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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 48848/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Roma, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 235 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, e deduce, quale unico motivo, il vizio della motivazione in merito all'erronea mancata applicazione della causa di non punibilità prevista ciall'art.131-bis cod. pen., richiesta con i motivi di appello e respinta sulla esclusiva base dei precedenti penali dei quali la Corte territoriale non ha, tuttavia, indicato né il numero, né l'epoca e, tanto meno, l'indole.

A tal fine rileva di essere stato condannato esclusivamente per reati contro il patrimonio, commessi negli anni 2012 e 2013, che in seguito non ha più riportato condanne e che, pertanto, il comportamento per cui è condanna non può in alcun modo ritenersi abituale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Marco dall'Olio, con requisitoria scritta depositata in data 22 giugno 2023, ha concluso chiedendo d'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato più volte che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto può essere anche implicito nella motivazione con cui il giudice dell'appello ha operato le valutazioni di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di giustificare la conferma del trattamento sanzionatorio del giudice di primo grado, attraverso il riferimento agli indici di gravità della condotta o del grado di colpevolezza (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283420).

È, tuttavia, necessario che dalla motivazione della sentenza si possano ricavare le ragioni di apprezzamento di specifici aspetti della condotta utili a giustificare l'irrogazione di una pena nel minimo edittale ed a supportare, nel contempo, un giudizio di esclusione della tenuità del fatto.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha applicato la pena nel minimo edittale e, con riguardo alla valutazione degli indici di gravità del fatto e del grado di colpevolezza, ha svolto soltanto un generico e astratto richiamo al breve lasso temporale tra l'espulsione e il reingresso.

Si tratta di valutazioni non consentono di comprendere le ragioni per le quali non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per escludere la punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Nella motivazione del giudice dell'appello risulta, invero, carente ogni indicazione a indici di valutazione obiettiva della gravità del 1Fatto e del grado di colpevolezza che possano assumere, anche in via implicita, rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen., che sono di natura prevalentemente oggettiva, non assumendo invece rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente dalla presenza dei precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948).

I precedenti, peraltro, in questa materia, assumono rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095), a tale ultimo proposito, dovendosi avere altresì riguardo al principio fissato da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, secondo cui «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comrria, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo».

Tanto premesso, la sentenza impugnata non risulta aver fatto buon governo di questi principi, essendosi limitata a fare riferimento genericamente ai plurimi precedenti penali che sarebbero indicativi di non abitualità della condotta criminosa, sillogismo avente natura del tutto congetturale, in quanto non è stata spiegata la loro presunta comunanza di indole con quello per cui si procede.

Il ricorrente, dal canto suo, non si è limitato a contestare la valutazione del Giudice di, merito, bensì ha specificamente sottolineato l'assoluta mancanza di connotati ostativi alla valutazione di particolare tenuità del Fatto, di abitualità della condotta criminosa e di dati oggettivi sintomatici di pericolosità.

3. Per tali ragioni, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza, sia sull'esistenza di eventuali o elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l'abitualità del comportamento dell'imputato, giustificativi del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Roma, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 235 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, e deduce, quale unico motivo, il vizio della motivazione in merito all'erronea mancata applicazione della causa di non punibilità prevista ciall'art.131-bis cod. pen., richiesta con i motivi di appello e respinta sulla esclusiva base dei precedenti penali dei quali la Corte territoriale non ha, tuttavia, indicato né il numero, né l'epoca e, tanto meno, l'indole. A tal fine rileva di essere stato condannato esclusivamente per reati contro il patrimonio, commessi negli anni 2012 e 2013, che in seguito non ha più riportato condanne e che, pertanto, il comportamento per cui è condanna non può in alcun modo ritenersi abituale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Marco dall'Olio, con requisitoria scritta depositata in data 22 giugno 2023, ha concluso chiedendo d'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha affermato più volte che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto può essere anche implicito nella motivazione con cui il giudice dell'appello ha operato le valutazioni di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di giustificare la conferma del trattamento sanzionatorio del giudice di primo grado, attraverso il riferimento agli indici di gravità della condotta o del grado di colpevolezza (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283420). È, tuttavia, necessario che dalla motivazione della sentenza si possano ricavare le ragioni di apprezzamento di specifici aspetti della condotta utili a giustificare l'irrogazione di una pena nel minimo edittale ed a supportare, nel contempo, un giudizio di esclusione della tenuità del fatto. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha applicato la pena nel minimo edittale e, con riguardo alla valutazione degli indici di gravità del fatto e del grado di colpevolezza, ha svolto soltanto un generico e astratto richiamo al breve lasso temporale tra l'espulsione e il reingresso. Si tratta di valutazioni non consentono di comprendere le ragioni per le quali non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per escludere la punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Nella motivazione del giudice dell'appello risulta, invero, carente ogni indicazione a indici di valutazione obiettiva della gravità del 1Fatto e del grado di colpevolezza che possano assumere, anche in via implicita, rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen., che sono di natura prevalentemente oggettiva, non assumendo invece rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente dalla presenza dei precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948). I precedenti, peraltro, in questa materia, assumono rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095), a tale ultimo proposito, dovendosi avere altresì riguardo al principio fissato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, secondo cui «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comrria, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo». Tanto premesso, la sentenza impugnata non risulta aver fatto buon governo di questi principi, essendosi limitata a fare riferimento genericamente ai plurimi precedenti penali che sarebbero indicativi di non abitualità della condotta criminosa, sillogismo avente natura del tutto congetturale, in quanto non è stata spiegata la loro presunta comunanza di indole con quello per cui si procede. Il ricorrente, dal canto suo, non si è limitato a contestare la valutazione del Giudice di, merito, bensì ha specificamente sottolineato l'assoluta mancanza di connotati ostativi alla valutazione di particolare tenuità del Fatto, di abitualità della condotta criminosa e di dati oggettivi sintomatici di pericolosità. 3. Per tali ragioni, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza, sia sull'esistenza di eventuali o elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l'abitualità del comportamento dell'imputato, giustificativi del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio
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