CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25338/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] autonoma di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 2 6/201 8 pubblicata il 3 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19 aprile 2016 presso il Tribunale di Trento, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento con la qualifica di funzionario chimico abilitato inquadrato nella categoria D, ma di essere stato assegnato alle mansioni di operatore tecnico di laboratorio inquadrabile nella categoria C. Egli ha chiesto, quindi, che gli fosse riconosciuto il risarcimento del danno e che gli fossero assegnate le mansioni corrispondenti al suo inquadramento. Il Tribunale di Trento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 204/17, ha accolto la sola domanda di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale con riferimento alla mancata assegnazione delle mansioni corrispondenti al suo inquadramento. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 16/18, ha rigettato l’appello principale, accogliendo quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere omesso di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda del dipendente finalizzata ad ottenere la sua condanna ad assegnargli le mansioni di Responsabile di reparto od altra ritenuta congrua al profilo professionale di assunzione. Occorre preliminarmente evidenziare che con decreto del 10 settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevato che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontano dette questioni. Il motivo è infondato in quanto l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro e gli attribuisce espressamente il potere di adottare “tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati” fra i quali rientra la condanna dell’amministrazione, provato il demansionamento, ad assegnare il dipendente a mansioni corrispondenti alla qualifica, come previsto dall’art. 52 deld.lgs. n. 165 del 2001. Si tratta, infatti, di pronuncia che attiene ad atti di gestione del rapporto di impiego, che l’amministrazione adotta con i poteri del datore di lavoro privato, rispetto ai quali, quindi, non viene in rilievo una potestà autoritativa, che resta circoscritta ai soli atti di macro organizzazione ex art. 5 del citato decreto legislativo. 2)Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 2, comma 1, lett. c), della legge n. 421 del 1992, art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 16, comma 1, lett. c), della L.P. n. 7 del 1997 che riservano alla legge e agli atti interni dell’amministrazione l’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane. La doglianza è infondata per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo.Per l’esattezza, si osserva che il giudice ordinario ha, in generale, il potere di sindacare gli atti di micro-organizzazione posti in essere dal datore di lavoro pubblico nella gestione del suo rapporto con il dipendente, nella specie non venendo in rilievo i diversi atti di macro- organizzazione. 3)Con il terzo motivo la parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale, condannando essa ricorrente ad individuare le mansioni da assegnare al controricorrente, avrebbe accolto una domanda non proposta dal dipendente, il quale si sarebbelimitato a chiedere che fosse il giudice a stabilire le mansioni e il ruolo che avrebbero dovuto essergli attribuiti. Il motivoè infondato in quanto la Corte d’appello di Trento si è pronunciata esattamente sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], come si evince dallo stesso contenuto del ricorso principale, ove è scritto a pagina 3 che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna della Provincia autonoma di Trento ad assegnargli mansioni adeguate al proprio profilo professionale (Categoria D), quale Responsabile di Reparto, o “quella mansione che sarà ritenuta congrua al profilo professionale di assunzione”. 4) Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, n. 4), c.p.c., sul difetto di giurisdizione relativo alla domanda di attribuzione di mansioni conformi al suo profilo professionale di assunzione. La doglianza è infondata, atteso che la corte territoriale ha motivato la sua decisione esponendo che la domanda del ricorrente non avrebbe comportato “alcuna possibile interferenza del [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle competenze dalla legge riservate alla [OSCURATO:PERSONA]”.Pertanto, si è al di fuori dell’ambito della motivazione apparente, come individuato da Cass., SU,n. 8053 del 7 aprile 2014 . 5) Il quinto motivo lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. perché il giudice di primo grado avrebbe ritenuto la nullità dell’affidamento delle mansioni a [OSCURATO:PERSONA], senza che la relativa questione fosse mai stata rilevata dal dipendente. La doglianza è inammissibile, non riguardando la decisione di appello. Peraltro, si rileva che i giudici di merito hanno semplicemente accertato in fatto il demansionamento del dipendente e, quindi, l’illegittimità della condotta della Provincia autonoma di Trento. In ogni caso, il riferimento al principio di parità di trattamento, ove pure non fosse stato richiamato dalla parte, non modifica né il petitum né la causa petendidella domanda, da individuare nel diritto soggettivo del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto. Con riguardo alla sentenza della Corte d’appello di Trento (che, sul punto, quindi, va corretta, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c.) si rileva, infine, che non è conforme a diritto il richiamo operato agli artt. 2103 c.c.e 45 d.lgs. n. 165 del 2001. Infatti, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l’art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla citata normacodicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, che mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass., Sez. L, n. 18817 del 16 luglio 2018; Cass., Sez. L, n. 2011 del 26 gennaio 2017, non massimata; Cass., SU, n. 8740 del 4 aprile 2008, non massimata). Inoltre, non è pertinente il riferimento al principio di parità di trattamento tra i lavoratori, sancito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto tale disposizione impone alla P.A. di remunerare in modo uguale i lavoratori che svolgano ugualimansioni (Cass., Sez. L, n.6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 3034 del 28 febbraio 2012), ma non rilevaspecificamente ai fini dell’accertamento di un demansionamento. 6) Con il sesto motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 101 c.p.c. perché il Tribunale di Trento avrebbe omesso di instaurare il contraddittorio in ordine al rilievo di ufficio della nullità delle mansioni attribuite al dipendente. La doglianza è inammissibile, siccome non rivolta contro la decisione di appello. La sentenza di appello, sia essa confermativa o di riforma, si sostituisce integralmente a quella di primo grado (cfr. fra le tante Cass. n. 352/2017 e Cass. n. 1323/2018), sicché nel giudizio di cassazione, nel quale rileva solo la correttezza o meno della soluzione adottata dal giudice d'appello, il ricorrente non ha alcun interesse a dolersi dell'errore asseritamente commesso dal Tribunale, perché ciò che conta è accertare se siano conformi a diritto le conclusioni alle quali il giudice d ell'i m pugnazione è pervenuto rispetto alla questione controversa. La questione del rilievo d’ufficio della nullità del rapporto di lavoro è stata oggetto del giudizio di appello (vi è, al riguardo, un motivo della Provincia autonoma di Trento) ed esaminata dalla Corte d’appello di Trento, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata. 7) Con il settimo motivo la parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente sul motivo di appello con il quale era stata dedotta la violazione da parte del giudice di primo grado del principio del contraddittorio. La doglianza è infondata, atteso che la corte territoriale ha motivato la sua decisione esponendo che la domanda del ricorrente conteneva semplicemente la condanna di controparte ad assegnarli le mansioni adeguate al suo profilo professionale e che, con riferimento a tale richiesta, non era ravvisabile alcun rilievo officioso di una nullità. Pertanto, si è al di fuori dell’ambito della motivazione apparente, come individuato da Cass., SU, n. 8053del 7 aprile 2014. 8) Con l’ottavo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 45, 52, 17 d.lgs. n. 165 del 2001, 2 legge n. 421 del 1992, 16 L.P. n. 7 del 1997 e 2103 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato a ritenere che, rispetto alla disciplina delle mansioni, venisse in rilievo il principio della parità di trattamento, che riguarderebbe solo gli aspetti economici del rapporto. Inoltre, essa sostiene che l’organizzazione degli uffici sarebbe materia riservata all’amministrazione pubblica e che, per l’impiego pubblico, la disciplina delle mansioni sarebbe dettata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il principio dell’equivalenza formale. La doglianza è inammissibile. Infatti, la Provincia autonoma di Trento non censura specificamente il capo della sentenza impugnata ove è affermato che i testimoni escussi in primo grado avevano confermato il demansionamento di [OSCURATO:PERSONA] che “dopo un primo breve periodo nelle mansioni del proprio profilo (chimico abilitato), è stato assegnato alle funzioni della Categoria inferiore di operatore di laboratorio” e che nessuna credibile giustificazione di questa circostanza era stata data dalla Pubblica amministrazione.Quanto agli ulteriori profili di contestazione, si rileva che la motivazione della sentenza di appello va corretta, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c., ove ha fatto riferimento all’art. 2103 c.c. e all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di pubblicoimpiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c. (Cass., Sez. L, n. 18817 del 16 luglio 2018). Inoltre, la S.C. ha precisato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (Cass., Sez. L, n. 6553del 6 marzo 2019). 9)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo della parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso;- condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in €5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n.