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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 14999/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6081/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 70 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 6081/2025 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14999/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PERUGIA n.10464/2024 depositata il 20/02/2025. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulle spese del giudizio, stante la mancanza di accettazione delle parti costituite; che, stante la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura della metà, previa compensazione della metà residua;; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di ognuno dei due resistenti di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ognuno, previa compensazione dei due terzi residui, in euro 1.000,00 oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6081/2025 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14999/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Numero registro generale 6081/2025 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14999/2025 Data pubblicazione 04/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6081/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 70 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 6081/2025 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14999/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PERUGIA n.10464/2024 depositata il 20/02/2025. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può provvedere sulle spese del giudizio, stante la mancanza di accettazione delle parti costituite; che, stante la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura della metà, previa compensazione della metà residua;; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di ognuno dei due resistenti di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ognuno, previa compensazione dei due terzi residui, in euro 1.000,00 oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6081/2025 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14999/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Numero registro generale 6081/2025 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14999/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
Decreto Cassazione n. 14999/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris