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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 31443/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata alla SPEZIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio o con rinvio per nuovo giudizio, con conseguente annullamento anche del decreto di sequestro emesso dal G.i.p. della Spezia iin data 20/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 20/01/2022 il Tribunale della Spezia rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 18.222, 585 corrispondente al profitto di reato di cui alla imputazione provvisoria (artt. 81, cpv., art. 640-bis cod. pen. per avere ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare senza averne i requisiti mediante artifici e raggiri rappresentati da false dichiarazioni in ordine al proprio reddito e nucleo familiare, per poi realizzare nell'immobile assegnato una scuola di musica) emesso dal G.i.p. presso il Tribunale della Spezia in data 20/12/2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso, che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea o falsa applicazione dell'art. 125 e 321 cod. proc. pen. in ordine all'obbligo di motivazione quanto al periculum in mora quale presupposto per la concessione del sequestro, nonché violazione di legge per assenza della motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro preventivo ai fini di confisca; non è comprensibile come la perdurante disponibilità del denaro, ritenuto profitto del reato possa aggravare o protrarre le conseguenze della tipologia di reato relativo all'avere ottenuto illecitamente l'assegnazione di un alloggio popolare.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato in presenza di motivazione ineccepibile sul punto, con corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità su questo tema (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054-01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

Nel porre il motivo di ricorso non si denuncia effettivamente violazione di legge, ma si censura la motivazione del provvedimento impugnato, con deduzioni di puro merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali" (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

È del tutto generico ed aspecifico il motivo dedotto secondo il quale il Tribunale avrebbe proposto una motivazione incomprensibile e come tale apparente, integrando così la violazione di legge dedotta.

Il Tribunale del riesame ha, difatti, ampiamente motivato quanto alla ricorrenza del periculum tenuto conto della contestazione elevata ai sensi dell'art.esplicitamente con motivazione ampia, articolata, logica e persuasiva, la ricorrenza dei presupposti del disposto sequestro ai fini di confisca, tenuto conto della contestazione elevate ex art. 640-bis cod. pen. e del disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen., e, dunque, della ricorrenza del presupposto della confiscabilità del bene come previsto dalla legge.

Nel giungere a tale conclusione il Tribunale ha non solo analizzato puntualmente le caratteristiche della condotta contestata con imputazione provvisoria, correlandole alle emergenze istruttorie e le ampie attività di indagine, ma ha altresì esplicitamente motivato quanto alle ragioni che hanno giustificato il sequestro, anche richiamando la particolarità del caso, evidenziando come le somme di denaro in questione rappresentino un risparmio di spesa, in relazione di diretta derivazione con il fatto oggetto di indagine e si caratterizzino, comunque, come un evidente profitto correlato alla commissione della condotta contestata.

Il Tribunale, pur in presenza del requisito della confiscabilità del bene e, dunque, della legittimità piena del sequestro disposto in relazione al titolo di reato oggetto di contestazione provvisoria, ha esplicitamente motivato, specificando l'effettiva sussistenza dell'esigenza di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato alla luce della natura stessa del denaro.

Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo dei principi di diritto sul punto già affermati dalle Sez.

U Lucci, ribaditi e specificati di recente da Sez.

U n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, assolvendo puntualmente all'onere motivazionale per come specificato e richiamato anche dalle Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01.

Ha inoltre dato atto ed applicato, come correttamente evidenziato da Procuratore generale nelle sue conclusioni, il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez.6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054-01).

Con tale motivazione il ricorrente non si è realmente confrontato, limitandosi a proporre una propria versione alternativa e una propria lettura degli esiti del procedimento non consentita, in assenza di qualsiasi violazione di legge.

2. All'inammissibilità del ricorso proposto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata alla SPEZIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio o con rinvio per nuovo giudizio, con conseguente annullamento anche del decreto di sequestro emesso dal G.i.p. della Spezia iin data 20/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20/01/2022 il Tribunale della Spezia rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 18.222, 585 corrispondente al profitto di reato di cui alla imputazione provvisoria (artt. 81, cpv., art. 640-bis cod. pen. per avere ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare senza averne i requisiti mediante artifici e raggiri rappresentati da false dichiarazioni in ordine al proprio reddito e nucleo familiare, per poi realizzare nell'immobile assegnato una scuola di musica) emesso dal G.i.p. presso il Tribunale della Spezia in data 20/12/2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso, che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea o falsa applicazione dell'art. 125 e 321 cod. proc. pen. in ordine all'obbligo di motivazione quanto al periculum in mora quale presupposto per la concessione del sequestro, nonché violazione di legge per assenza della motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro preventivo ai fini di confisca; non è comprensibile come la perdurante disponibilità del denaro, ritenuto profitto del reato possa aggravare o protrarre le conseguenze della tipologia di reato relativo all'avere ottenuto illecitamente l'assegnazione di un alloggio popolare. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato in presenza di motivazione ineccepibile sul punto, con corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità su questo tema (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054-01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. Nel porre il motivo di ricorso non si denuncia effettivamente violazione di legge, ma si censura la motivazione del provvedimento impugnato, con deduzioni di puro merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali" (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). È del tutto generico ed aspecifico il motivo dedotto secondo il quale il Tribunale avrebbe proposto una motivazione incomprensibile e come tale apparente, integrando così la violazione di legge dedotta. Il Tribunale del riesame ha, difatti, ampiamente motivato quanto alla ricorrenza del periculum tenuto conto della contestazione elevata ai sensi dell'art.esplicitamente con motivazione ampia, articolata, logica e persuasiva, la ricorrenza dei presupposti del disposto sequestro ai fini di confisca, tenuto conto della contestazione elevate ex art. 640-bis cod. pen. e del disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen., e, dunque, della ricorrenza del presupposto della confiscabilità del bene come previsto dalla legge. Nel giungere a tale conclusione il Tribunale ha non solo analizzato puntualmente le caratteristiche della condotta contestata con imputazione provvisoria, correlandole alle emergenze istruttorie e le ampie attività di indagine, ma ha altresì esplicitamente motivato quanto alle ragioni che hanno giustificato il sequestro, anche richiamando la particolarità del caso, evidenziando come le somme di denaro in questione rappresentino un risparmio di spesa, in relazione di diretta derivazione con il fatto oggetto di indagine e si caratterizzino, comunque, come un evidente profitto correlato alla commissione della condotta contestata. Il Tribunale, pur in presenza del requisito della confiscabilità del bene e, dunque, della legittimità piena del sequestro disposto in relazione al titolo di reato oggetto di contestazione provvisoria, ha esplicitamente motivato, specificando l'effettiva sussistenza dell'esigenza di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato alla luce della natura stessa del denaro. Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo dei principi di diritto sul punto già affermati dalle Sez. U Lucci, ribaditi e specificati di recente da Sez. U n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, assolvendo puntualmente all'onere motivazionale per come specificato e richiamato anche dalle Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01. Ha inoltre dato atto ed applicato, come correttamente evidenziato da Procuratore generale nelle sue conclusioni, il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez.6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054-01). Con tale motivazione il ricorrente non si è realmente confrontato, limitandosi a proporre una propria versione alternativa e una propria lettura degli esiti del procedimento non consentita, in assenza di qualsiasi violazione di legge. 2. All'inammissibilità del ricorso proposto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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