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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30876/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 28662/2021 R.G. propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA Via CIMABUE 2 presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3377/2020 depositata il 05/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3377/2020 , pubblicata il 5 ottobre 2020.

Avverso la stessa hanno proposto ricorso, sempre articolato in tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

2. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sugli appelli proposti in via principale avverso la sentenza n. 2445/2014 del Tribunale di Napoli da [OSCURATO:PERSONA] ed altri e da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato gli appelli principali ed ha accolto l’appello incidentale Savastano – Fiscon e condannato gli appellanti Sicil iani al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione, a propria cura e spese, del terrazzino e della scala a chiocciola di cui al primo motivo di appello incidentale, dei vani in muratura sovrastanti la terrazza di cui al secondo motivo dell’appello medesimo, della finestra, di larghezza 1,10 m. posta a circa 90 cm. da terra, di cui al terzo ed ultimo motivo del predetto appello.

4. Il primo motivo del ricorso “Siciliani” denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello ritenuto, contrariamente alle risultanze processuali, che la facciata “lato mare” dell’immobile denominato “[OSCURATO:PERSONA]” di Procida non fosse munita di persiane alle finestre oltre alle tre finestre con persiane specificatamente contestate dagli appellati, e ritenendo, in questo modo, essere stato leso il decoro della facciata, con condanna alla rimozione delle persiane contestate.

Il secondo motivo del ricorso “Siciliani” denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello condannato alla rimozione del terrazzino posto al primo piano dell’immobile denominato “villa Chiaiozza”, di proprietà dei signori Siciliani, posto sul viale laterale di proprietà Savastano, e della scala a chiocciola su di esso insistente, ritenendo: a) non attendibile la testimonianza del signor [OSCURATO:PERSONA] poiché questi avrebbe fatto riferimento ad alcune opere di sbancamento del terrapieno preesistente che non troverebbero conferma nelle piante e nelle mappe catastali, senza, tuttavia, considerare che lo sbancamento risulta proprio da tali atti; b) che, in ogni caso, sarebbe stato necessario un accordo scritto tra le parti, poiché dalle opere ne sarebbe derivata una servitù di veduta, senza, tuttavia, considerare, che un accordo scritto per la realizzazione del terrazzino e della scala è stato sottoscritto tra le parti ed è allegato alla perizia Mihiel e che, ad ogni modo, una servitù di veduta già esiste, poiché sul medesimo viale insistono altre vedute dei signori Siciliani; c) che l’accesso al terrazzo sarebbe stato originariamente previsto attraverso una scala da realizzare all’interno dell’immobile, come evidenziato dal CTU, senza, tuttavia, osservare che, dai grafici di concessione non risulta alcuna scala interna; d)che il terrazzino e la scala a chiocciola abbiano causato i danni lamentati dai Savastano presso la loro abitazione, senza, tuttavia, né considerare le risultanze della ctu, che ha escluso la riconducibilità di tali danni, al terrazzino e alla scala a chiocciola e che, piuttosto, tali danni possano essere ricondotti ad altre cause, né, tantomeno, motivare in merito alla preferenza accordata ad atti provenienti dalla parte.

Il terzo motivo del ricorso “Siciliani” deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha implicitamente disatteso, senza offrire alcuna motivazione, le conclusioni raggiunte dal CTU Ambrosio in merito alla riferibilità dei danni lamentati dai signori Savastano – Fiscon, laddove ha es cluso che fossero da imputare al terrazzino di appoggio della scala a chiocciola.

5. Il primo motivo del ricorso “Majorano” denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui ha respinto il quinto motivo di appello promosso dai Majorano avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva affermato l’illegittimità delle soprelevazioni rispetto alla quota prevista e le trasformazioni attuate sulla copertura della porzione ex [OSCURATO:PERSONA], disponendone la eliminazione.

Il secondo motivo del ricorso “Majorano” denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1120 ultimo comma c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con riguardo alla parte della sentenza impugnata che ha rigettato il nono motivo di appello dei Majorano, con il quale si contestava la decisione del primo giudice di ordinare loro l’eliminazione della “persiana antintrusione”.

Il terzo motivo del ricorso “Majorano” denuncia la nullità della sentenza impugnata per evidente contrasto logico nella valutazione di situazioni astrattamente analoghe: si fa riferimento al gazebo sul terrazzo Savastano e alle persiane Majorano/Siciliani, entrambe sulla facciata a mare della villa, avendo dato per accettate preventivamente dai condòmini l’assetto della villa pre-divisione e le modifiche previste nella concessione edilizia “ceduta” dalla venditrice agli acquirenti.

La Corte di appello di Napoli ha respinto l’ottavo motivo di appello dei Majorano con cui si denunciava l’omessa pronuncia giudiziale in merito all'istallazione da parte dei coniugi Savastano di tre “gazebi” sui terrazzi di loro proprietà, lato mare, che avrebbero ostacolato la libera veduta, costituendo un pericolo di accesso da parte di terzi.

6. Su proposta del relatore, che riteneva che entrambi i ricorsi potessero essere dichiarati inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altried i controricorrenti hanno presentato memorie.

7. Per il primo motivo del ricorso “Siciliani” (l’omesso esame relativo alla rimozione delle persiane) opera la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

La stessa censura, del resto, neppure deduce l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), ma invoca una diversa e più favorevole valutazione di fatti (le persiane già presenti sulla facciata lato mare e la lesione del decoro architettonico) comunque presi in considerazione dai giudici del merito (pagine 13-14 della sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso, invocando un rinnovato esame dello stato dei luoghi e delle risultanze istruttorie, è piuttosto volto a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto.

D’altro canto, la nozione di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., e sottesa anche ai limiti di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., attiene a tutto ciò che si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità (si veda, ad es., Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398).

Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398).

Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove, come nella specie, sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2 , 13/11/2020, n.; Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899; Cass. Sez. 2 , 15/04/2002, n. 5417).

Non rileva altresì che si tratti della facciata principale o di una facciata secondaria dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico.

La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile.

Infine, si consideri che il concetto di “decoro architettonico”, come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche (qual è appunto l’architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti singoli, non è connotato dall’assolutezza dell’inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l’accertamento del fatto litigioso.

Si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con disposizione delineante un modulo generico, il quale richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.

È inammissibile anche il secondo motivo del ricorso “Siciliani” (omesso esame relativo alla rimozione del terrazzino).

Esso denuncia l'omesso esame di elementi istruttori, il quale non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora, come nel caso in esame, il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (pagine 28-31 della sentenza impugnata), ancorché la pronuncia non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il riferimento alla scrittura privata del 28 aprile 1978 è inammissibile, in quanto la censura non specifica, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" tale documento sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nel corso delle pregresse fasi di merito.

Il terzo motivo del ricorso “Siciliani” è inammissibile, in quanto la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. quando il giudice di merito abbia disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (ex multis, Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892 ), e non è quindi invocabile con riguardo all’adesione o mancata adesione della sentenza impugnata ad una un giudizio causale espresso dal CTU (nella specie, la riferibilità dei danni lamentati al terrazzino di appoggio della scala a chiocciola).

8. Il primo ed il terzo motivo del ricorso “Majorano” sono inammissibili.

La sentenza della Corte d’appello di Napoli contiene le argome ntazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione e non è affetta da contrasto tra affermazioni inconciliabili.

Tali censure, invocando l’apparenza o la insanabile contraddittorietà della motivazione, eludono, piuttosto, la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado.

Il secondo motivo del ricorso “Majorano” è inammissibile per le stesse ragioni svolte a proposito del primo motivo del ricorso “Siciliani”.

È peraltro inconferente il riferimento all’art. 1120 c.c., trovando nella specie applicazione, piuttosto, l'art. 1102 c.c.

L’art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operatività diversi.

Le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052).

In realtà, tra le nozioni di modificazione della cosa comune e di innovazione (e, pertanto, tra le sfere di operatività delle norme di cui all'art. 1102 e dell'art. 1120 c.c.) corre una differenza che è di carattere innanzitutto soggettivo, giacché, fermo il tratto comune dell'elemento obiettivo consistente nella trasformazione della "res" o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell'art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all'art. 1102 c.c.) è l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell'assemblea.

Le modificazioni dell'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non si confrontano con un interesse generale, poiché perseguono solo l'interesse del singolo, laddove la disciplina delle innovazioni segna un limite alle attribuzioni dell'assemblea (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20712).

Non di meno, anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art.1102 c.c., si applica, per identità di "ratio", il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso codice, con riferimento al quale vale quanto già detto in precedenza (Cass. Sez. 2, 29/01/2020 , n. 2002 ; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179).

Né rileva che le “opere realizzate in difformità dell’originaria [OSCURATO:PERSONA] e consistenti nel rialzo del solaio di copertura … sono state oggetto di sanatoria in forza del permesso a costruire n. 78/2015 rilasciato dal Comune di Procida”, secondo quanto illustrato ancora nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], giacché è noto che l a concessione edilizia in sanatoria produce effetti esclusivamente nei rapporti tra privato costruttore e P.A., senza incidere sui diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall'attività edificatoria.

9. Sia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri vanno perciò dichiarati inammissibili, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, con condanna solidale dei ricorrenti in ragione del comune interesse.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 28662/2021 R.G. propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA Via CIMABUE 2 presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3377/2020 depositata il 05/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3377/2020 , pubblicata il 5 ottobre 2020. Avverso la stessa hanno proposto ricorso, sempre articolato in tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed altri. 2. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sugli appelli proposti in via principale avverso la sentenza n. 2445/2014 del Tribunale di Napoli da [OSCURATO:PERSONA] ed altri e da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato gli appelli principali ed ha accolto l’appello incidentale Savastano – Fiscon e condannato gli appellanti Sicil iani al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione, a propria cura e spese, del terrazzino e della scala a chiocciola di cui al primo motivo di appello incidentale, dei vani in muratura sovrastanti la terrazza di cui al secondo motivo dell’appello medesimo, della finestra, di larghezza 1,10 m. posta a circa 90 cm. da terra, di cui al terzo ed ultimo motivo del predetto appello. 4. Il primo motivo del ricorso “Siciliani” denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello ritenuto, contrariamente alle risultanze processuali, che la facciata “lato mare” dell’immobile denominato “[OSCURATO:PERSONA]” di Procida non fosse munita di persiane alle finestre oltre alle tre finestre con persiane specificatamente contestate dagli appellati, e ritenendo, in questo modo, essere stato leso il decoro della facciata, con condanna alla rimozione delle persiane contestate. Il secondo motivo del ricorso “Siciliani” denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello condannato alla rimozione del terrazzino posto al primo piano dell’immobile denominato “villa Chiaiozza”, di proprietà dei signori Siciliani, posto sul viale laterale di proprietà Savastano, e della scala a chiocciola su di esso insistente, ritenendo: a) non attendibile la testimonianza del signor [OSCURATO:PERSONA] poiché questi avrebbe fatto riferimento ad alcune opere di sbancamento del terrapieno preesistente che non troverebbero conferma nelle piante e nelle mappe catastali, senza, tuttavia, considerare che lo sbancamento risulta proprio da tali atti; b) che, in ogni caso, sarebbe stato necessario un accordo scritto tra le parti, poiché dalle opere ne sarebbe derivata una servitù di veduta, senza, tuttavia, considerare, che un accordo scritto per la realizzazione del terrazzino e della scala è stato sottoscritto tra le parti ed è allegato alla perizia Mihiel e che, ad ogni modo, una servitù di veduta già esiste, poiché sul medesimo viale insistono altre vedute dei signori Siciliani; c) che l’accesso al terrazzo sarebbe stato originariamente previsto attraverso una scala da realizzare all’interno dell’immobile, come evidenziato dal CTU, senza, tuttavia, osservare che, dai grafici di concessione non risulta alcuna scala interna; d)che il terrazzino e la scala a chiocciola abbiano causato i danni lamentati dai Savastano presso la loro abitazione, senza, tuttavia, né considerare le risultanze della ctu, che ha escluso la riconducibilità di tali danni, al terrazzino e alla scala a chiocciola e che, piuttosto, tali danni possano essere ricondotti ad altre cause, né, tantomeno, motivare in merito alla preferenza accordata ad atti provenienti dalla parte. Il terzo motivo del ricorso “Siciliani” deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha implicitamente disatteso, senza offrire alcuna motivazione, le conclusioni raggiunte dal CTU Ambrosio in merito alla riferibilità dei danni lamentati dai signori Savastano – Fiscon, laddove ha es cluso che fossero da imputare al terrazzino di appoggio della scala a chiocciola. 5. Il primo motivo del ricorso “Majorano” denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui ha respinto il quinto motivo di appello promosso dai Majorano avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva affermato l’illegittimità delle soprelevazioni rispetto alla quota prevista e le trasformazioni attuate sulla copertura della porzione ex [OSCURATO:PERSONA], disponendone la eliminazione. Il secondo motivo del ricorso “Majorano” denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1120 ultimo comma c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con riguardo alla parte della sentenza impugnata che ha rigettato il nono motivo di appello dei Majorano, con il quale si contestava la decisione del primo giudice di ordinare loro l’eliminazione della “persiana antintrusione”. Il terzo motivo del ricorso “Majorano” denuncia la nullità della sentenza impugnata per evidente contrasto logico nella valutazione di situazioni astrattamente analoghe: si fa riferimento al gazebo sul terrazzo Savastano e alle persiane Majorano/Siciliani, entrambe sulla facciata a mare della villa, avendo dato per accettate preventivamente dai condòmini l’assetto della villa pre-divisione e le modifiche previste nella concessione edilizia “ceduta” dalla venditrice agli acquirenti. La Corte di appello di Napoli ha respinto l’ottavo motivo di appello dei Majorano con cui si denunciava l’omessa pronuncia giudiziale in merito all'istallazione da parte dei coniugi Savastano di tre “gazebi” sui terrazzi di loro proprietà, lato mare, che avrebbero ostacolato la libera veduta, costituendo un pericolo di accesso da parte di terzi. 6. Su proposta del relatore, che riteneva che entrambi i ricorsi potessero essere dichiarati inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altried i controricorrenti hanno presentato memorie. 7. Per il primo motivo del ricorso “Siciliani” (l’omesso esame relativo alla rimozione delle persiane) opera la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). La stessa censura, del resto, neppure deduce l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), ma invoca una diversa e più favorevole valutazione di fatti (le persiane già presenti sulla facciata lato mare e la lesione del decoro architettonico) comunque presi in considerazione dai giudici del merito (pagine 13-14 della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso, invocando un rinnovato esame dello stato dei luoghi e delle risultanze istruttorie, è piuttosto volto a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto. D’altro canto, la nozione di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., e sottesa anche ai limiti di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., attiene a tutto ciò che si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità (si veda, ad es., Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398). Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398). Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove, come nella specie, sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2 , 13/11/2020, n.; Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899; Cass. Sez. 2 , 15/04/2002, n. 5417). Non rileva altresì che si tratti della facciata principale o di una facciata secondaria dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile. Infine, si consideri che il concetto di “decoro architettonico”, come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche (qual è appunto l’architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti singoli, non è connotato dall’assolutezza dell’inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l’accertamento del fatto litigioso. Si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con disposizione delineante un modulo generico, il quale richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. È inammissibile anche il secondo motivo del ricorso “Siciliani” (omesso esame relativo alla rimozione del terrazzino). Esso denuncia l'omesso esame di elementi istruttori, il quale non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora, come nel caso in esame, il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (pagine 28-31 della sentenza impugnata), ancorché la pronuncia non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il riferimento alla scrittura privata del 28 aprile 1978 è inammissibile, in quanto la censura non specifica, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" tale documento sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nel corso delle pregresse fasi di merito. Il terzo motivo del ricorso “Siciliani” è inammissibile, in quanto la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. quando il giudice di merito abbia disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (ex multis, Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892 ), e non è quindi invocabile con riguardo all’adesione o mancata adesione della sentenza impugnata ad una un giudizio causale espresso dal CTU (nella specie, la riferibilità dei danni lamentati al terrazzino di appoggio della scala a chiocciola). 8. Il primo ed il terzo motivo del ricorso “Majorano” sono inammissibili. La sentenza della Corte d’appello di Napoli contiene le argome ntazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione e non è affetta da contrasto tra affermazioni inconciliabili. Tali censure, invocando l’apparenza o la insanabile contraddittorietà della motivazione, eludono, piuttosto, la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado. Il secondo motivo del ricorso “Majorano” è inammissibile per le stesse ragioni svolte a proposito del primo motivo del ricorso “Siciliani”. È peraltro inconferente il riferimento all’art. 1120 c.c., trovando nella specie applicazione, piuttosto, l'art. 1102 c.c. L’art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operatività diversi. Le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052). In realtà, tra le nozioni di modificazione della cosa comune e di innovazione (e, pertanto, tra le sfere di operatività delle norme di cui all'art. 1102 e dell'art. 1120 c.c.) corre una differenza che è di carattere innanzitutto soggettivo, giacché, fermo il tratto comune dell'elemento obiettivo consistente nella trasformazione della "res" o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell'art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all'art. 1102 c.c.) è l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell'assemblea. Le modificazioni dell'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non si confrontano con un interesse generale, poiché perseguono solo l'interesse del singolo, laddove la disciplina delle innovazioni segna un limite alle attribuzioni dell'assemblea (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20712). Non di meno, anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art.1102 c.c., si applica, per identità di "ratio", il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso codice, con riferimento al quale vale quanto già detto in precedenza (Cass. Sez. 2, 29/01/2020 , n. 2002 ; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179). Né rileva che le “opere realizzate in difformità dell’originaria [OSCURATO:PERSONA] e consistenti nel rialzo del solaio di copertura … sono state oggetto di sanatoria in forza del permesso a costruire n. 78/2015 rilasciato dal Comune di Procida”, secondo quanto illustrato ancora nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], giacché è noto che l a concessione edilizia in sanatoria produce effetti esclusivamente nei rapporti tra privato costruttore e P.A., senza incidere sui diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall'attività edificatoria. 9. Sia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri vanno perciò dichiarati inammissibili, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, con condanna solidale dei ricorrenti in ragione del comune interesse. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 30876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris