CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
USEPPE D’AQUARO,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE COMO n. 1110/2022,depositata il 3/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026Simona [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Giudice di pace di Como laData pubblicazione 04/05/2026l’aveva incaricata di tutelarla dall’illegittimo giudizio di inidoneità allavoro formulato dal medico aziendale, a seguito del quale erastata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a decorrere dal5.09.2019; b) la convenuta erroneamente aveva impugnato unlicenziamento mai intimatole dal datore di lavoro, e non avevapresentato il necessario ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] presso l’ATS competente né aveva inviato la dichiarazionedi disponibilità al lavoro nel suo interesse; c) il datore di lavoro, indata 30.09.2019, era stato messo in mora dal legale cui in seguitosi era rivolta, allegando la dichiarazione di disponibilità al lavoro ela richiesta di pagamento della retribuzione illegittimamentesospesa; d) solo in data 27.09.2019 aveva potuto proporrecorrettamente ricorso avverso il giudizio di inidoneità al lavoro; e)in forza di transazione con il proprio datore di lavoro, quest’ultimole aveva riconosciuto la retribuzione dal 30.09.2019.Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamentodella retribuzione non ricevuta dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.09.2019, pariad euro 1.808,83 o alla diversa e maggiore somma ritenuta digiustizia.La convenuta contestava la fondatezza delle domande di cuichiedeva il rigetto poiché: i) l’attrice era consapevole che lafunzionaria che aveva trattato la pratica non appartenevaall’associazione cui l’attrice era iscritta; ii) nessun inadempimentoera configurabile, avendo essa convenuta impugnato nei termini ilprovvedimento del datore di lavoro, seppur con formalità diverseda quelle prescritte per ricorrere avverso il giudizio di inidoneità;iii) era intervenuta una transazione tra il datore di lavoro e l’attrice,con cui quest’ultima aveva rinunciato alla retribuzione nel periododall’11 al [OSCURATO:DATA_NASCITA].2 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026Il Giudice di Pace di Como, con sentenza n. 209/2021, rigettava laData pubblicazione 04/05/2026domanda attorea.Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 1110/2022, depositata il3/11/2022, ha riformato la decisione di primo grado ed hacondannato l’appellata al pagamento di euro 1.808,83, di cui euro1.104,83, a titolo di retribuzione maturata dall’11 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] edeuro 704,00, a titolo di rimborso delle competenze professionali deldott. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese dilite.Ha ritenuto provata l’esistenza di un rapporto contrattuale dimandato tra l’appellante e l’associazione appellata, poiché laAgnelli, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] - a prescindere dal fatto che nonfosse la referente sindacale dell’appellante (iscritta alla FederazionePubblica) - aveva accettato il mandato conferitole ed in esecuzionedello stesso aveva inviato una missiva pec al datore di lavoro, “IlCigno” [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., scrivendo di agire in nome eper conto dell’appellante. Pertanto ha ritenuto che il mandato sifosse concluso al momento dell’inizio dell’esecuzione dello stessoda parte della Agnelli, ovverosia nel momento in cui la stessaaveva provveduto ad inviare una comunicazione in nome e perconto dell’attrice al suo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1327 cod.civ.Detto mandato non era stato, però, correttamente eseguito,perché la Agnelli non aveva provveduto all’invio della lettera dicostituzione in mora con cui il lavoratore offriva la prestazione dilavoro, benché tale obbligo rientrasse tra quelli che il sindacatoavrebbe dovuto adempiere per rendere una prestazione diligente equalificata; a detta omissione aveva ovviato in parte l’appellante,quando, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva costituito in mora la cooperativadatrice di lavoro e si era posta a disposizione della stessa perl’immediata ripresa dell’attività lavorativa.3 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026Ha ritenuto irrilevante il fatto che l’appellante avesse raggiunto unData pubblicazione 04/05/2026accordo con il datore di lavoro (in esito alla riforma del giudizio diinidoneità da parte della [OSCURATO:PERSONA] competente), poichéil patronato avrebbe dovuto sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] diffidare il datore dilavoro a riprendere la lavoratrice, non potendo gli effetti di talerichiesta, fatta soltanto dalla lavoratrice dopo il conferimento delmandato al sindacato, retroagire alla data di conferimentodell’incarico al patronato stesso, tant’è vero che la retribuzionematurata dal 5 al 30.09.2019 non era stata riconosciuta dallacooperativa presso cui la [OSCURATO:PERSONA] lavorava proprio perché la stessaera stata costituita in mora solo il 5.09.2019.di detta sentenza, formulando quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente si duole che il Tribunalel’abbia equiparata al patronato, mentre invece avrebbe dovutoqualificarla come un’associazione non riconosciuta che non esercitaun’attività professionale, alla quale quindi non avrebbe dovutoapplicare l’art. 1176 cod. civ.Aggiunge che non vi era prova che le fosse stato conferito unmandato, perché la Agnelli aveva fatto presente alla resistente cheavrebbe dovuto rivolgersi all’associazione sindacale cui era iscritta,come risultava dalla teste escussa.Contesta che vi sia stata accettazione del mandato, non potendoa tal fine assumere rilievo la comunicazione inviata alla datrice dilavoro della resistente, sulla base delle scarne informazioniricevute.Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.4 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026Il Tribunale ha attribuito rilievo al fatto che, nella missiva inviataData pubblicazione 04/05/2026al datore di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], l’Agnelli avesse scritto di agire innome e per conto della appellante, così determinando, ai sensidell’art. 1327 cod. civ, il perfezionamento del contratto di mandato.Detta statuizione non è stata neppure lambita dalla confutazionedella ricorrente e quindi resiste al suo sforzo confutativo; il checondanna all’inammissibilità la censura per eccentricità rispetto allaratio decidendi riferita.Quanto alla lamentata erronea applicazione dell’art. 1176 cod.civ., sull’assunto che essendo un’associazione sindacale nonpotesse stipulare un mandato professionale, si osserva che, unavolta accertato che l’associazione sindacale aveva agito in forza diun mandato, sul sindacato gravava «l'obbligo di compiere gli attigiuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre difamiglia (art. 1710 c.c.), con quella diligenza, cioè, che è lecitoaccortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relativeresponsabilità. E sulla scorta di tale criterio, di generaleapplicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario» (Cass.10/05/2009, n. 11419); pertanto, è del tutto irrilevante che ilTribunale l’abbia equiparata ad un patronato; a maggior ragioneperché detta equiparazione non è servita al giudice a quo perapplicare una disciplina speciale riservata al patronato e come taleinsuscettibile di applicazione analogica. Il Tribunale, infatti, haaffermato che «In diritto, seppur la normativa che regolamental’attività dei patronati (legge n 152/2001) non menzioni laresponsabilità del patronato per errori nell’adempimento deimandati conferiti, tuttavia secondo il codice Civile (art 1176 c.c.) ilpatronato è tenuto a operare con diligenza professionale, nelproprio ambito: nell’adempimento delle obbligazioni inerentil’esercizio di un’attività professionale, difatti, la diligenza deve5 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. La stessaData pubblicazione 04/05/2026diligenza deve dunque essere utilizzata nell’adempimento di unmandato»; di conseguenza, l’aver considerato l’associazionesindacale qui ricorrente un patronato non ha comportatol’applicazione erronea dell’art. 1176 cod. civ.2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degliartt. 1176, 1206, 1223 e 1227 cod. civ., per non avere la Matteridimostrato che la comunicazione inviata, attraverso la Agnelli, nonera stata idonea a mettere comunque in mora la datrice di lavoro.Il giudice a quo non avrebbe svolto una valutazione prognosticapositiva circa l’efficacia causale dell’attività asseritamente dovuta,ma omessa e non avrebbe attribuito rilievo al fatto che con latransazione raggiunta la resistente aveva rinunciato allaretribuzione per il periodo 11-29.09.2019.Il motivo è inammissibile.Esso è dedotto senza alcun confronto con la sentenza impugnata,la quale, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente: a) haaccertato che se la ricorrente avesse inviato non già solo unalettera di impugnazione del licenziamento, ma una diffida al datoredi lavoro a riprendere la lavoratrice che contestava il giudizio diinidoneità al lavoro, quest’ultima non avrebbe perduto il diritto allaretribuzione anche per il periodo dal 5 al 29.09.2019; b) haconsiderato irrilevante l’intervenuta transazione, perché la propostaconciliativa, intervenuta dopo la revisione del giudizio di inidoneitàal lavoro, aveva riguardato la retribuzione maturata dal momentoin cui la lavoratrice aveva diffidato il datore di lavoro e non anche ilperiodo precedente, proprio in considerazione dell’assenza di unNe consegue che il Tribunale ha correttamente condottol’accertamento del nesso di causalità, individuandoquell'antecedente la cui eliminazione mentale, mediante unragionamento controfattuale, avrebbe determinato il venire meno6 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026dell'evento lesivo o dannoso oggetto del giudizio o anche soltantoData pubblicazione 04/05/2026una significativa attenuazione dei suoi effetti; nella fattispecie dellacondotta dannosa per omissione è necessario ipotizzare un decorsocausale alternativo ─ quello che sul piano del fatto non si èverificato a causa della condotta omessa - così da verificare qualiconseguenze sarebbero discese dall'azione che l'autoredell'omissione era tenuto a porre in essere. Se, nonostantel'adozione della condotta dovuta ma omessa, l'effetto avessecomunque sostanzialmente coinciso con l'evento lesivo o dannoso,risulterebbe smentita la rilevanza dell'omissione come condizionenecessaria di tale accadimento, il quale risulterebbe, dunque, nonimputabile all'autore dell'omissione, perché evidentemente trovantela sua genesi in altre cause. Se, invece, il ragionamentocontrofattuale portasse a ritenere che l'adozione della condottadovuta e omessa avrebbe impedito l'occorrere dell'evento lesivo odannoso oppure ne avrebbe contenuto la portata, minimizzatoovvero posticipato in misura non irrisoria gli effetti, il giudice nonpotrebbe che ricavarne la conclusione che proprio l'omissione erastata la condizione necessaria dell'evento.Ebbene, il giudice a quo, ritenendo che l’adozione della condottadovuta ma omessa (l’invio di una lettera al datore di lavoro nellaquale oltre a contestare la legittimità del giudizio di inidoneitàavesse anche offerto le prestazioni lavorative in nome e per contodella mandante) avrebbe consentito alla lavoratrice in sede ditransazione di pretendere ed ottenere le retribuzioni mediotempore maturate e di evitare spese inutili, ha individuato nellacondotta omessa la causa del pregiudizio subito dalla lavoratrice,consistente nel non avere potuto ottenere in sede di propostatransattiva la retribuzione per il periodo antecedente a quello dellacostituzione in mora.3) Con il terzo motivo parte ricorrente, lamentando la violazionedegli artt. 1206, 1223 e 1227 cod. civ. in relazione all’art. 360,7 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., si duole che il TribunaleNumero di raccolta generale 12461/2026abbia considerato irrilevante l’accordo conciliativo che inveDcaeta pauvbbelicvaazio ne 04/05/2026determinato una estinzione parziale della prestazione.Il motivo è inammissibile.Ancora una volta, la ricorrente dimostra di non avere ben colto laratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale ha individuato,come si è detto, il danno subito dalla lavoratrice proprio nel fatto dinon avere potuto comprendere nella proposta transattiva la pretesaalla retribuzione per il periodo antecedente alla costituzione inmora. In altri termini, la proposta transattiva aveva sì tacitato lerichieste della lavoratrice, ma solo parzialmente, e detta tacitazioneparziale è stata imputata al comportamento omissivo della quiricorrente.Va evidenziato, peraltro, che, pur avendo invocato nella rubricadel motivo il n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laricorrente, nell’illustrazione del mezzo all’esame, non denunciaalcun vizio di motivazione.4) Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art.1223 cod. civ., la quantificazione del danno che ha compreso lespese che la resistente avrebbe dovuto comunque sostenere (lespese mediche e quelle di assistenza stragiudiziale per laconciliazione) e si duole del fatto che il Giudice di Pace e il giudiced’appello non abbiano tenuto conto del fatto che sia in primo gradoche in appello (comparsa di costituzione p. 9) aveva dedotto cheanche nel caso in cui la lavoratrice si fosse rivolta al [OSCURATO:PERSONA]«il costo dell’attività del medico sarebbe gravato sulla lavoratrice e,solo in ipotesi di contenzioso, avrebbe potuto (in via astratta)chiedere il risarcimento al proprio datore di lavoro, ma giammai, intala sede, a Fisascat. Ugualmente per il costo dell’attività legalesvolta in via stragiudiziale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per laconciliazione con il proprio datore di lavoro», denunciando laviolazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. e8 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026dell’omessa valutazione del documento n. 15 fascicolo 15 di primoData pubblicazione 04/05/2026grado della [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile nel suo complesso.La violazione dell’art. 1223 cod. civ. è dedotta in manieragenerica e avulsa dalla sentenza impugnata. Il vizio di violazione ofalsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, 1° comma, n. 3cod. proc. civ., ricorre (o non ricorre) a prescinderedalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione(e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo ilricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione diuna norma da parte del giudice che ha emesso la sentenzaimpugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, 1°comma, n. 4 cod. proc. civ., i motivi per i quali chiede lacassazione. In particolare, l'onere di specificità dei motivi, sancitodalla norma testé richiamata, impone al ricorrente che denunci unerror in iudicando, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo (Cass.28/06/2022, n. 20751).Si rileva, inoltre, che il motivo di ricorso nella parte in cuidenuncia la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.per non avere il giudice d’appello tenuto conto di quanto dedotto ap. 9 della comparsa di costituzione in appello è inammissibile,perché questo specifico vizio riguarda l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto9 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direData pubblicazione 04/05/2026che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"(Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, checostituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio"fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass.8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass.4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cuialla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni,supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305;Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez.Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, oil "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n.21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 14/09/2022, n.27076;Cass. 25/07/2023), n.22273), sicché sono inammissibili le censureche, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questiultimi profili, come nel caso all'esame, ove la ricorrente si duole delmancato esame di un’argomentazione difensiva.Né il motivo può accogliersi con riferimento al mancato esame deldocumento n. 15, per la ragione assorbente che rispetto ad essonon sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 366, 1°comma, n. 6 cod. proc. civ., non essendo stato riprodotto ilcontenuto del documento ma solo una mera dicitura dello stesso10 di 11Numero registro generale 10628/2023Numero sezionale 4714/2025Numero di raccolta generale 12461/2026(v. ricorso p. 17) né essendo stata specificamente segnalata la suaData pubblicazione 04/05/2026presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un.,18/03/2022, n. 8950), se non in modo del tutto generico(“fascicolo Mattei”, v. p. 17 ricorso) né forniti nel ricorso, inottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., iriferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cuiè stato prodotto (Cass. 19/04/2022, n. 12481).5) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.6) Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva inquesta sede. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA11 di 11