CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29.9.2011 il Tribunale di Noia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina aggravata dall'uso dell'arma e dall'essere stata commessa da più persone riunite sicché, con la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. stimata tuttavia subvalente rispetto alle concorrenti aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della predetta decisione, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate, con la già ritenuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., complessivamente equivalenti rispetto alle concorrenti aggravanti ed ha perciò rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione ferma restando la multa e revocato la pena accessoria; 3. ricorre per cassazione il difensore del la Rezza lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato al confronto tra imputato e persona offesa nonché mancata assunzione di una prova testimoniale; violazione di legge per illegalità della pena: rileva che la Corte di Appello ha respinto la censura difensiva circa il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ritenendo "superflua" la condizione apposta laddove il Tribunale aveva sostenuto che quella attività era incompatibile con la natura e la celerità del rito; rileva che la Corte non ha valutato il contrasto tra la versione della persona offesa e quella offerta dall'imputato ma corroborata dal teste della difesa risultando perciò la sollecitata attività istruttoria indubbiamente rilevante ai fini della decisione; ribadisce la natura integrativa e non sostitutiva degli elementi già acquisiti e la necessità per acquisire un solido e decisivo supporto logico alla decisione, ferma restando la economia di mezzi processuali in ogni caso realizzata dalla scelta per il rito abbreviato; dalla illegittimità del diniego consegue, secondo la difesa, la illegalità della pena che avrebbe dovuto essere ridotta nella misura di un terzo per il rito; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di valenza: indica una serie di elementi di valutazione che non sarebbero stati considerati ai fini del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle concorrenti aggravanti . 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 La Corte di Appello ha infatti confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un confronto tra la persona offesa e l'imputato necessario, secondo la difesa, per dirimere la divergenza tra le diverse versioni dei fatti fornite dai due protagonisti della vicenda. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 20495 del 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276311). Nel caso di specie, la Corte ha condiviso il giudizio di piena attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni sono state giudicate pienamente credibili oltre che oggettivamente riscontrate (cfr., pag. 5 della sentenza) laddove, al contrario, l'alibi fornito dall'imputato non era stato pienamente confermato dal teste della difesa (le cui dichiarazioni erano state ritenute generiche e non plausibili) ma, soprattutto, non era tale perché l'orario della rapina non era affatto incompatibile con quello dell'asserito incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi). I giudici di secondo grado hanno dunque corroborato la decisione con argomentazioni con cui, a ben guardare, il ricorso non si è confrontato limitandosi a ribadire la necessità di "risolvere", attraverso il confronto, il contrasto e la difformità tra le versioni dei fatti fornite dalla persona offesa e dall'imputato. 4.2 Quanto al giudizio di valenza, la Corte ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti rispetto alle concorrenti aggravanti in considerazione della "... concreta gravità del fatto e della personalità negativa dell'imputato (che annovera precedenti per ricettazione e detenzione di armi)" (cfr., ivi, pag. 7). In tal modo, i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere e,sten-sore [OSCURATO:PERSONA]