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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01737/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 367/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 364/2/2023, depositata il 22 maggio 2023.

Visto l’atto depositato il 17 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 367/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 364/2/2023, depositata il 22 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 17 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]