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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42233/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 01/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Tribunale di Alessandria il 28 ottobre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di anni due di reclusione, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da liquidare in separato giudizio, e con il riconoscimento di una provvisionale, oltre spese relative al grado.

Con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna.

L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di calunnia continuato per avere incolpato [OSCURATO:PERSONA] del delitto di furto aggravato da violenza su cose, o comunque di ricettazione, mediante: - la falsa denuncia presentata in data 8 luglio 2013, relativa alla propria autovettura, nella quale avrebbe lasciato il proprio carnet di assegni, alcuni dei quali aveva in realtà consegnato in pagamento al Milano; - il disconoscimento, nelle sommarie informazioni rese il 19 luglio 2013, della propria firma di traenza apposta in calce ad uno dei titoli consegnato al Milano e dallo stesso posto all'incasso.

2. Ricorre l'imputato, con atto del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo complesso, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Sulla premessa che la sentenza contiene una erronea indicazione, giacché il giudizio di appello è stato celebrato in presenza delle parti e non invece in camera di consiglio, e che tale discrepanza potrebbe eventualmente refluire in contraddittorietà della motivazione, il motivo deduce inosservanza dell'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per non avere il Collegio dato riscontro alle deduzioni difensive sulla non attendibilità - e sulla conseguente inutilizzabilità - della consulenza grafologica, la quale ha accertato la riconducibilità all'imputato delle firme di traenza in calce agli assegni, in assenza di un saggio grafico e sulla base di scritture di comparazione la cui provenienza dall'imputato stesso è stata apoditticamente data per certa.

Inoltre, le conclusioni alle quali il consulente è pervenuto sono dissonanti con le deposizioni rese dai testi Martinez, Naisson e Martire, delle quali la Corte di appello ha travisato il contenuto, lì dove ha affermato che le stesse suffragano la avvenuta consegna dei titoli di credito dal Leonardis al Milano.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 16 del d.

I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2.

Manifestamente infondata è l'eccezione preliminare.

Il riferimento contenuto in sentenza all'art. 23-bis d.

I. 9 novembre 2020, n. 149 è all'evidenza un refuso - come del resto riconosciuto dallo stesso difensore - giacché il giudizio di appello non è stato celebrato in camera di consiglio non partecipata, secondo la disciplina dettata per l'emergenza pandemica, bensì nelle forme ordinarie; ed è un refuso inerente ad un contenuto inessenziale della sentenza, secondo il paradigma delineato dall'art. 546 cod. proc. pen., poiché non attiene all'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto esplicative della decisione né agli altri elementi la cui mancanza determina nullità.

Come tale, l'erronea indicazione in discorso è del tutto inidonea ad inficiare la tenuta logica della motivazione.

3. Quanto alle deduzioni relative alla inattendibilità della relazione di consulenza grafica, la difesa reitera argomenti già disattesi dalla Corte di merito, senza confrontarsi con la completezza delle motivazioni addotte da quei Giudici.

I pretesi vizi procedimentali - mancata acquisizione del saggio grafico e mancata verifica della provenienza degli scritti di comparazione dalla mano dell'imputato - non determinano alcun vizio della sentenza.

Anche a volere ritenere applicabile nella specie il disposto di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. - il cui ambito operativo è espressamente circoscritto ai procedimenti per falsità in atti - sul rilievo che la fattispecie implichi in concreto l'accertamento di una falsità materiale, deve osservarsi che tale norma in realtà prevede, come modalità tra loro alternative di acquisizione delle scritture di comparazione, che il giudice ordini la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero ammetta ogni altra scrittura, a condizione che non vi sia dubbio sulla sua autenticità.

Il comma 2 del medesimo art. 75 prevede, infine, che il giudice possa disporre - non essendovi, dunque, tenuto - che la parte rilasci una scrittura valevole per la comparazione.

Viene delineato, così un iter acquisitivo destrutturato, come del resto è stato già per altri aspetti evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte.

In tal senso, da epoca risalente si è affermato che l'acquisizione delle scritture comparative preordinate ad accertamenti tecnici diversi da quelli inerenti alla falsità in atti può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile dal giudice come elemento indiziario e che le relative modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini dell'attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia (Sez. 6, n. 22540 del 02/03/2006, Gualtieri, Rv. 234723).

Ancora, una più recente decisione ha ribadito la non necessità di specifiche garanzie difensive nella fase di raccolta del saggio grafico, che non impone il previo avviso alle parti, né l'intervento del difensore (Sez. 2, n. 16400 del 07/03/2013, Guadagni, Rv. 254886) In tale ambito, la valutazione sulla provenienza delle scritture è comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Si è ritenuto, difatti, che sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall'imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui comunque attribuibili in base- appunto - al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272574).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, precisato che la richiesta di saggio grafico non è mai stata formulata nell'interesse di Leonardis - sicché la sua mancata acquisizione non può integrare alcuna nullità, trattandosi di uno strumento di verifica che, come precisato, non è necessitato - ha condiviso la valutazione del consulente grafologo del Pubblico Ministero, evidenziando senza illogicità come, dopo un primo giudizio espresso in termini dubitativi per la differente tipologie di firme valutate (per esteso sugli scritti difensivi; abbreviata sugli assegni), lo stesso consulente sia alfine pervenuto alla conclusione della certa riconducibilità delle firme di traenza alla grafia dell'imputato, per le chiare omogeneità segniche con scritture di raffronto che sono state acquisite in successivo momento e che risultano di provenienza indubitabile, trattandosi di sottoscrizioni - in forma abbreviata - di atti processuali.

4. Peraltro il giudizio, del tutto esente da incoerenze, espresso dai Giudici di merito al riguardo - e che fonda in primis la responsabilità dell'imputato - è stato integrato in una complessiva valutazione degli elementi dimostrativi raccolti tra cui: - il tenore degli sms scambiati tra Milano a Lonardis, con particolare riguardo a quello in cui, in risposta al preannunciato intento del primo di versare l'assegno, l'altro scriveva di avere sporto denuncia di avvenuto smarrimento - e non di furto, come sarebbe stato lecito attendersi se egli avesse realmente subito un furto - dello stesso carnet; - la illogicità della versione difensiva - che peraltro non trova riscontro nelle dichiarazioni dell'imputato - in ordine alla scelta, da parte di questi, di custodire gli assegni nella autovettura, dato del quale non si spiega come potesse essere venuto a conoscenza della persona offesa;- le convergenti dichiarazioni dei testi Martinez, Naisson e Martire in ordine al rapporto di provvista tra le parti, relative alla locazione di un casolare del Milano in favore del Leonardis ed alle intese raggiunte tra i due quanto ai lavori di manutenzione a farsi ed alla entità del canone di locazione.

5. Inammissibile è poi la duplice censura di inattendibilità di tali deposizioni e comunque di travisamento del loro contenuto, lì dove i Giudici di appello hanno ritenuto che i dichiaranti avessero materialmente assistito alla consegna dei titoli di credito oggetto di denuncia di furto.

Il rilievo è anzitutto destituito di fondamento, posto che l'avere la Corte territoriale ritenuto che le deposizioni dei testi "confermano l'avvenuta consegna degli assegni" non significa affatto che tale consegna sia stata oggetto di diretta percezione da parte dei dichiaranti.

A proposito della Naisson, viene anzi specificato che i titoli furono mostrati alla stessa, ex post, dalla persona offesa Milano nel laboratorio dello stesso.

Dunque alcun travisamento della prova.

Difatti, secondo l'insegnamento costante di questa Corte di legittimità, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice . di merito del dato. probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. ( Tra le moltissime, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).

In ogni caso, si tratta di censure declinate totalmente in fatto, attraverso la quale la difesa punta a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda processuale; operazione preclusa in questa sede, poiché esula dai compiti di questa Corte sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nel merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi in questa sede piuttosto stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; in tal senso Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Peraltro, come chiarito dalla Corte nella sua massima espressione nomofilattica, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle reali acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Da tanto discende, quale ulteriore corollario, l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o della omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto; al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi .oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argonnentativo della motivazione (così, tra le tantissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).

6. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

PQM Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 01/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Tribunale di Alessandria il 28 ottobre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di anni due di reclusione, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da liquidare in separato giudizio, e con il riconoscimento di una provvisionale, oltre spese relative al grado. Con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di calunnia continuato per avere incolpato [OSCURATO:PERSONA] del delitto di furto aggravato da violenza su cose, o comunque di ricettazione, mediante: - la falsa denuncia presentata in data 8 luglio 2013, relativa alla propria autovettura, nella quale avrebbe lasciato il proprio carnet di assegni, alcuni dei quali aveva in realtà consegnato in pagamento al Milano; - il disconoscimento, nelle sommarie informazioni rese il 19 luglio 2013, della propria firma di traenza apposta in calce ad uno dei titoli consegnato al Milano e dallo stesso posto all'incasso. 2. Ricorre l'imputato, con atto del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo complesso, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Sulla premessa che la sentenza contiene una erronea indicazione, giacché il giudizio di appello è stato celebrato in presenza delle parti e non invece in camera di consiglio, e che tale discrepanza potrebbe eventualmente refluire in contraddittorietà della motivazione, il motivo deduce inosservanza dell'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per non avere il Collegio dato riscontro alle deduzioni difensive sulla non attendibilità - e sulla conseguente inutilizzabilità - della consulenza grafologica, la quale ha accertato la riconducibilità all'imputato delle firme di traenza in calce agli assegni, in assenza di un saggio grafico e sulla base di scritture di comparazione la cui provenienza dall'imputato stesso è stata apoditticamente data per certa. Inoltre, le conclusioni alle quali il consulente è pervenuto sono dissonanti con le deposizioni rese dai testi Martinez, Naisson e Martire, delle quali la Corte di appello ha travisato il contenuto, lì dove ha affermato che le stesse suffragano la avvenuta consegna dei titoli di credito dal Leonardis al Milano. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2. Manifestamente infondata è l'eccezione preliminare. Il riferimento contenuto in sentenza all'art. 23-bis d. I. 9 novembre 2020, n. 149 è all'evidenza un refuso - come del resto riconosciuto dallo stesso difensore - giacché il giudizio di appello non è stato celebrato in camera di consiglio non partecipata, secondo la disciplina dettata per l'emergenza pandemica, bensì nelle forme ordinarie; ed è un refuso inerente ad un contenuto inessenziale della sentenza, secondo il paradigma delineato dall'art. 546 cod. proc. pen., poiché non attiene all'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto esplicative della decisione né agli altri elementi la cui mancanza determina nullità. Come tale, l'erronea indicazione in discorso è del tutto inidonea ad inficiare la tenuta logica della motivazione. 3. Quanto alle deduzioni relative alla inattendibilità della relazione di consulenza grafica, la difesa reitera argomenti già disattesi dalla Corte di merito, senza confrontarsi con la completezza delle motivazioni addotte da quei Giudici. I pretesi vizi procedimentali - mancata acquisizione del saggio grafico e mancata verifica della provenienza degli scritti di comparazione dalla mano dell'imputato - non determinano alcun vizio della sentenza. Anche a volere ritenere applicabile nella specie il disposto di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. - il cui ambito operativo è espressamente circoscritto ai procedimenti per falsità in atti - sul rilievo che la fattispecie implichi in concreto l'accertamento di una falsità materiale, deve osservarsi che tale norma in realtà prevede, come modalità tra loro alternative di acquisizione delle scritture di comparazione, che il giudice ordini la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero ammetta ogni altra scrittura, a condizione che non vi sia dubbio sulla sua autenticità. Il comma 2 del medesimo art. 75 prevede, infine, che il giudice possa disporre - non essendovi, dunque, tenuto - che la parte rilasci una scrittura valevole per la comparazione. Viene delineato, così un iter acquisitivo destrutturato, come del resto è stato già per altri aspetti evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte. In tal senso, da epoca risalente si è affermato che l'acquisizione delle scritture comparative preordinate ad accertamenti tecnici diversi da quelli inerenti alla falsità in atti può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile dal giudice come elemento indiziario e che le relative modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini dell'attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia (Sez. 6, n. 22540 del 02/03/2006, Gualtieri, Rv. 234723). Ancora, una più recente decisione ha ribadito la non necessità di specifiche garanzie difensive nella fase di raccolta del saggio grafico, che non impone il previo avviso alle parti, né l'intervento del difensore (Sez. 2, n. 16400 del 07/03/2013, Guadagni, Rv. 254886) In tale ambito, la valutazione sulla provenienza delle scritture è comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Si è ritenuto, difatti, che sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall'imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui comunque attribuibili in base- appunto - al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272574). Nel caso di specie, la Corte territoriale, precisato che la richiesta di saggio grafico non è mai stata formulata nell'interesse di Leonardis - sicché la sua mancata acquisizione non può integrare alcuna nullità, trattandosi di uno strumento di verifica che, come precisato, non è necessitato - ha condiviso la valutazione del consulente grafologo del Pubblico Ministero, evidenziando senza illogicità come, dopo un primo giudizio espresso in termini dubitativi per la differente tipologie di firme valutate (per esteso sugli scritti difensivi; abbreviata sugli assegni), lo stesso consulente sia alfine pervenuto alla conclusione della certa riconducibilità delle firme di traenza alla grafia dell'imputato, per le chiare omogeneità segniche con scritture di raffronto che sono state acquisite in successivo momento e che risultano di provenienza indubitabile, trattandosi di sottoscrizioni - in forma abbreviata - di atti processuali. 4. Peraltro il giudizio, del tutto esente da incoerenze, espresso dai Giudici di merito al riguardo - e che fonda in primis la responsabilità dell'imputato - è stato integrato in una complessiva valutazione degli elementi dimostrativi raccolti tra cui: - il tenore degli sms scambiati tra Milano a Lonardis, con particolare riguardo a quello in cui, in risposta al preannunciato intento del primo di versare l'assegno, l'altro scriveva di avere sporto denuncia di avvenuto smarrimento - e non di furto, come sarebbe stato lecito attendersi se egli avesse realmente subito un furto - dello stesso carnet; - la illogicità della versione difensiva - che peraltro non trova riscontro nelle dichiarazioni dell'imputato - in ordine alla scelta, da parte di questi, di custodire gli assegni nella autovettura, dato del quale non si spiega come potesse essere venuto a conoscenza della persona offesa;- le convergenti dichiarazioni dei testi Martinez, Naisson e Martire in ordine al rapporto di provvista tra le parti, relative alla locazione di un casolare del Milano in favore del Leonardis ed alle intese raggiunte tra i due quanto ai lavori di manutenzione a farsi ed alla entità del canone di locazione. 5. Inammissibile è poi la duplice censura di inattendibilità di tali deposizioni e comunque di travisamento del loro contenuto, lì dove i Giudici di appello hanno ritenuto che i dichiaranti avessero materialmente assistito alla consegna dei titoli di credito oggetto di denuncia di furto. Il rilievo è anzitutto destituito di fondamento, posto che l'avere la Corte territoriale ritenuto che le deposizioni dei testi "confermano l'avvenuta consegna degli assegni" non significa affatto che tale consegna sia stata oggetto di diretta percezione da parte dei dichiaranti. A proposito della Naisson, viene anzi specificato che i titoli furono mostrati alla stessa, ex post, dalla persona offesa Milano nel laboratorio dello stesso. Dunque alcun travisamento della prova. Difatti, secondo l'insegnamento costante di questa Corte di legittimità, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice . di merito del dato. probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. ( Tra le moltissime, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). In ogni caso, si tratta di censure declinate totalmente in fatto, attraverso la quale la difesa punta a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda processuale; operazione preclusa in questa sede, poiché esula dai compiti di questa Corte sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nel merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi in questa sede piuttosto stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; in tal senso Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Peraltro, come chiarito dalla Corte nella sua massima espressione nomofilattica, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle reali acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Da tanto discende, quale ulteriore corollario, l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o della omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto; al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi .oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argonnentativo della motivazione (così, tra le tantissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). 6. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il
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