CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto kannullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro lette le conclusioni del difensore delkirnputato che ha concluso chiedendo kannullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 febbraio 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di rapina e lesioni. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affidabilità della documentazione video perché acquisite in violazione delle norme in materia di accertamento tecnico, di raccolta di dati informatici e per alterazione o dispersione dei dati originali irrimediabilmente non conservati e non sottoposti a sequestro. Secondo la difesa, le estrapolazioni video non corrisponderebbero agli originali in quanto i metadati conterrebbero informazioni inattendibili in ordine alla data e all'esatta ora di registrazione risultando i file creati addirittura oltre quattro ore dopo i fatti secondo valutazione esplicitata dallo stesso CTU e ignorata dalla Corte di appello. Ne risulterebbe una motivazione logica, contraddittoria, apparente, contenente un travisamento dei fatti e assolutamente insufficiente e illegittima. Tra l'altro, le immagini riguarderebbero comunque la rapina del 15 settembre 2018 mentre non vi sarebbero ulteriori elementi se non nnere similitudini in relazione alla rapina dell'aprile dello stesso anno oggetto della contestazione di cui al capo a). 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato superamento del ragionevole dubbio in relazione ad entrambe le contestazioni. 2.3. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte ascrivibili al ricorrente posto che costui, avendo unicamente prestato la automobile ai rapinatori, potrebbe al più rispondere di favoreggiamento reale. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il fatto di avere unicamente prestato l'automobile rapinatori e comunque la mancata prova di un ruolo del ricorrente di promozione, progettazione o esecuzione avrebbe giustificato una l'estensione massima delle circostanze attenuanti generiche. Risulterebbe inoltre "presunta" la ritenuta recidiva e priva di motivazione e giustificazione la mancata concessione dei benefici di legge. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze in punto ricostruzione dei fatti risultano aspecifiche e comunque manifestamente infondate. 2.1. Risultano manifestamente infondate le eccezioni in ordine alla contestata affidabilità delle videoriprese. Le videoriprese, infatti, risultano unicamente apparato documentale acquisibile al di fuori delle normali procedure che attengono invece all'acquisizione degli hard disk di sistema che contengono informazioni connesse all'intero uso dell'apparato informatico e che per tali c:aratteri richiedono diverse modalità. 2.1.1. I file video contengono invece una serie di informazioni, i cosiddetti metadati, che riguardano caratteristiche audio e video e tempi e modi di acquisizione, salvataggio, creazione del file. Tali dati risultano presenti nel caso di specie sebbene evidenzino date e ore incoerenti con i fatti oggetto di contestazione ed in particolare la rapina del 15 settembre. Tuttavia, tale elemento di incertezza è superato dal fatto che l'automobile a bordo del quale è stato individuato il ricorrente è stata ripresa in una continuità di percorso e nello stesso giorno da parte di altre telecamere di altri esercizi commerciali risultando in atti la presenza di immagini di una farmacia e di diversi esercizi commerciali. Tali profili permettono di superare le perplessità derivanti dall'esclusiva considerazione dei metadati di un unico file video, spiegabili in termini di erronea impostazione della data e dell'ora nel sistema stesso. 2.2. La formulazione dei motivi di ricorso In punto ricostruzione dei fatti risulta essere inoltre aspecifica. Infatti, sia in primo che in secondo grado, i giudici territoriali hanno evidenziato che, ad ulteriormente qualificare le informazioni utilizzate in sede di dichiarazione di penale responsabilità, vi erano anche gli esiti del traffico telefonico (nemmeno oggetto di contestazione) che permettevano di individuare che la utenza cellulare del [OSCURATO:PERSONA] si trovava proprio nel luogo delle rapine quando queste sono state commesse. Detti luoghi risultano del resto essere ben lontani da quelli normalmente frequentati dall'imputato e costui nemmeno ha fornito alcuna plausibile spiegazione circa la sua presenza. Il ricorrente nemmeno contesta la presenza e la concludenza dell'ulteriore elemento richiamato dal giudice di merito costituito traffico telefonico intercorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] soltanto in giorni e in orari prossimi alla perpetrazione delle rapine. 2.3. Tali considerazioni palesano il carattere univoco, ai fini della prova della partecipazione, degli elementi raccolti ed indicati dai giudici di appello (riconoscimento in occasione della rapina del 15 settembre, uso dell'automobile di proprietà del ricorrente per entrambe le rapine, accertata e inspiegabile presenza del ricorrente in circostanze di tempo e di luogo corrispondenti a quelli della commissione dei delitti contestati). 3. Le considerazioni avanzate dal ricorrente in punto qualificazione giuridica dei fatti non si confrontano con le emergenze probatorie evidenziate nei provvedimenti di merito e partono da valutazioni del tutto ipotetiche dovendosi al contrario desumere dai più volte richiamati esiti del traffico telefonico un contributo pienamente consapevole del ricorrente alla rapina anche in funzione di palo. 4. Manifestamente infondate e comunque sganciate dalla effettiva ricostruzione dei fatti le doglianze in punto trattamento sanzionatorio. La pena base risulta essere stata determinata in ambiti comunque prossimi ai minimi edittali tanto da determinare un onere motivazionale soddisfatto dalla indicazione di congruità contenuta nella sentenza d'appello. Nessuna doglianza risulta essere stata articolata in sede di appello in relazione alla riconosciuta recidiva e le scarne considerazioni sul punto contenute in sede di ricorso risultano comunque generiche. Corretta appare la notazione in punto impossibilità normativa di applicare un regime di prevalenza delle attenuanti generiche. La richiesta di benefici risulta infine incompatibile con l'entità della condanna. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur