Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:444
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0293(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2024 –
EuroChem Group / Consiglio
(causa T-293/23) (
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)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Menzione del nome del ricorrente nelle motivazioni dell’inserimento del nome di un’altra persona nell’elenco – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130, § § 1 e 7)
(v. punti 22, 23, 61)
2.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un'ingiunzione nei confronti di un'istituzione – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 25)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti ipotetici non ancora adottati – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 30, 31)
4.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che rientrano nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Menzione del nome del ricorrente nelle motivazioni di un atto del Consiglio che adottano misure restrittive nei confronti di un terzo – Esclusione
[Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, art. 2, § 1, art. 4, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/806, art. 2, § 2, art. 3, § 2, e allegati]
(v. punti 40-42, 44-46, 50, 56-60)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di persone giuridiche, entità od organismi di proprietà o controllati da tali imprenditori di spicco – Valutazione da parte delle autorità degli Stati membri
[Decisione del Consiglio 2014/145, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, art. 2, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/806, art. 2 e allegati]
(v. punti 48, 49, 53)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica di Estonia e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
3)
EuroChem Group AG si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
4)
La Repubblica di Estonia, il sig. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 252 del 17.7.2023
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