CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147. R.G. 27325 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è fondato poiché, nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000) e, nel caso di specie, non sono contestate, né ritenute in sentenza condotte fraudolente precedenti gli atti di dazione patrimoniale indicati in imputazione; Rilevato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata (senza rinvio, essendo intervenuta la prescrizione in data l settembre 2023). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] si li