CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.614/2025depositata il 01/04/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 22741/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9964/2026Data pubblicazione 17/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]