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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 40468/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. , 4 t Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello, ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ionico aveva assolto APRILE Ignazio dal reato di lesioni personali colpose ai danni di GIACOVELLI Cosimo, conseguite a un sinistro stradale in relazione al quale si era contestato al predetto di avere tenuto una condotta di guida in violazione degli artt. 145 e 154 codice strada (per avere omesso, nel corso di una manovra di svolta, di azionare l'indicatore di direzione e di dare la precedenza), accogliendo l'appello della parte civile e condannando l'APRILE al risarcimento dei danni.

In particolare, il giudice d'appello ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la condanna a fini civili essendo conseguenza di una diversa valutazione in diritto in ordine alle regole cautelari dalla cui violazione sarebbero derivati i danni oggetto della pretesa civilistica azionata nel processo penale.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alle condizioni di capacità del giudice, ritenendo la disposizione di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. applicabile ai processi pendenti al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della stessa, con conseguente obbligo per il giudice penale di rinviare per la prosecuzione sui soli effetti civili al giudice o alla sezione civile competente.

Nella specie, giudicando sulla domanda civile, il Tribunale avrebbe esercitato la funzione giudicante travalicando i confini normativi ed ordinamentali, pronunciandosi in merito ad una presunta responsabilità civile, deputata ad altro giudice competente per materia.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato, per infondatezza del motivo, alla luce della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte successivamente alla sua proposizione, con specifico riferimento al regime transitorio riguardante la regola processuale di cui all'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, d.

Igs. n. 150/2022.Con decisione assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (motivazione non ancora depositata), infatti, le Sezioni unite penali si sono pronunciate sulla immediata operatività della norma citata, componendo un contrasto di orientamenti sul punto, ritenendo la stessa applicabile alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99 bis del citato d.

Igs. n. 150/2022.

2. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I.CL.j12--es,_2(.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. , 4 t Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello, ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ionico aveva assolto APRILE Ignazio dal reato di lesioni personali colpose ai danni di GIACOVELLI Cosimo, conseguite a un sinistro stradale in relazione al quale si era contestato al predetto di avere tenuto una condotta di guida in violazione degli artt. 145 e 154 codice strada (per avere omesso, nel corso di una manovra di svolta, di azionare l'indicatore di direzione e di dare la precedenza), accogliendo l'appello della parte civile e condannando l'APRILE al risarcimento dei danni. In particolare, il giudice d'appello ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la condanna a fini civili essendo conseguenza di una diversa valutazione in diritto in ordine alle regole cautelari dalla cui violazione sarebbero derivati i danni oggetto della pretesa civilistica azionata nel processo penale. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alle condizioni di capacità del giudice, ritenendo la disposizione di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. applicabile ai processi pendenti al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della stessa, con conseguente obbligo per il giudice penale di rinviare per la prosecuzione sui soli effetti civili al giudice o alla sezione civile competente. Nella specie, giudicando sulla domanda civile, il Tribunale avrebbe esercitato la funzione giudicante travalicando i confini normativi ed ordinamentali, pronunciandosi in merito ad una presunta responsabilità civile, deputata ad altro giudice competente per materia. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato, per infondatezza del motivo, alla luce della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte successivamente alla sua proposizione, con specifico riferimento al regime transitorio riguardante la regola processuale di cui all'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, d. Igs. n. 150/2022.Con decisione assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (motivazione non ancora depositata), infatti, le Sezioni unite penali si sono pronunciate sulla immediata operatività della norma citata, componendo un contrasto di orientamenti sul punto, ritenendo la stessa applicabile alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99 bis del citato d. Igs. n. 150/2022. 2. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I.CL.j12--es,_2(.
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