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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00502/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32065/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente qualificato incidentale- contro D'ALO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrential ricorso principale- nonchécontro D'ALO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso ordinanza della Corte d'appello d i Bari n. 778/2018 depositata il16.10.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Alò e Michele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito: Interporto) dinanzi alla Corte di appello di Bari per la determinazione dell’indennità conseguente ad acquisizione sanante ex 42 bis d.p.r. 327/2001, adottata con determinazione del 9.2.2018 della Regione [OSCURATO:SOCIETA] relativa a un terreno di loro proprietà in Bari.

Esperita consulenza tecnica d’ufficio e disposti ad integrazione successivi chiarimenti peritali, la Corte territoriale con sentenza del 16.10.2020 ha determinato l’indennità per esproprio e occupazione illegittima nella somma di € 75,700,95, oltre accessori, disponendone il deposito, con il favore delle spese per gli attori.

2. Avverso la predetta sentenza, notificata il 21.10.2020, hanno proposto ricorso per cassazione la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], con distinti atti rispettivamente notificati il 14.12.2020 e il 17.12.2020.

Ciascuna ricorrente ha svolto un unico motivo, al quale hanno resistito le parti intimate con distinti controricorsi notificati il 22.1.2021,chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.

È stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. C on il motivo di ricorso principale perché notificato preventivamente, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 54 del d.p.r. 327/2001 e 29 del d.lgs. 150/2011.

La ricorrente lamenta che la Corte barese non si sia pronunciata sull’eccepito difetto di legittimazione passiva, senza considerare che all’inscindibilità del rapporto processuale non consegue necessariamente la solidarietà nel rapporto sostanziale di tutti i legittimati passiva, sicché l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’indennità era il soggetto promotore e il beneficiario dell’opera, ossia l’Interporto.

5. Il predetto unico motivo del ricorso della Regione [OSCURATO:SOCIETA], relativo al preteso difetto di legittimazione della Regione, appare inammissibile.

Infatti, il motivo è prop osto per violazione di legge e invece denuncia un asserito error in procedendo per omessa pronuncia su di una eccezione, della quale non vi è traccia nell’ordinanza impugnata e della quale comunque la ricorrente non illustra e non dimostra l’avvenuta proposizione nel giudizio di merito, in modo adeguatamente specifico e autosufficiente, in particolare con riferimento alla specifica fattispecie del decreto di acquisizione sanante exart.42 bis d.p.r. 327/2001.

6. Infatti, qualora una questione giuridica - i mplicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la ve ridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6- 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017, Rv. 645791 – 01; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016, Rv. 639513 – 01; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016, Rv. 639515 -01).

7. A parte i riferimenti del tutto incongrui e comunque non «localizzati» della ricorrente all’«atto di appello» (visto che il giudizio si è svolto in unico grado di merito), l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non risulta proposta, visto che la ricorrente riferisce solo di argomentazioni volte a sottolineare la distribuzione fra i convenuti della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso l’autorità che ha emesso il decreto di acquisizione sanante e non indica affatto le ragioni per cui dovrebbe essere esonerata dal versamento dell’indennità, che implicherebbero comunque accertamenti in fatto non tempestivamente richiesti.

8. Con il motivo di ricorso introdotto in viaautonoma da Interporto, ma da qualificarsi incidentale per la sua posteriorità al ricorso della Regione, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.42 bis del d.p .r. 327/2001 e lamenta che la Corte di appello, dopo aver richiamato principi di diritto ineccepibili non ne abbia fatto buon governo e corretta applicazione nel caso concreto, laddove aveva recepito le valutazioni del consulente tecnico senza avvedersi degli errori metodologici da questi compiuto nell’individuazione degli immobili che presentavano caratteristiche affini.

9. L’unico motivo del ricorso del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., proposto sub specie di violazione di legge, in realtà deduce una critica di merito alle valutazioni espresse dalla Corte di appello, critica per giunta mediata con riferimenti agli elementi considerati pertinenti dal consulente tecnico d’ufficio ai fini della valutazione recepita dalla Corte territoriale.

L’inammissibilità del mezzo, invasiva della valutazione di merito, è palese e implicitamente ammessa dallo stesso ricorso in cui si riconosce che la Corte territoriale si è richiamata a corretti principi di diritto, salvo farne cattivo governo nell’applicazione al caso concreto, per aver considerato omogeneo a quelli per cui era causa uno specifico terreno oggetto della decisione 1450/2014 della stessa Corte barese.

10. Pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso qualificato incidentale dell’Interpo rto [OSCURATO:SOCIETA]., e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno di essi nella somma di € 5.000,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente incidentale Interporto regionale della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32065/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente qualificato incidentale- contro D'ALO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrential ricorso principale- nonchécontro D'ALO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso ordinanza della Corte d'appello d i Bari n. 778/2018 depositata il16.10.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Alò e Michele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito: Interporto) dinanzi alla Corte di appello di Bari per la determinazione dell’indennità conseguente ad acquisizione sanante ex 42 bis d.p.r. 327/2001, adottata con determinazione del 9.2.2018 della Regione [OSCURATO:SOCIETA] relativa a un terreno di loro proprietà in Bari. Esperita consulenza tecnica d’ufficio e disposti ad integrazione successivi chiarimenti peritali, la Corte territoriale con sentenza del 16.10.2020 ha determinato l’indennità per esproprio e occupazione illegittima nella somma di € 75,700,95, oltre accessori, disponendone il deposito, con il favore delle spese per gli attori. 2. Avverso la predetta sentenza, notificata il 21.10.2020, hanno proposto ricorso per cassazione la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], con distinti atti rispettivamente notificati il 14.12.2020 e il 17.12.2020. Ciascuna ricorrente ha svolto un unico motivo, al quale hanno resistito le parti intimate con distinti controricorsi notificati il 22.1.2021,chiedendone l’inammissibilità o il rigetto. È stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. C on il motivo di ricorso principale perché notificato preventivamente, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 54 del d.p.r. 327/2001 e 29 del d.lgs. 150/2011. La ricorrente lamenta che la Corte barese non si sia pronunciata sull’eccepito difetto di legittimazione passiva, senza considerare che all’inscindibilità del rapporto processuale non consegue necessariamente la solidarietà nel rapporto sostanziale di tutti i legittimati passiva, sicché l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’indennità era il soggetto promotore e il beneficiario dell’opera, ossia l’Interporto. 5. Il predetto unico motivo del ricorso della Regione [OSCURATO:SOCIETA], relativo al preteso difetto di legittimazione della Regione, appare inammissibile. Infatti, il motivo è prop osto per violazione di legge e invece denuncia un asserito error in procedendo per omessa pronuncia su di una eccezione, della quale non vi è traccia nell’ordinanza impugnata e della quale comunque la ricorrente non illustra e non dimostra l’avvenuta proposizione nel giudizio di merito, in modo adeguatamente specifico e autosufficiente, in particolare con riferimento alla specifica fattispecie del decreto di acquisizione sanante exart.42 bis d.p.r. 327/2001. 6. Infatti, qualora una questione giuridica - i mplicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la ve ridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6- 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017, Rv. 645791 – 01; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016, Rv. 639513 – 01; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016, Rv. 639515 -01). 7. A parte i riferimenti del tutto incongrui e comunque non «localizzati» della ricorrente all’«atto di appello» (visto che il giudizio si è svolto in unico grado di merito), l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non risulta proposta, visto che la ricorrente riferisce solo di argomentazioni volte a sottolineare la distribuzione fra i convenuti della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso l’autorità che ha emesso il decreto di acquisizione sanante e non indica affatto le ragioni per cui dovrebbe essere esonerata dal versamento dell’indennità, che implicherebbero comunque accertamenti in fatto non tempestivamente richiesti. 8. Con il motivo di ricorso introdotto in viaautonoma da Interporto, ma da qualificarsi incidentale per la sua posteriorità al ricorso della Regione, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.42 bis del d.p .r. 327/2001 e lamenta che la Corte di appello, dopo aver richiamato principi di diritto ineccepibili non ne abbia fatto buon governo e corretta applicazione nel caso concreto, laddove aveva recepito le valutazioni del consulente tecnico senza avvedersi degli errori metodologici da questi compiuto nell’individuazione degli immobili che presentavano caratteristiche affini. 9. L’unico motivo del ricorso del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., proposto sub specie di violazione di legge, in realtà deduce una critica di merito alle valutazioni espresse dalla Corte di appello, critica per giunta mediata con riferimenti agli elementi considerati pertinenti dal consulente tecnico d’ufficio ai fini della valutazione recepita dalla Corte territoriale. L’inammissibilità del mezzo, invasiva della valutazione di merito, è palese e implicitamente ammessa dallo stesso ricorso in cui si riconosce che la Corte territoriale si è richiamata a corretti principi di diritto, salvo farne cattivo governo nell’applicazione al caso concreto, per aver considerato omogeneo a quelli per cui era causa uno specifico terreno oggetto della decisione 1450/2014 della stessa Corte barese. 10. Pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso qualificato incidentale dell’Interpo rto [OSCURATO:SOCIETA]., e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno di essi nella somma di € 5.000,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente incidentale Interporto regionale della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
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