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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26488/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31553/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via degli Scipioni n. 268 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aci, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 194/05/20, depositata il 14 maggio 20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Comunicazione di irregolarità -Impugnazione.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 194/05/20 del 14 / 0 5 /20 20 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 254 / 03 /1 8 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso propostodalla società contribuente avverso un avvisodi irregolarità per IVA relativ a all’anno d’imposta 20 1 4 .

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’avvisodi irregolarità era stato inoltrato alla società contribuente per il recupero di IVA indebitamente compensata, nonché indicata a credito.

1.2. La CTRaccoglieva l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] affermando che : a) la società contribuente aveva acquistato il credito IVA di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di cessione di ramo d’azienda; b) detto credito era stato in parte compensato e in parte riportato nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2014; c) la comunicazione di irregolarità era insufficientemente motivata con riferimento alle ragioni, formali e sostanziali, che avevano portato l’Amministrazione finanziaria «a chiedere alla contribuente una somma così elevata», senza alcun riferimento alla natura di cartiera della cedente il ramo d’azienda; d) «l’Agenzia avrebbe dovuto notificare – cosa peraltro successivamente accaduta – un avviso di recupero, debitamente motivato, al fine di consentire alla contribuente di comprendere la contestazione e difendersi adeguatamente»; e) «l’avviso in esame viene riconosciuto privo di adeguata motivazione e, comunque, inadeguato a perseguire lo scopo per il quale è stato emesso».

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso AE deduce manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 36 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR ritenuto l’atto impugnato (comunicazione di irregolarità) non congruamente motivato in relazione al raggiungimento dello scopo, che è quello di portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria al fine di sollecitare il contraddittorio.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR contraddittoriamente ritenuto impugnabile la comunicazione di irregolarità e, nel contempo, carente di motivazione la medesima comunicazione in quanto inidonea a rendere conoscibile la pretesa tributaria.

2. I due motivi possonoessere congiuntamente esaminati e sono inammissibili.

2.1. Una corretta interpretazione della sentenza impugnata induce a ritenere la sussistenza di due distinte rationes decidendi, del tutto autonome (idonee, cioè, ciascuna a supportare la motivazione di rigetto): a) il provvedimento impugnato è carente di motivazione adeguata e sufficiente; b) l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ma avrebbe dovuto notificare un vero e proprio avviso di accertamento al fine di contestare la sussistenza del credito.

2.2. AE impugna unicamente la prima delle suddette rationes decidendi, non anche la seconda; con la conseguenza che, essendosi formato il giudicato interno su tale ultima statuizione, i motivi sono inammissibili per carenza di interesse (cfr., ex multise da ultimo, Cass.4 Cons. est.

G.M.

Nonno n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 586.488,20.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31553/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via degli Scipioni n. 268 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aci, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 194/05/20, depositata il 14 maggio 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Comunicazione di irregolarità -Impugnazione.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 194/05/20 del 14 / 0 5 /20 20 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 254 / 03 /1 8 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso propostodalla società contribuente avverso un avvisodi irregolarità per IVA relativ a all’anno d’imposta 20 1 4 . 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’avvisodi irregolarità era stato inoltrato alla società contribuente per il recupero di IVA indebitamente compensata, nonché indicata a credito. 1.2. La CTRaccoglieva l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] affermando che : a) la società contribuente aveva acquistato il credito IVA di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di cessione di ramo d’azienda; b) detto credito era stato in parte compensato e in parte riportato nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2014; c) la comunicazione di irregolarità era insufficientemente motivata con riferimento alle ragioni, formali e sostanziali, che avevano portato l’Amministrazione finanziaria «a chiedere alla contribuente una somma così elevata», senza alcun riferimento alla natura di cartiera della cedente il ramo d’azienda; d) «l’Agenzia avrebbe dovuto notificare – cosa peraltro successivamente accaduta – un avviso di recupero, debitamente motivato, al fine di consentire alla contribuente di comprendere la contestazione e difendersi adeguatamente»; e) «l’avviso in esame viene riconosciuto privo di adeguata motivazione e, comunque, inadeguato a perseguire lo scopo per il quale è stato emesso». 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso AE deduce manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 36 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR ritenuto l’atto impugnato (comunicazione di irregolarità) non congruamente motivato in relazione al raggiungimento dello scopo, che è quello di portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria al fine di sollecitare il contraddittorio. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR contraddittoriamente ritenuto impugnabile la comunicazione di irregolarità e, nel contempo, carente di motivazione la medesima comunicazione in quanto inidonea a rendere conoscibile la pretesa tributaria. 2. I due motivi possonoessere congiuntamente esaminati e sono inammissibili. 2.1. Una corretta interpretazione della sentenza impugnata induce a ritenere la sussistenza di due distinte rationes decidendi, del tutto autonome (idonee, cioè, ciascuna a supportare la motivazione di rigetto): a) il provvedimento impugnato è carente di motivazione adeguata e sufficiente; b) l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ma avrebbe dovuto notificare un vero e proprio avviso di accertamento al fine di contestare la sussistenza del credito. 2.2. AE impugna unicamente la prima delle suddette rationes decidendi, non anche la seconda; con la conseguenza che, essendosi formato il giudicato interno su tale ultima statuizione, i motivi sono inammissibili per carenza di interesse (cfr., ex multise da ultimo, Cass.4 Cons. est. G.M. Nonno n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 586.488,20. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 2
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