CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 27370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto del 3 aprile 2023, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. Quinta penale, n. 40323 del 12 luglio 2022, con cui è stato, tra l'altro, rigettato il ricorso da lui presentato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'Il ottobre 2021; che, nell'introdurre l'impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che «La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione»; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, nella delibazione dell'istanza di sospensione occorre aversi riguardo «principalmente e in via pregiudiziale, al "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso» (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097 - 01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976 - 01; nonché, tra le pronunzie non massimate: Sez. 5, n. 48369 del 20/12/2022, Mercuri; Sez. 2, n. 33554 del 16/07/2021, Poggi; Sez. 2, n. 35491 del 31/05/2019, Brancatisano; Sez. 2, n. 35490 del 31/05/2019, Falcomatà); ritenuto che, nel caso in esame, non possa, allo stato, apprezzarsi, con immediata evidenza, la fondatezza dell'impugnazione straordinaria, articolata su tre motivi, atteso: che, con riferimento al primo motivo, non può escludersi, sulla base di una valutazione sommaria, che il rigetto del ricorso per cassazione sia stato frutto della verifica della legittimità della decisione di merito, compiuta sulla scorta degli elementi disponibili ed utilizzabili; - che, per quanto concerne il secondo motivo, occorre considerare che la Corte di cassazione ha stimato l'inammissibilità della doglianza vedente sull'applicazione dell'aggravante dell'avere la condotta illecita cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità sul concorrente rilievo dell'essere essa versata in fatto e, dunque, non scrutinabile in sede di legittimità; - che, in relazione all'ultimo motivo, che il giudice di primo grado, con decisione confermata da quello di appello, pare avere applicato (cfr. pagg. 78-79) l'aumento di sei mesi di reclusione a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. e non già ai sensi dell'ad. 219, secondo comma, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267; stréistanza di sospensione, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere, pertanto, rigettata; P.