CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01687/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31203-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto –Pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr 602/1973 – Nullità della notifica - sanatoria R.G.N.31203/2019 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 94/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 524/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposto, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di pignoramento presso terzi ([OSCURATO:PERSONA] spa) ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973, notificatogli dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora in avanti anche “[OSCURATO:PERSONA]”) per l’importo di euro 37.287,08 a causa del mancato pagamento delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito elencati in atti. 2. Il Tribunale ha ritenuto: che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva fornito prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito; che i vizi della notifica dell’atto di pignoramento erano stati sanati in virtù del raggiungimento dello scopo poiché il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto l’atto di pignoramento ed aveva provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed allegazione in atti; che la mancanza di firma digitale sull’atto di pignoramento non ne causava l’inesistenza ma, al più, la nullità suscettibile di sanatoria; che il ricorrente non aveva contestato il contenuto dell’atto di pignoramento né la sua provenienza da [OSCURATO:PERSONA]; che sull’atto era, comunque, apposta la firma del funzionario delegato che lo aveva redatto. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. La società [OSCURATO:PERSONA] spa non ha svolto difese. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c., dell’art. 49 d.p.r. 602/73, dell’art. 42 d.lgs. 112/99, degli artt. 72 bis e 26 d.p.r. 602/73, per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato sanati i vizi di notifica dell'atto di pignoramento esattoriale senza rilevare l'inesistenza della notifica perché eseguita da un dipendente privo della qualifica di ufficiale della riscossione e quindi del potere di notifica ex art. 49 d.p.r. 602/73. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è poi argomentata come omessa pronuncia sul motivo n. 7 del ricorso introduttivo di primo grado con cui il ricorrente aveva sostenuto l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento esattoriale in quanto trasmesso a mezzo PEC, modalità di notifica non contemplata dalla legge per l’atto di pignoramento ma riservata alla notifica delle cartelle esattoriali. 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 182 c.p.c., dell’art. 1, commi 5 e 8, decreto-legge 193/2016 e dell’art. 4 novies L. 58/19, per essersi l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] costituita in giudizio in primo grado con il patrocinio di un avvocato del libero foro, in violazione delle citate disposizioni; si assume che la nullità della procura rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] in primo grado determina la giuridica inesistenza della costituzione in giudizio e delle produzioni dalla stessa eseguite in primo grado e poste erroneamente a fondamento della sentenza impugnata. 7. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., dell’art. 49 d.p.r. 602/73, degli artt. 20, 22 e 23 d.lgs. 80/05, per omessa pronuncia sulla eccezione (motivo n. 5 del ricorso in opposizione) di inesistenza o, comunque, di radicale nullità dell'atto di pignoramento privo di qualsiasi firma elettronica e di qualsiasi attestazione di conformità della copia notificata all'originale, in quanto attività che non potevano essere compiute dal dipendente che ha notificato l'atto di pignoramento privo della qualifica di ufficiale della riscossione; il ricorrente denuncia, inoltre, l’omessa pronuncia sul motivo di impugnazione relativo alla mancanza assoluta di delega volta ad autorizzare il dipendente, privo della qualifica di ufficiale della riscossione, a redigere l'atto di pignoramento. 8. Si esamina, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di ricorso. Esso è infondato. 9. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30008 del 2019, hanno statuito che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nédella delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” (v. nello stesso senso, Cass. n. 10814 del 2020; Cass. 10/06/2021, n. 16314; Cass. 24/11/2021, n. 36498).10. In base a tale pronuncia, se la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro. 11. Nessun onere di allegazione o di asseverazione incombeva dunque sull’Agenzia delle Entrate Riscossione, validamente costituita nel giudizio di primo grado con il patrocinio di un avvocato del libero foro. 12. Anche il primo motivo di ricorso è infondato. 13. La statuizione del tribunale, che ha qualificato nulla (e quindi suscettibile di sanatoria), anziché inesistente, la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi eseguita dall’agente della riscossione, si pone in sintonia con il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità: elementi che consistono nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., S.U. n. 14916 del 2016; v. nello stesso senso, Cass. n. 14840 del 2018; n. 26511 del 2022). 14. Da tali principi discende che, non essendo in discussione nel caso in esame la provenienza dall’agente della riscossione dell’atto di pignoramento di cui all’art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973 e neppure il contenuto dello stesso, l’eventuale errata individuazione del soggetto abilitato ad eseguire la notifica (che si assume privo della qualifica di ufficiale della riscossione) o delle modalità della stessa (a mezzo PEC) non può che determinare una “difformità dal modello legale”, causativa unicamente di conseguenze in termini di nullità e non di inesistenza (v. Cass. n. 6855 del 2020; n. 1990 del 2014 sulla notifica eseguita dal messo anziché dall'ufficiale giudiziario e giudicata nulla e non inesistente). 15. Qualificato il vizio della notifica in termini di nullità, il tribunale ha correttamente fatto applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo. 16. La giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel ritenere che, qualora l’esecutato denunci con opposizione ex art. 617 del codice di rito la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto rappresenta indice della conoscenza dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, u.c. cod. proc. civ. (v. Cass. 19145 del 2016; n. 33466 del 2019; v. recentemente Cass. n. 17976 del 2023 in motivazione). 17. Non ricorre quindi la violazione delle disposizioni di legge denunciata col primo motivo di ricorso e neppure è configurabile il vizio di omessa pronuncia sulla questione di inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento perché eseguita a mezzo PEC, poiché il tribunale si è pronunciato, escludendo che ricorresseroi presupposti di inesistenza della notifica e ritenendo sanati tutti i vizi di nullità della notifica stessa per effetto del raggiungimento dello scopo. 18. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. 19. Il Tribunale ha accertato, in fatto, che l'atto di pignoramento reca sia la sottoscrizione che il nominativo del funzionario che lo ha redatto e che è certamente di provenienza dall’[OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che il ricorrente non ha contestato né il contenuto dell’atto né la sua provenienza dall’Agenzia. 20. In proposito, è utile richiamare i precedenti di questa Corte (Cass. n. 9833 del 2018; n. 24541 del 2014), che affermano il principio per cui “l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, inserito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore. E tale principio è valido non solo nel caso in cui il dipendente non sia abilitato alle funzioni di ufficiale della riscossione, ma anche laddove disponga di tale abilitazione. La riformulazione della disposizione in esame ha infatti sostanzialmente esteso, quanto meno all'atto di pignoramento presso terzi, i principi da tempo affermati da questa Corte in tema di atti amministrativi della riscossione anteriori all'inizio dell'esecuzione, in relazione ai quali è consolidato il principio per cui non è necessariamente richiesta la sottoscrizione del funzionario competente, essendo sufficiente l'inequivoca riferibilità dell'atto all'agente della riscossione che procede”. 21. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso. 22. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa che non ha svolto difese. 23. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppos