CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, tra l'altro, dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento all'esecuzione delle pene irrogategli per avere commesso, tra il 2012 ed il 2020, i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta sia precluso, da un canto, dall'essere stato egli protagonista di un'evasione mentre era sottoposto, per altra causa, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con conseguente applicazione del divieto previsto dall'art. 58-quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, e, dall'altro, dall'assenza, in concreto, delle condizioni cui la legge subordine l'accesso alla misura alternativa alla detenzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza tratto argomento dall'art. 58- quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, norma che non si applica in relazione alle condotte di evasione tenute in stato di custodia cautelare, anziché nel corso dell'espiazione di pena irrevocabile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, nel caso di specie, si applichi il divieto triennale di ammissione alle misure alternative previsto dall'art. 58- quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, nei confronti del condannato che «sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale». Così facendo, ha trascurato di considerare che [OSCURATO:PERSONA] è stato autore, il 7 febbraio 2020, di un'evasione, trovandosi in regime di arresti domiciliari, condotta non idonea, secondo un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, a rendere operativa la citata preclusione, destinata ad essere applicata esclusivamente con riferimento a condotte tenute dopo l'espiazione della pena e non anche a quelle poste in essere in costanza di sottoposizione a misura cautelare (Sez. 1, n. 7514 del 27/01/2011, Fragale, Rv. 249805; Sez. 1, n. 4202 del 21/10/1992, Brusegan, Rv. 192372). Tanto non basta, tuttavia, ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, la cui motivazione appare, comunque, rispondente, per le ragioni di seguito esposte, ai canoni che governano l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità dell'invocata misura alternativa alla detenzione. 3. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 4. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia palesato, con il più recente episodio del 7 febbraio 2020, che gli è valso la condanna per i reati di lesione personale ed evasione, una rimarchevole pervicacia nella reiterazione di delitti, ed aggiunto che, per quanto il percorso rieducativo compiuto in costanza di restrizione carceraria sia stato caratterizzato da sufficiente adesione al trattamento, non si è al cospetto di una vera e propria revisione della condotta deviante, frutto della sua sostanziale immaturità e, probabilmente, dell'abitudine al consumo di alcolici. Ha, pertanto, ritenuto, che l'assenza di indici di resipiscenza, unita alla indisponibilità di opportunità di effettivo inserimento lavorativo — tale non potendo essere considerato l'avvio di un tirocinio extracurriculare presso una cooperativa — non consenta di ritenere affievolita la pericolosità sociale del condannato e che, a tal fine, non tranquillizzi il solo sostegno della compagna, rivelatosi inidoneo a prevenire la ricaduta nell'illecito. 5. Si è, quindi, di fronte ad un apparato argomentativo univoco, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia dell'insussistenza delle condizioni per ammettere il condannato alla misura alternativa richiesta, avuto riguardo, da un canto, alla presumibile inefficacia dell'intervento rieducativo e, dall'altro, al rischio di reiterazione della condotta criminosa. In questo nitido contesto, il ricorrente non introduce obiezione di sorta in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata, la cui piena legittimità non viene, dunque, intaccata. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.