Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 ottobre 2017

Cassazione n. 10857/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9162-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 119, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' S.R.L. -intimato - avverso la sentenza n. 1964/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1598/2011, emesso dal Tribunale di Palermo in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.267,32 oltre interessi a fronte di due fatture per forniture.

L’opponente deduceva che, in presenza di sottoposizione dell’azienda debitrice a sequestro preventivo ex lege n. 575 del 1965 e s.m.i., ai creditori chirografari non è accordata alcunaforma di tutela; in subordine, eccepiva la competenza del giudice che aveva a suo tempo emesso la predetta misura di prevenzione.

Con sentenza n. 1766/2012 il Tribunale rigettava l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s., e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, n. 1964/2017, resa nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la normativa del cd. [OSCURATO:PERSONA], approvato con D. Lgs. n. 159 del 2011, in ragione del fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. era stata assoggettata alla misura di prevenzione antimafia il 4.5.2010, e dunque prima dell’entrata in vigore della predetta normativa, senza tuttavia considerare che l’art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 228 del 2012 aveva espressamente disciplinato la fattispecie, accordando tutela ai soli creditori ipotecari, ovvero a quelli che, indipendentemente dalla natura del loro diritto di credito, avevano trascritto un pignoramento o erano intervenuti nell’esecuzione prima della trascrizione del decreto di sequestro di prevenzione.

Ad avviso del ricorrente, tale lettura del dato normativo sarebbe confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2015, secondo la quale la disciplina di cui all’art. 1, commi 198 e ss., della legge n. 228 del 2012 escluderebbe la possibilità degli organi di gestione dei beni confiscati di eseguire pagamenti in favore di soggetti diversi da quelli indicati dalla disposizione speciale, ovverosia i creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione.

I creditori chirografari, di conseguenza, non avrebbero alcuna forma di tutela, nella pendenza della misura di prevenzione antimafia.

La censura è infondata.

La Corte di Appello afferma che, poiché sia le fatture azionate dalla società creditrice, sia la trascrizione della misura di prevenzione antimafia, recavano data anteriore all’entrata in vigore della normativa di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011, quest’ultima non poteva essere applicata al caso di specie.

Il giudice civile, dunque, conservava –secondo la Corte di merito– pieno potere di accertare in via definitiva l’esistenza ed entità del credito, il quale poi avrebbe potuto essere posto in esecuzione nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili alle esecuzioni contro aziende sottoposte alla misura antimafia (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, secondo cui“Spetta al giudice civile –e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale– la competenza ad accertare, in via definitiva, la risoluzione del contratto nonché la sussistenza e l’ammontare del credito risarcitorio consequenziale nei confronti di una società il cui intero capitale ed il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimenti di sequestro e confisca quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della L. n. 575 del 1965, allorché le stesse siano state adottate dalgiudice penale prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 159 del 2011, cd. codice antimafia” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 5790 del 08/03/2017 , Rv. 643399; cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 18909 del 08/08/2013 , Rv. 627800).

La norma di cui all’art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012, invocata dal ricorrente, prevede testualmente che “ A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive”.

Il successivo comma 195 stabilisce che “La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata”.

Il comma 197 dispone invece che “Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto”.

Ed infine, il comma 198 afferma che “I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a

206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a)”.

In nessuna parte delle disposizioni richiamate è previsto il divieto, per i creditori, di promuovere azioni di accertamento del proprio diritto: il comma 194, infatti, limita la preclusione alle sole azioni esecutive, e non anche a quelle di accertamento.

Né conduce a differente soluzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2015, richiamata dal ricorrente a pag. 10 del ricorso, poiché essa si limita ad affermare che la procedura incidentale di verifica dei crediti prevista dal D. Lgs. n. 159 del 2011 (alla quale si riferiscono i commi 199 e ss. dell’art. 1 del D. Lgs. n. 228 del 2012) si applica a tutti i creditori, indistintamente dal grado della garanzia che assiste la loro pretesa, per i procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto, nonché, per quelli pendenti, ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione eventualmente già intrapresa.

La previsione dell’applicabilità della speciale procedura di cui sopra soltanto a dette categorie di creditori, per i procedimenti pendenti, non implica tuttavia l’impossibilità, per i creditori esclusi, di ricorrere alle ordinarie forme di accertamento del loro credito, salve le limitazioni alla successiva eseguibilità dei titoli così costituiti, che derivano dalla pendenza della procedura antimafia nei confronti dell’azienda debitrice.

L’orientamento espresso da questa Corte nei sopra richiamati precedenti del 2013 e 2017, dunque, merita di essere confermato, con l’ulteriore precisazione che il credito, una volta definitivamente accertato dal giudice civile, potrà concretamente essere posto in esecuzione nel rispetto delle norme speciali applicabili, in presenza di misura di prevenzione antimafia disposta e trascritta nei confronti dell’azienda debitrice.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9162-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 119, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' S.R.L. -intimato - avverso la sentenza n. 1964/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1598/2011, emesso dal Tribunale di Palermo in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.267,32 oltre interessi a fronte di due fatture per forniture. L’opponente deduceva che, in presenza di sottoposizione dell’azienda debitrice a sequestro preventivo ex lege n. 575 del 1965 e s.m.i., ai creditori chirografari non è accordata alcunaforma di tutela; in subordine, eccepiva la competenza del giudice che aveva a suo tempo emesso la predetta misura di prevenzione. Con sentenza n. 1766/2012 il Tribunale rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s., e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, n. 1964/2017, resa nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la normativa del cd. [OSCURATO:PERSONA], approvato con D. Lgs. n. 159 del 2011, in ragione del fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. era stata assoggettata alla misura di prevenzione antimafia il 4.5.2010, e dunque prima dell’entrata in vigore della predetta normativa, senza tuttavia considerare che l’art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 228 del 2012 aveva espressamente disciplinato la fattispecie, accordando tutela ai soli creditori ipotecari, ovvero a quelli che, indipendentemente dalla natura del loro diritto di credito, avevano trascritto un pignoramento o erano intervenuti nell’esecuzione prima della trascrizione del decreto di sequestro di prevenzione. Ad avviso del ricorrente, tale lettura del dato normativo sarebbe confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2015, secondo la quale la disciplina di cui all’art. 1, commi 198 e ss., della legge n. 228 del 2012 escluderebbe la possibilità degli organi di gestione dei beni confiscati di eseguire pagamenti in favore di soggetti diversi da quelli indicati dalla disposizione speciale, ovverosia i creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione. I creditori chirografari, di conseguenza, non avrebbero alcuna forma di tutela, nella pendenza della misura di prevenzione antimafia. La censura è infondata. La Corte di Appello afferma che, poiché sia le fatture azionate dalla società creditrice, sia la trascrizione della misura di prevenzione antimafia, recavano data anteriore all’entrata in vigore della normativa di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011, quest’ultima non poteva essere applicata al caso di specie. Il giudice civile, dunque, conservava –secondo la Corte di merito– pieno potere di accertare in via definitiva l’esistenza ed entità del credito, il quale poi avrebbe potuto essere posto in esecuzione nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili alle esecuzioni contro aziende sottoposte alla misura antimafia (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, secondo cui“Spetta al giudice civile –e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale– la competenza ad accertare, in via definitiva, la risoluzione del contratto nonché la sussistenza e l’ammontare del credito risarcitorio consequenziale nei confronti di una società il cui intero capitale ed il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimenti di sequestro e confisca quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della L. n. 575 del 1965, allorché le stesse siano state adottate dalgiudice penale prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 159 del 2011, cd. codice antimafia” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 5790 del 08/03/2017 , Rv. 643399; cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 18909 del 08/08/2013 , Rv. 627800). La norma di cui all’art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012, invocata dal ricorrente, prevede testualmente che “ A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive”. Il successivo comma 195 stabilisce che “La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata”. Il comma 197 dispone invece che “Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto”. Ed infine, il comma 198 afferma che “I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a)”. In nessuna parte delle disposizioni richiamate è previsto il divieto, per i creditori, di promuovere azioni di accertamento del proprio diritto: il comma 194, infatti, limita la preclusione alle sole azioni esecutive, e non anche a quelle di accertamento. Né conduce a differente soluzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2015, richiamata dal ricorrente a pag. 10 del ricorso, poiché essa si limita ad affermare che la procedura incidentale di verifica dei crediti prevista dal D. Lgs. n. 159 del 2011 (alla quale si riferiscono i commi 199 e ss. dell’art. 1 del D. Lgs. n. 228 del 2012) si applica a tutti i creditori, indistintamente dal grado della garanzia che assiste la loro pretesa, per i procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto, nonché, per quelli pendenti, ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione eventualmente già intrapresa. La previsione dell’applicabilità della speciale procedura di cui sopra soltanto a dette categorie di creditori, per i procedimenti pendenti, non implica tuttavia l’impossibilità, per i creditori esclusi, di ricorrere alle ordinarie forme di accertamento del loro credito, salve le limitazioni alla successiva eseguibilità dei titoli così costituiti, che derivano dalla pendenza della procedura antimafia nei confronti dell’azienda debitrice. L’orientamento espresso da questa Corte nei sopra richiamati precedenti del 2013 e 2017, dunque, merita di essere confermato, con l’ulteriore precisazione che il credito, una volta definitivamente accertato dal giudice civile, potrà concretamente essere posto in esecuzione nel rispetto delle norme speciali applicabili, in presenza di misura di prevenzione antimafia disposta e trascritta nei confronti dell’azienda debitrice. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors