CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 37726/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13886/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e restauri s.r.l. già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Piediluco n. 9, per procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] N 3609/16 Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata - Controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4472/35/15, depositata il 3.8.2015. Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma TCR Costruzioni e restauri s.r.l. già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con distinti ricorsi, quattro avvisi di accertamento, per gli anni di imposta dal 2002 al 2005 con i quali l'Agenzia delle entrate, all'esito di una specifica attività di indagini finanziarie sulla società e sui soci, accertava un maggiore reddito di impresa, da cui scaturivano maggiori imposte dirette in capo ai soci e alla società. I giudici di primo grado rigettavano i ricorsi con distinte sentenze avverso le quali veniva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio. I giudici regionali, previa riunione, rigettavano gli appelli della società ritenendo solidi e condivisibili gli elementi sui quali si fondava la contestazione dell'Ufficio e sostenendo che la società verificata non era stata in grado di dimostrare l'estraneità delle operazioni contestate alla propria attività di impresa. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA]. con un unico motivo. L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso Motivi della decisione 1.Con il motivo articolato in due distinte censure la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1 della legge 241/90 e dell'art. 36 del D.Igs 546/1992; omessa RG N 3609/16 contraddittoria e lacunosa motivazione su un punto determinate della controversia in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.. Lamenta che allorchè il contribuente abbia comunicato le generalità del percettore delle movimentazioni bancarie, spetta all'Ufficio provare che non corrisponde a verità quanto dichiarato dal contribuente. Osserva preliminarmente la Corte, come si evince dalla sentenza impugnata che l'attività accertativa riguarda anni di imposta nei quali la CTR era ancora una società di persone, peraltro a ristretta base personale e familiare, con la denominazione [OSCURATO:SOCIETA].., composta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dai due figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che il maggior reddito di impresa e il reddito imponibile determinato con gli avvisi di accertamento impugnati era da tassare per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte — cui si ritiene di dare continuità in questa sede — quello per cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 25300 del RG N 3609/16 28/11/2014 Rv. 633451 —01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 — 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 — 01). Ne consegue che l'accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d'ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo. Tale rilievo ben può essere svolto in via ufficiosa dalla Corte, essendo consolidato il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, non essendo presenti in giudizio i soci della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei cui confronti sono stati emessi gli avvisi di accertamento in questa sede impugnati, in applicazione del predetto principio, l'impugnata sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla C.T.P. di Roma, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa società che non hanno partecipato al giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. cassa la gravata sentenza, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in diversa composizione, che, previa integrazione RGN 3609/16 del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo ed anche sulla liquidazione delle spese dell'intero giudizio Così deciso nella Camera di