CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, il giudice di merito riteneva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e alla contestata recidiva reiterata, posto il divieto ex art. 69 co. 4 cod. pen. di un giudizio di prevalenza rispetto ai casi di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]