CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 26893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento, il Tribunale di Messina, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 23 settembre del 2021 che aveva disposto il sequestro preventivo dell'importo di curo 1.8.473,26 per l'annualità 2020 ed euro 14.567,00 per l'anno 2019, in relazione al reato di truffa aggravata contestato al ricorrente al capo A della imputazione provvisoria nella veste di medico ospedaliero in regime di "intramoenia". Le somme in sequestro sono state qualificate come profitto del reato, costituendo le indennità che l'azienda ospedaliera aveva riconosciuto al ricorrente a titolo di corrispettivo per essersi lo stesso impegnato a svolgere in via esclusiva attività lavorativa in suo favore, cosa che, secondo la ricostruzione dell'ordinanza, non era avvenuta, 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il provvedimento genetico che, a sua volta, non conterrebbe alcuna specifica motivazione in proposito al di là di una mera formula di stile applicabile in ogni circostanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Si tratta, nella specie, di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 640-quater cod.pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.. 11 ricorrente richiama correttamente il principio di diritto, recentemente ribadito dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 2021, Ellade, secondo iI quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv, 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). Nel caso in esame, se è pacifico e neanche contestato in ricorso il principio che il Tribunale del riesame possa fare riferimento per relationem al provvedimento genetico (da ultimo, Sei'. 2, n. /258 del 27/[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Esposito, Rv. 278509), è vero che il decreto di sequestro ha offerto sul punto, solo la seguente motivazione: "lasciare le somme de quitus nella disponibilità del sanitario significherebbe consolidare una percezione indebita e rischiare un occultamento, dispersione ecc. del denaro incamerato". Tale motivazione deve ritenersi del tutto apparente per la sua astrattezza, tanto da costituire una violazione di legge -- unico profilo deducibile in questa sede - poiché non spiega, alla luce del principio di diritto citato, perché sia giustificato, rispetto alla particolare situazione concreta inerente al ricorrente ed alla sue condizioni patrimoniali rispetto alla entità del sequestro, l'effetto anticipatorio della misura rispetto alla confisca definitiva che potrà essere disposta in caso di condanna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. :324, comma 5, cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.05.2022. H Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga