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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 29222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LAINO Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in concorso e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa con la riduzione per la scelta del rito.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla dosimetria della pena e in particolare per avere avuto un tratta- mento sanzíonatorío deteriore rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha evidenziato le ragioni del diffe- renziato regime sanzionatorio facendo riferimento ad un recente precedente specifico in relazione al quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato dell'isti- tuto della messa alla prova, valorizzando pertanto la reiterazione della con- dotta illecita.

I motivi di ricorso omettono di confrontarsi con tale argomento che risulta corretto sotto il profilo logico giuridico e non suscettibile di ulte- riore sindacato in questa sede. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LAINO Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in concorso e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa con la riduzione per la scelta del rito. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla dosimetria della pena e in particolare per avere avuto un tratta- mento sanzíonatorío deteriore rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha evidenziato le ragioni del diffe- renziato regime sanzionatorio facendo riferimento ad un recente precedente specifico in relazione al quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato dell'isti- tuto della messa alla prova, valorizzando pertanto la reiterazione della con- dotta illecita. I motivi di ricorso omettono di confrontarsi con tale argomento che risulta corretto sotto il profilo logico giuridico e non suscettibile di ulte- riore sindacato in questa sede. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 29222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris