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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 02580/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22908/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 284/2016 pubblicata il06/04/2016, R.G. n. 165/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 6 aprile 2016, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] -quale titolare della Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -avverso la decisione del Tribunale di Ferrara che aveva respinto l’opposizione avanzata all’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver l’opponente impiegato per sedici giorni di lavoro cinque lavoratori con mansioni di addetti al montaggio di tendoni e gazebi per la manifestazione fieristica [OSCURATO:PERSONA] edizione 2010 senza che i nominativi degli stessi risultassero nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria.

In particolare, la Corte, ha condiviso l’iter decisorio del giudice di primo grado che aveva ritenuto adeguatamente dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa non regolarmente registrata, nonché il difetto di prova quanto al dedotto subappalto di lavori alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante le deduzioni di parte opponente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. allegandosi la lesione dei canoni che presiedono all’onere della prova circa l’espletamento di attività lavorativa in favore del Rossante da parte dei lavoratori, avendo la stessa Corte sottolineato che tale onere gravasse sulla [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, legge n. 73 del 2002, come modificato dall’art. 36 bis, l. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1655 e ss.

Cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., sempre in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorrenel caso di specie.

Invero, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la Corte non ha addossato all’opponente la prova circa l’assunzione di lavoratori in dispregio delle disposizioni concernenti la registrazione delle medesime, ma ha, piuttosto, ritenuto adeguatamente dimostrato, mediante indizi univoci derivanti dalle dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi, l’espletamento di attività lavorativa non regolamentare.

Ogni diversa valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

3. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, non possono trovare accoglimento.

Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020).

Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questionedi violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare laprima implausibile.

3.1. Va rilevato che, per effetto dell’art.36-bis, l. n. 248 del 2006,(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoroin vigore dal 24 novembre 2010) all' articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 aprile 2002, n. 73, sono state apportate, fra l’altro, seguenti modifiche: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

In particolare, questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 1230 del 2011e anche SU n. 4808 del 2005) ha evidenziato la centralità delle scritture ritenendo comunque il credito dell'istituto previdenziale evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie libri contabili e denunce riepilogative annuali), chiarendo (V.

Cass. n. 28966 del 2011) che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta scorretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.In particolare, poi, non può essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe stata sostanzialmente richiesta una prova “scritta” del subappalto da parte della Corte d’appello.

In realtà, piuttosto, il giudice di merito ha ritenuto l’insussistenza di elementi probatori a sostegno dell’allegato subappalto, nulla essendo emerso al riguardo, salvo quanto affermato da parte ricorrente che non è stata in grado di addurre indizi anche solo in minima parte corroboranti l’assunto, ma, soprattutto, anche qualora fosse stato configurabile un subappalto lo “status” dei lavoratori sarebbe dovuto risultare chiaramente dagli atti, dovendosi avere riguardo non tanto alla fase genetica del rapporto, quanto alle effettive modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e alla relativa coerente documentazione, del tutto manchevole nella specie.

4. Deve, quindi, concludersi che nel caso che qui ne occupa, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).

4.1. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla spese attesa il mancato espletamento di attività difensiva della parte controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22908/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 284/2016 pubblicata il06/04/2016, R.G. n. 165/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 6 aprile 2016, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] -quale titolare della Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -avverso la decisione del Tribunale di Ferrara che aveva respinto l’opposizione avanzata all’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver l’opponente impiegato per sedici giorni di lavoro cinque lavoratori con mansioni di addetti al montaggio di tendoni e gazebi per la manifestazione fieristica [OSCURATO:PERSONA] edizione 2010 senza che i nominativi degli stessi risultassero nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria. In particolare, la Corte, ha condiviso l’iter decisorio del giudice di primo grado che aveva ritenuto adeguatamente dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa non regolarmente registrata, nonché il difetto di prova quanto al dedotto subappalto di lavori alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante le deduzioni di parte opponente. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. allegandosi la lesione dei canoni che presiedono all’onere della prova circa l’espletamento di attività lavorativa in favore del Rossante da parte dei lavoratori, avendo la stessa Corte sottolineato che tale onere gravasse sulla [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, legge n. 73 del 2002, come modificato dall’art. 36 bis, l. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1655 e ss. Cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., sempre in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. 2. Il primo motivo è inammissibile. Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorrenel caso di specie. Invero, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la Corte non ha addossato all’opponente la prova circa l’assunzione di lavoratori in dispregio delle disposizioni concernenti la registrazione delle medesime, ma ha, piuttosto, ritenuto adeguatamente dimostrato, mediante indizi univoci derivanti dalle dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi, l’espletamento di attività lavorativa non regolamentare. Ogni diversa valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. 3. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, non possono trovare accoglimento. Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questionedi violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare laprima implausibile. 3.1. Va rilevato che, per effetto dell’art.36-bis, l. n. 248 del 2006,(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoroin vigore dal 24 novembre 2010) all' articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 aprile 2002, n. 73, sono state apportate, fra l’altro, seguenti modifiche: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”. In particolare, questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 1230 del 2011e anche SU n. 4808 del 2005) ha evidenziato la centralità delle scritture ritenendo comunque il credito dell'istituto previdenziale evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie libri contabili e denunce riepilogative annuali), chiarendo (V. Cass. n. 28966 del 2011) che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta scorretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.In particolare, poi, non può essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe stata sostanzialmente richiesta una prova “scritta” del subappalto da parte della Corte d’appello. In realtà, piuttosto, il giudice di merito ha ritenuto l’insussistenza di elementi probatori a sostegno dell’allegato subappalto, nulla essendo emerso al riguardo, salvo quanto affermato da parte ricorrente che non è stata in grado di addurre indizi anche solo in minima parte corroboranti l’assunto, ma, soprattutto, anche qualora fosse stato configurabile un subappalto lo “status” dei lavoratori sarebbe dovuto risultare chiaramente dagli atti, dovendosi avere riguardo non tanto alla fase genetica del rapporto, quanto alle effettive modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e alla relativa coerente documentazione, del tutto manchevole nella specie. 4. Deve, quindi, concludersi che nel caso che qui ne occupa, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021). 4.1. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla spese attesa il mancato espletamento di attività difensiva della parte controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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