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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22997/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 ottobre 2021, la Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto ai sensi dell'art.41-bis dell'Ordinamento penitenziario, avverso i provvedimenti con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il trattenimento rispettivamente di due missive allo stesso indirizzate, l'una da [OSCURATO:PERSONA] e l'altra da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale riteneva che il trattenimento fosse stato disposto per preminenti ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, dal momento che da quelle missive emergevano riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembravano celare messaggi criptici, di aggiornamento sullo stato di determinate situazioni, astrattamente riconducibili ad attività illecite.

Una delle due missive ne costituiva riscontro laddove si leggeva della cautela della mittente di non scrivere troppo, e ciò per il timore delle conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva.2.

Avverso l'ordinanza aveva proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dedotto la sussistenza di motivazione apparente e difetto di motivazione con specifico riferimento alla missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA], trattenuta esclusivamente in ragione dei dati riportati a pag. 10 della missiva stessa.

3. La Prima sezione ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza impugnata difettasse di motivazione.

Il Tribunale, infatti, si è limitato all'affermazione, assertiva e non meglio illustrata, che dalle due missive emergono "riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembrerebbero celare messaggi criptici ...astrattamente riconducibili ad attività illecite".

Non dice in cosa consistano i menzionati riferimenti specifici, capaci di celare messaggi criptici, e aggiunge, senza che tale ulteriore assunto possa colmare l'indicata lacuna di motivazione, che in una delle due missive, non meglio specificata, la mittente ha precisato di non scrivere troppo per il timore di possibili conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva.

Il Tribunale, però, non ha specificato quale delle due missive contenga la sospetta affermazione e non ha spiegato perché mai tale indice di pericolosità della corrispondenza debba riguardare anche la missiva che non contiene una pari affermazione.

4. A seguito dell'annullamento con rinvio il Tribunale di Messina in composizione collegiale con ordinanza del 22 dicembre 2021 ha nuovamente respinto i reclami, confermando i provvedimenti di trattenimento delle missive disposti dal Giudice per le indagini preliminari.

5. Avverso la nuova decisione del Tribunale di Messina ha proposto ricorso il Turiano, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.18-ter legge n.354 del 1975 tradottasi nella apparenza della motivazione.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale si sarebbe solo apparentemente adeguato all'obbligo motivazionale prescritto in sede di annullamento con rinvio.

La comparazione delle due ordinanze confermerebbe la pedissequa riproduzione nella seconda della motivazione della prima censurata dalla Corte in sede di annullamento con rinvio.

5.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.18-ter legge n.354 del 1975 e motivazione apparente, nonché violazione del principio del devolutum con riferimento alla missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il ricorrente, evidenzia che l'unico motivo per cui era stato disposto il trattenimento da parte del Gip era il riferimento ad una mail e ad un numero di telefono di cui si ignorava la riferibilità.

Tuttavia la ordinanza impugnata valorizza nuovi elementi esclusi ab origine dal thema decidendum.

Inoltre la motivazione si presenta apparente anche in relazione alla seconda missiva nonché contraddittoria allorquando ammette il contenuto affettivo delle frasi trascritte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va respinto in quanto nel suo complesso infondato.

1. Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato che a seguito dell'annullamento con rinvio, il Tribunale ha provveduto a colmare quelle carenze motivazionali che la sentenza di annullamento della Corte aveva ravvisato.

1.1. L'ordinanza ha specificato che la missiva avente quale mittente [OSCURATO:PERSONA] contiene il riferimento a specifiche circostanze e persone indicate per nome che appaiono finalizzate ad aggiornare il Turiano su situazioni riconducibili ad attività illecite, circostanza che trova riscontro nella indicazione in essa contenuta che è meglio non scrivere altro per il timore di possibili conseguenze in caso di smarrimento della missiva. 1.2 Con riferimento alla missiva proveniente da [OSCURATO:PERSONA], anche essa contiene informazioni criptiche risultando peraltro scritta in parte in dialetto diverso da quello messinese che risulta di difficile comprensione, celando frasi di apparente contenuto affettivo, ma che appaiono rassicurare il destinatario su situazioni non decifrabili, a prescindere dal riferimento ad una utenza telefonica e ad una mail che secondo la documentazione difensiva si riferiscono ad un legale.

2. Dunque i "riferimenti specifici alle circostanze" indicate nella missiva di [OSCURATO:PERSONA], che avevano motivato il rigetto dell'istanza del primo giudice, sono stati ricondotti dal giudice del rinvio ad attività illecite.

I riferimenti alle persone, invece, sono stati omessi nuovamente ma con una motivazione che non può considerarsi apparente, ma logica e coerente, quella per cui la loro indicazione avrebbe eluso proprio la specifica finalità del provvedimento di trattenimento.

Anche con riguardo alla missiva di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione appare in linea con le indicazioni del giudice del rinvio, in quanto evidenzia la natura criptica delle informazioni, idonee, per questa ragione, a veicolare notizie relative ad attività criminali.

2.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è parimenti infondato.

Oggetto di impugnazione è il rigetto del reclamo, rimanendo fermo il dispositivo del provvedimento del GIP che, peraltro, non esclude il trattenimento di tutto lo scritto nella evenienza dell'impossibilità del blocco parziale del documento.

Al provvedimento di rigetto consegue il pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e teM e Il 11 ,)( Grazia CORTE.

DI CASSAZIONEv SEZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2021, la Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto ai sensi dell'art.41-bis dell'Ordinamento penitenziario, avverso i provvedimenti con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il trattenimento rispettivamente di due missive allo stesso indirizzate, l'una da [OSCURATO:PERSONA] e l'altra da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale riteneva che il trattenimento fosse stato disposto per preminenti ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, dal momento che da quelle missive emergevano riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembravano celare messaggi criptici, di aggiornamento sullo stato di determinate situazioni, astrattamente riconducibili ad attività illecite. Una delle due missive ne costituiva riscontro laddove si leggeva della cautela della mittente di non scrivere troppo, e ciò per il timore delle conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva.2. Avverso l'ordinanza aveva proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dedotto la sussistenza di motivazione apparente e difetto di motivazione con specifico riferimento alla missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA], trattenuta esclusivamente in ragione dei dati riportati a pag. 10 della missiva stessa. 3. La Prima sezione ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza impugnata difettasse di motivazione. Il Tribunale, infatti, si è limitato all'affermazione, assertiva e non meglio illustrata, che dalle due missive emergono "riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembrerebbero celare messaggi criptici ...astrattamente riconducibili ad attività illecite". Non dice in cosa consistano i menzionati riferimenti specifici, capaci di celare messaggi criptici, e aggiunge, senza che tale ulteriore assunto possa colmare l'indicata lacuna di motivazione, che in una delle due missive, non meglio specificata, la mittente ha precisato di non scrivere troppo per il timore di possibili conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva. Il Tribunale, però, non ha specificato quale delle due missive contenga la sospetta affermazione e non ha spiegato perché mai tale indice di pericolosità della corrispondenza debba riguardare anche la missiva che non contiene una pari affermazione. 4. A seguito dell'annullamento con rinvio il Tribunale di Messina in composizione collegiale con ordinanza del 22 dicembre 2021 ha nuovamente respinto i reclami, confermando i provvedimenti di trattenimento delle missive disposti dal Giudice per le indagini preliminari. 5. Avverso la nuova decisione del Tribunale di Messina ha proposto ricorso il Turiano, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.18-ter legge n.354 del 1975 tradottasi nella apparenza della motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale si sarebbe solo apparentemente adeguato all'obbligo motivazionale prescritto in sede di annullamento con rinvio. La comparazione delle due ordinanze confermerebbe la pedissequa riproduzione nella seconda della motivazione della prima censurata dalla Corte in sede di annullamento con rinvio. 5.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.18-ter legge n.354 del 1975 e motivazione apparente, nonché violazione del principio del devolutum con riferimento alla missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente, evidenzia che l'unico motivo per cui era stato disposto il trattenimento da parte del Gip era il riferimento ad una mail e ad un numero di telefono di cui si ignorava la riferibilità. Tuttavia la ordinanza impugnata valorizza nuovi elementi esclusi ab origine dal thema decidendum. Inoltre la motivazione si presenta apparente anche in relazione alla seconda missiva nonché contraddittoria allorquando ammette il contenuto affettivo delle frasi trascritte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va respinto in quanto nel suo complesso infondato. 1. Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato che a seguito dell'annullamento con rinvio, il Tribunale ha provveduto a colmare quelle carenze motivazionali che la sentenza di annullamento della Corte aveva ravvisato. 1.1. L'ordinanza ha specificato che la missiva avente quale mittente [OSCURATO:PERSONA] contiene il riferimento a specifiche circostanze e persone indicate per nome che appaiono finalizzate ad aggiornare il Turiano su situazioni riconducibili ad attività illecite, circostanza che trova riscontro nella indicazione in essa contenuta che è meglio non scrivere altro per il timore di possibili conseguenze in caso di smarrimento della missiva. 1.2 Con riferimento alla missiva proveniente da [OSCURATO:PERSONA], anche essa contiene informazioni criptiche risultando peraltro scritta in parte in dialetto diverso da quello messinese che risulta di difficile comprensione, celando frasi di apparente contenuto affettivo, ma che appaiono rassicurare il destinatario su situazioni non decifrabili, a prescindere dal riferimento ad una utenza telefonica e ad una mail che secondo la documentazione difensiva si riferiscono ad un legale. 2. Dunque i "riferimenti specifici alle circostanze" indicate nella missiva di [OSCURATO:PERSONA], che avevano motivato il rigetto dell'istanza del primo giudice, sono stati ricondotti dal giudice del rinvio ad attività illecite. I riferimenti alle persone, invece, sono stati omessi nuovamente ma con una motivazione che non può considerarsi apparente, ma logica e coerente, quella per cui la loro indicazione avrebbe eluso proprio la specifica finalità del provvedimento di trattenimento. Anche con riguardo alla missiva di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione appare in linea con le indicazioni del giudice del rinvio, in quanto evidenzia la natura criptica delle informazioni, idonee, per questa ragione, a veicolare notizie relative ad attività criminali. 2.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è parimenti infondato. Oggetto di impugnazione è il rigetto del reclamo, rimanendo fermo il dispositivo del provvedimento del GIP che, peraltro, non esclude il trattenimento di tutto lo scritto nella evenienza dell'impossibilità del blocco parziale del documento. Al provvedimento di rigetto consegue il pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e teM e Il 11 ,)( Grazia CORTE. DI CASSAZIONEv SEZIONE
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