Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 04138/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata, a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte, in parziale riforma della sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 25 febbraio 2019, con declaratoria di irrevocabilità della pronuncia di responsabilità, la Corte di appello di Perugia ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in otto anni e un mese di reclusione ed euro 12.500 di multa per i reati non estinti per intervenuta prescrizione.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto la rideterminazione della pena nella misura di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 8000 di multa, sul reato più grave di cui al capo 2) dell'imputazione, ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente applicato a Taverna una pena base, pari al doppio del minimo edittale, senza una specifica motivazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e riportandosi pedissequamente alla pagina 80 della motivazione della sentenza di primo grado.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

2. La sentenza impugnata, all'esito del giudizio di cassazione e della declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni reati, si è limitata a rideterminare la pena in relazione ai restanti 26 riciclaggi di auto con i relativi documenti di circolazione per i quali è stata accertata la responsabilità penale del ricorrente.

Nell'operare detta quantificazione la Corte di appello ha correttamente rinviato ai criteri contenuti a pagina 80 della sentenza di primo grado, ritenendoli congrui e proporzionati alla gravità dei fatti e al consistente allarme sociale derivante dagli stessi, perché commessi in modo reiterato, con modalità sostanzialmente analoghe e con il concorso di più persone, così rispondendo all'obbligo di specifica motivazione richiesto.

Con detti puntuali argomenti il ricorso non si è confrontato e le censure sono rimaste prive di qualsiasi specificità e concretezza.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza trovarsi "in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 11 novembre 2022 La Consigliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata, a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte, in parziale riforma della sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 25 febbraio 2019, con declaratoria di irrevocabilità della pronuncia di responsabilità, la Corte di appello di Perugia ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in otto anni e un mese di reclusione ed euro 12.500 di multa per i reati non estinti per intervenuta prescrizione. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto la rideterminazione della pena nella misura di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 8000 di multa, sul reato più grave di cui al capo 2) dell'imputazione, ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente applicato a Taverna una pena base, pari al doppio del minimo edittale, senza una specifica motivazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e riportandosi pedissequamente alla pagina 80 della motivazione della sentenza di primo grado. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2. La sentenza impugnata, all'esito del giudizio di cassazione e della declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni reati, si è limitata a rideterminare la pena in relazione ai restanti 26 riciclaggi di auto con i relativi documenti di circolazione per i quali è stata accertata la responsabilità penale del ricorrente. Nell'operare detta quantificazione la Corte di appello ha correttamente rinviato ai criteri contenuti a pagina 80 della sentenza di primo grado, ritenendoli congrui e proporzionati alla gravità dei fatti e al consistente allarme sociale derivante dagli stessi, perché commessi in modo reiterato, con modalità sostanzialmente analoghe e con il concorso di più persone, così rispondendo all'obbligo di specifica motivazione richiesto. Con detti puntuali argomenti il ricorso non si è confrontato e le censure sono rimaste prive di qualsiasi specificità e concretezza. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza trovarsi "in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 novembre 2022 La Consigliera
Sentenza Cassazione n. 04138/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris