CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Foggia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Cerignola, in data 2.7.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dal Landriscina, con firma autenticata dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.10.202