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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38356/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt4te le conclusioni del PG [[OSCURATO:PERSONA] erdi t/L.1_ ee_t_e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 5 dicembre 2019, con il quale il Magistrato della sede aveva rigettato l'istanza avanzata dal condannato per ottenere la liberazione anticipata con riferimento al semestre dal 3 febbraio 2019 al 3 agosto 2019.

A ragione della decisione, il Tribunale valorizzava un episodio disciplinare di cui il MACCHIA era stato protagonista in data 14 giugno 2019, quando il detenuto, interpellato come addetto lavorante alla cucina sulla presenza nel frigorifero di alcuni prodotti alimentari non autorizzati, si recò presso la portineria del reparto, affermando, a voce alta e con atteggiamento arrogante, "a me di quello che mi fanno non me ne frega niente, tanto tra un po' esco, non ti devi permettere di minacciarmi di farmi rapporto, con chi ti credi di parlare?.. .non sai chi sono io!".

Ad avviso del Collegio, ancorché la sanzione applicata per l'episodio descritto (due giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive) fosse stata oggetto di condono e il comportamento successivo del condannato fosse stato corretto, sì da giustificarne l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova, la condotta disciplinarmente rilevante contestata al predetto, per le modalità con cui si era manifestata, induceva a ritenere inficiata, nel semestre di riferimento, la sua partecipazione all'opera di rieducazione.

Osservava, al riguardo, il Giudice a quo che erano proprio le affermazioni del MACCHIA "a me di quello che mi fanno non me ne frega niente, tanto tra un po' esco..." a far emergere un suo atteggiamento opportunistico, nel senso, cioè, di considerare il rispetto delle regole esclusivamente funzionale allo scopo dell'ottenimento di benefici, sicché, una volta venuto meno l'interesse concreto ai benefici medesimi, non vi era più motivo di (continuare ad) osservare le regole.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, la contraddittorietà della motivazione rispetto alla relazione di sintesi dell'8 novembre 2019 e al provvedimento di condono della sanzione disciplinare.

Si rimprovera, in sostanza, al Giudice di merito di aver basato il provvedimento impugnato su un episodio disciplinare oggetto di condono (e seguito da due permessi premio), senza chiarire in che modo detto episodio avrebbe sortito effetti pregiudizievoli sul percorso di rieducazione intrapreso dal condannato e senza tener conto della positività del complessivo processo di rieducazione, siccome riconosciuta nella negletta relazione di sintesi.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in adesione alle ragioni esposte nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché infondato.

2. Va ricordata la lezione interpretativa fornita da questa Corte, cui il Collegio intende dare seguito, secondo la quale, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497; Sez. 1, n. 22935 del 4/5/2017, Cannizzo, n.m.; Sez. 1, n. 17427 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palazzo, Rv. 250311).

Sempre in tema di liberazione anticipata, è stato condivisibilmente affermato che ben possono gli organi della sorveglianza valutare le infrazioni disciplinari commesse dal detenuto nel pertinente semestre, anche se dichiarate estinte per buona condotta nel semestre successivo ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ai fini del rigetto della richiesta del beneficio, purché si proceda ad una completa valutazione fattuale e psicologica degli addebiti, in modo da indicarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595 — 01).

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, per l'accoglibilità dell'istanza di liberazione anticipata, non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354: la liberazione anticipata può essere, pertanto, concessa anche a chi - come l'odierno ricorrente - si trovi sottoposto, all'atto della domanda, a regime di affidamento in prova al servizio sociale e solleciti il beneficio in relazione a pregressi periodi detentivi antecedenti, al fine di imputarne la durata alla misura alternativa ancora in corso (Sez. 1, n. 30302 del 6/7/2001, Rossi, Rv. 219554; Sez. 1, n. 7318 del 22/12/1999, dep. 2000, Olivari, Rv. 215335).

3. La premessa in diritto è utile a comprendere, in primo luogo, che il caso in esame non è riconducibile al campo di applicazione dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., concernente la concessione all'affidato in prova al servizio sociale della liberazione anticipata con riferimento al "periodo di affidamento": per tale ipotesi, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, rispetto al normale requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, occorre un "quid pluris", costituito, in base al tenore testuale della suddetta norma, dall'avere il condannato dato prova di un "concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità"; il che comporta la necessità di una valutazione globale del comportamento tenuto dal condannato nel corso dell'affidamento, non essendo ontologicamente configurabile un "concreto recupero" a semestri (Sez. 1, n. 10433 del 2/2/2005, Fiorentino, Rv. 230927; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236).

Il caso sottoposto all'odierno vaglio, viceversa, ricade nell'alveo della disposizione ordinaria di cui all'art. 54 Ord. pen., in quanto, sebbene relativo a condannato ammesso, all'atto della domanda di liberazione anticipata, alla misura alternativa dell'affidamento in prova, si riferisce a un semestre espiato in carcere, in periodo, quindi, antecedente all'ammissione alla menzionata misura alternativa.

4. Tanto precisato, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata, in un passaggio incidentale, non influente, comunque, sulla tenuta complessiva della motivazione, ha fatto riferimento, per la concessione della liberazione anticipata a soggetto affidato in prova, alla necessità di "un quid ulteriore di adesione al programma rieducativo", con formula espressiva non perspicua, che sembrerebbe evocare, erroneamente, il "quid pluris" di cui si è detto a proposito della diversa situazione disciplinata dall'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen.

A meno che il Giudice a quo non abbia inteso, con tale espressione, richiamare il principio, da reputarsi corretto, in forza del quale, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione all'opera di rieducazione costituisce un "quid pluris" rispetto alla semplice e doverosa osservanza delle comuni regole comportamentali (Sez. 1, n. 3009 del 20/6/1994, Zokou, Rv. 198788).

In ogni caso, come già detto, si tratterebbe di un errore in diritto suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., nei termini sopra precisati e non determinante alcuna influenza sulla decisione impugnata.

5. Quest'ultima, infatti, con argomentare complessivamente immune da vizi logici, ha analizzato il comportamento concretamente osservato dal detenuto in occasione dell'episodio sanzionato disciplinarmente, riportandone le frasi pronunciate e l'atteggiamento assunto, e ha desunto dalle modalità del fatto, con inferenza del tutto plausibile, la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per il semestre di riferimento, resa palese dalla concezione del tutto strumentale del rispetto delle regole al fine dell'ottenimento dei benefici penitenziari.

Con tale motivazione il ricorrente non si è confrontato, essendosi limitato a dedurre censure aspecifiche e, quanto meno, infondate, perché il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quanto prospettato in ricorso, ha dato atto sia dell'intervenuto condono della sanzione disciplinare sia del positivo percorso di rieducazione intrapreso dal condannato, ma ha spiegato, in modo congruo, distinguendo i due piani della liberazione anticipata e dell'affidamento in prova e dando atto della collocazione temporale successiva al semestre di riferimento degli elementi positivi, della ininfluenza di questi ultimi sulla valutazione relativa alla mancata partecipazione del MACCHIA all'opera di rieducazione per quel semestre.

6. Dal rigetto del ricorso discende, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt4te le conclusioni del PG [[OSCURATO:PERSONA] erdi t/L.1_ ee_t_e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 5 dicembre 2019, con il quale il Magistrato della sede aveva rigettato l'istanza avanzata dal condannato per ottenere la liberazione anticipata con riferimento al semestre dal 3 febbraio 2019 al 3 agosto 2019. A ragione della decisione, il Tribunale valorizzava un episodio disciplinare di cui il MACCHIA era stato protagonista in data 14 giugno 2019, quando il detenuto, interpellato come addetto lavorante alla cucina sulla presenza nel frigorifero di alcuni prodotti alimentari non autorizzati, si recò presso la portineria del reparto, affermando, a voce alta e con atteggiamento arrogante, "a me di quello che mi fanno non me ne frega niente, tanto tra un po' esco, non ti devi permettere di minacciarmi di farmi rapporto, con chi ti credi di parlare?.. .non sai chi sono io!". Ad avviso del Collegio, ancorché la sanzione applicata per l'episodio descritto (due giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive) fosse stata oggetto di condono e il comportamento successivo del condannato fosse stato corretto, sì da giustificarne l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova, la condotta disciplinarmente rilevante contestata al predetto, per le modalità con cui si era manifestata, induceva a ritenere inficiata, nel semestre di riferimento, la sua partecipazione all'opera di rieducazione. Osservava, al riguardo, il Giudice a quo che erano proprio le affermazioni del MACCHIA "a me di quello che mi fanno non me ne frega niente, tanto tra un po' esco..." a far emergere un suo atteggiamento opportunistico, nel senso, cioè, di considerare il rispetto delle regole esclusivamente funzionale allo scopo dell'ottenimento di benefici, sicché, una volta venuto meno l'interesse concreto ai benefici medesimi, non vi era più motivo di (continuare ad) osservare le regole. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, la contraddittorietà della motivazione rispetto alla relazione di sintesi dell'8 novembre 2019 e al provvedimento di condono della sanzione disciplinare. Si rimprovera, in sostanza, al Giudice di merito di aver basato il provvedimento impugnato su un episodio disciplinare oggetto di condono (e seguito da due permessi premio), senza chiarire in che modo detto episodio avrebbe sortito effetti pregiudizievoli sul percorso di rieducazione intrapreso dal condannato e senza tener conto della positività del complessivo processo di rieducazione, siccome riconosciuta nella negletta relazione di sintesi. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in adesione alle ragioni esposte nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché infondato. 2. Va ricordata la lezione interpretativa fornita da questa Corte, cui il Collegio intende dare seguito, secondo la quale, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497; Sez. 1, n. 22935 del 4/5/2017, Cannizzo, n.m.; Sez. 1, n. 17427 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palazzo, Rv. 250311). Sempre in tema di liberazione anticipata, è stato condivisibilmente affermato che ben possono gli organi della sorveglianza valutare le infrazioni disciplinari commesse dal detenuto nel pertinente semestre, anche se dichiarate estinte per buona condotta nel semestre successivo ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ai fini del rigetto della richiesta del beneficio, purché si proceda ad una completa valutazione fattuale e psicologica degli addebiti, in modo da indicarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595 — 01). Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, per l'accoglibilità dell'istanza di liberazione anticipata, non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354: la liberazione anticipata può essere, pertanto, concessa anche a chi - come l'odierno ricorrente - si trovi sottoposto, all'atto della domanda, a regime di affidamento in prova al servizio sociale e solleciti il beneficio in relazione a pregressi periodi detentivi antecedenti, al fine di imputarne la durata alla misura alternativa ancora in corso (Sez. 1, n. 30302 del 6/7/2001, Rossi, Rv. 219554; Sez. 1, n. 7318 del 22/12/1999, dep. 2000, Olivari, Rv. 215335). 3. La premessa in diritto è utile a comprendere, in primo luogo, che il caso in esame non è riconducibile al campo di applicazione dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., concernente la concessione all'affidato in prova al servizio sociale della liberazione anticipata con riferimento al "periodo di affidamento": per tale ipotesi, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, rispetto al normale requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, occorre un "quid pluris", costituito, in base al tenore testuale della suddetta norma, dall'avere il condannato dato prova di un "concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità"; il che comporta la necessità di una valutazione globale del comportamento tenuto dal condannato nel corso dell'affidamento, non essendo ontologicamente configurabile un "concreto recupero" a semestri (Sez. 1, n. 10433 del 2/2/2005, Fiorentino, Rv. 230927; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236). Il caso sottoposto all'odierno vaglio, viceversa, ricade nell'alveo della disposizione ordinaria di cui all'art. 54 Ord. pen., in quanto, sebbene relativo a condannato ammesso, all'atto della domanda di liberazione anticipata, alla misura alternativa dell'affidamento in prova, si riferisce a un semestre espiato in carcere, in periodo, quindi, antecedente all'ammissione alla menzionata misura alternativa. 4. Tanto precisato, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata, in un passaggio incidentale, non influente, comunque, sulla tenuta complessiva della motivazione, ha fatto riferimento, per la concessione della liberazione anticipata a soggetto affidato in prova, alla necessità di "un quid ulteriore di adesione al programma rieducativo", con formula espressiva non perspicua, che sembrerebbe evocare, erroneamente, il "quid pluris" di cui si è detto a proposito della diversa situazione disciplinata dall'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. A meno che il Giudice a quo non abbia inteso, con tale espressione, richiamare il principio, da reputarsi corretto, in forza del quale, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione all'opera di rieducazione costituisce un "quid pluris" rispetto alla semplice e doverosa osservanza delle comuni regole comportamentali (Sez. 1, n. 3009 del 20/6/1994, Zokou, Rv. 198788). In ogni caso, come già detto, si tratterebbe di un errore in diritto suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., nei termini sopra precisati e non determinante alcuna influenza sulla decisione impugnata. 5. Quest'ultima, infatti, con argomentare complessivamente immune da vizi logici, ha analizzato il comportamento concretamente osservato dal detenuto in occasione dell'episodio sanzionato disciplinarmente, riportandone le frasi pronunciate e l'atteggiamento assunto, e ha desunto dalle modalità del fatto, con inferenza del tutto plausibile, la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per il semestre di riferimento, resa palese dalla concezione del tutto strumentale del rispetto delle regole al fine dell'ottenimento dei benefici penitenziari. Con tale motivazione il ricorrente non si è confrontato, essendosi limitato a dedurre censure aspecifiche e, quanto meno, infondate, perché il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quanto prospettato in ricorso, ha dato atto sia dell'intervenuto condono della sanzione disciplinare sia del positivo percorso di rieducazione intrapreso dal condannato, ma ha spiegato, in modo congruo, distinguendo i due piani della liberazione anticipata e dell'affidamento in prova e dando atto della collocazione temporale successiva al semestre di riferimento degli elementi positivi, della ininfluenza di questi ultimi sulla valutazione relativa alla mancata partecipazione del MACCHIA all'opera di rieducazione per quel semestre. 6. Dal rigetto del ricorso discende, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua