CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 aprile 2021 la Corte di appello di Lecce ha parzialmente accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministro dell'Economia e delle Finanze a corrispondergli la somma di euro 37.833,53, in relazione alla sofferta restrizione patita in custodia in carcere dal 9 al 23 giugno 2012 e poi agli arresti domiciliari fino al 30 giugno 2013, in ragione della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nella ritenuta ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario in ordine alla commissione del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 legge n. 895 del 1967, per avere detenuto, in concorso con altro soggetto, kg. 1,80 di esplosivo del tipo normalmente utilizzato nelle cave. Nel successivo giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi, riconoscendone la colpevolezza, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Tale decisione era stata, tuttavia, riformata dalla Corte di appello di Lecce che, con sentenza del 10 aprile 2016, irrevocabile il 16 ottobre 2016, aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto. 1.1. La Corte di appello di Lecce ha, in particolare, accolto, sia pur parzialmente, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal Rochira nella ritenuta ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale, di rilievo ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla restrizione cautelare sofferta, nello specifico assumendo l'impossibilità di affermare che l'istante avesse dato o concorso a dare causa, per colpa grave, alla sua applicazione, agendo in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata una misura cautelare nei suoi confronti. Nella quantificazione della somma effettivamente da corrispondergli, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto di ridurre del 20% la somma preventivamente calcolata, sul presupposto che «il Rochira ha un precedente penale, nonché la circostanza che ebbe a custodire negligentemente i luoghi nella sua esclusiva disponibilità, ove venne ritrovato l'esplosivo, così consentendo di accedervi ad eventuali soggetti terzi». 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.A dire del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione di legge e dei principi che regolano la materia della riparazione per ingiusta detenzione, essendo stato ridotto l'importo dell'indennizzo dovutogli senza la predisposizione di una motivazione adeguata in ordine al pregiudizio da lui effettivamente subito in conseguenza della custodia sofferta, in particolare derivatogli dal clamore mediatico avuto dalla vicenda. Si tratta di parametri di cui il giudice della riparazione avrebbe dovuto tener conto, considerandoli, secondo i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione, con criterio equitativo, del quantum concretamente da corrispondergli. La Corte leccese avrebbe, invece, omesso di approfondire i parametri specificamente evidenziati dall'istante - ed in primis il pregiudizio negativo derivatogli dall'intervenuto clamore mediatico - limitandosi a provvedere alla liquidazione dell'indennizzo sulla base di un'equità solo enunciata, essendo stato applicato il calcolo aritmetico, senza effettuare alcun adeguato approfondimento motivazionale sulla stabilita entità della somma. Con la seconda doglianza, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., lamentando che, nel procedere alla determinazione dell'indennizzo, la Corte di appello ne avrebbe erroneamente ridotto l'importo facendo riferimento alla ricorrenza di un precedente penale a suo carico, nonché ad una negligenza avuta nel custodire i luoghi di rinvenimento dell'esplosivo. Nessun pregio, infatti, potrebbe avere, agli indicati fini, la precedente condanna - peraltro indicata solo genericamente dalla Corte di appello - anche considerato che essa era stata disposta con riferimento a una mera fattispecie contravvenzionale. Privo di alcun rilievo, poi, sarebbe anche il secondo elemento evidenziato dal giudice della riparazione, osservato che nessuna condotta negligente sarebbe imputabile al Rochira, essendo stato privato della materiale disponibilità dei luoghi, ove era stato ritrovato l'esplosivo, per essere stati sottoposti ad amministrazione giudiziaria. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato che l'importo dell'indennizzo dovutogli sarebbe stato ridotto senza la predisposizione di una motivazione adeguata in ordine al pregiudizio da lui effettivamente subito in conseguenza della custodia sofferta, in particolare derivatogli dal clamore mediatico avuto dalla vicenda, essendosi limitata la Corte leccese a provvedere alla liquidazione dell'indennizzo sulla base di un'equità solo enunciata, con mera applicazione del calcolo aritmetico, senza l'effettuazione di alcun adeguato approfondimento motivazionale sulla stabilita entità della somma. In proposito, infatti, assume rilievo il consolidato orientamento ermeneutico per cui, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari; cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Varchetta, Rv. 248078-01), tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall'atto lecito dannoso, costituito dalla restrizione della libertà, risultata ingiusta (così, fra le tante, Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026-01). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non conseguirebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui sopra. Compete al giudice della riparazione, cioè, individuare in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali configuri un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale. Solo la compiuta individuazione dei suddetti parametri, nei limiti della ragionevolezza, consente la verifica del percorso argomentativo ed impedisce che l'esercizio del potere equitativo divenga "mero". In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259236-01). Nel caso di specie, la Corte di merito appare essersi attenuta agli indicati principi, avendo correttamente dato applicazione al parametro aritmetico, per poi precisare, in modo adeguato, i criteri di riferimento, quali la durata della detenzione sofferta e gli altri effetti pregiudizievoli, economici e psichici, conseguenti alla privazione della libertà sul piano personale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della storia personale dell'istante. Correttamente impostata la griglia decisionale, salvo il caso di manifesta incongruenza, la determinazione quantitativa stabilita dal giudice della riparazione resta sottratta al controllo di legittimità. Nel caso in esame, la Corte di appello ha logicamente e congruamente motivato in ordine all'applicazione dei criteri di liquidazione, per cui la somma liquidata non appare di carattere arbitrario o meramente simbolico. Il giudice della riparazione, infatti, ha approfondito con motivazione puntuale le ulteriori conseguenze dannose sul piano personale, che il ricorrente ha sostenuto essergli derivate dall'ingiusta detenzione. Il danno all'immagine da discredito sociale patito dall'istante non può essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di risarcimento, trattandosi di conseguenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione. Immune da censure risulta, pertanto, la specifica analisi effettuata in proposito dal giudice della riparazione che, con coerente e logica motivazione, ha ritenuto di non riconoscere gli ulteriori danni derivanti dal dichiarato clamore mediatico, evidenziando come non sia stato offerto dalla difesa alcun elemento che consentisse di apprezzarne la particolare incisività sulla posizione dell'istante. 3. Del pari immeritevole di accoglimento è la seconda censura dedotta dal Rochira, con cui è stata contestata la motivazione resa a supporto dell'intervenuta riduzione della somma liquidata a titolo di indennizzo, in quanto ritenuta erroneamente fondata sull'esistenza di una precedente condanna e sulla negligenza avuta dall'istante nel custodire i luoghi di rinvenimento dell'esplosivo. Se, infatti, la dedotta argomentazione non può essere condivisa nella parte in cui ha fatto riferimento all'esistenza di una pregressa condanna gravante a carico del ricorrente - risultando ormai consolidata l'esegesi per cui è illegittima la decisione con cui il giudice riduca automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 18364 del 18/01/2019, Sakir, Rv. 275706- 01; ma anche, nello stesso senso: Sez. 4, n. 6742 del 09/10/2014, dep. 2015, Rizzo, Rv. 263131-01; Sez. 4, n. 18551 del 30/01/2014, Fuschini, Rv. 261561- 01; Sez. 4, n. 18604 del 16/04/2014, Sammarro, Rv. 259240-01) - risulta, tuttavia, fondante, ai fini della conferma della decisione assunta, il richiamo effettuato dal giudice della riparazione alla negligenza avuta dal Rochira nel custodire «i luoghi nella sua esclusiva disponibilità, ove venne ritrovato l'esplosivo, così consentendo di accedervi ad eventuali soggetti terzi». Si tratta di motivazione del tutto logica e congrua, esente da vizio alcuno, che ben giustifica l'effettuata riduzione dell'indennizzo del 20% rispetto a quanto calcolato in applicazione del criterio aritmetico. 4. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]