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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02369/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti da A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, relativi alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. non essendo ostativa alla qualificazione come piccolo spaccio la non occasionalità della condotta, risultano intrinsecamente generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo dello stupefacente (gr. 74 ca. di cocaina divisa in dosi) ma altre circostanze del fatto (il possesso di un bilancino di precisione e di un foglietto contenente la contabilità dell'attività di spaccio svolta nella comune abitazione degli imputati, il cui contenuto è descritto a pag. 3 della sentenza di primo grado con riferimento a quantitativi e somme non minimali) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un' attività di spaccio affatto lieve; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti da A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, relativi alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. non essendo ostativa alla qualificazione come piccolo spaccio la non occasionalità della condotta, risultano intrinsecamente generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo dello stupefacente (gr. 74 ca. di cocaina divisa in dosi) ma altre circostanze del fatto (il possesso di un bilancino di precisione e di un foglietto contenente la contabilità dell'attività di spaccio svolta nella comune abitazione degli imputati, il cui contenuto è descritto a pag. 3 della sentenza di primo grado con riferimento a quantitativi e somme non minimali) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un' attività di spaccio affatto lieve; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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