimo presentata si era prospettata una nuova questione giuridica, atteso che veniva richiesto al G.E. di compiere una valutazione unitaria di tutte le sentenze, che precedentemente erano stata già valutare separatamente con due ordinanze, sicché doveva ritenersi sussistere il novum legittimante la proposizione della richiesta. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità ha infatti chiarito che il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, la novità degli elementi è solo asserita, dal momento che il ricorrente non deduce alcun nuovo elementi di valutazione, ma rappresenta esclusivamente di avere riproposto un'unitaria richiesta di riconoscimento della continuazione tra fatti che tuttavia sono già stati, tutti, valutati dal G.E. con le ordinanze del 28/05/2014 (che ha respinto l'istanza con riferimento alle sentenze sub 2,3 e 4), e del 22/06/2019 (che ha respinto l'istanza con riferimento alle sentenze sub 1 e 2). Va infatti osservato come una diversa prospettazione dei medesimi argomenti, svolti a sostegno dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. riproposta in relazione alle medesime sentenze, non possa integrare quell'elemento di novità necessario per superare la censura di inammissibilità derivante dal chiaro disposto di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend