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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 18053/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3,

I. 18 aprile 1975, n. 110, sono assolutamente generiche e non pertinenti, lamentando il ricorrente, a fronte, altresì, di una condanna di primo grado, il mancato approfondimento da parte del giudice di appello di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110, sono assolutamente generiche e non pertinenti, lamentando il ricorrente, a fronte, altresì, di una condanna di primo grado, il mancato approfondimento da parte del giudice di appello di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 18053/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris