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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18437/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 13 dicembre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto ed estorsione a lui ascritti e, ritenuto assorbita la sottrazione del denaro, descritta al capo A), nell'estorsione contestata al capo B), ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice all'odierno ricorrente; rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione sulla responsabilità, si risolve, tuttavia, nel sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); ritenuto che il secondo motivo, peraltro non preceduto da una analoga censura in appello, non tiene conto della ricostruzione operata dalla Corte di appello secondo cui l'impossessamento della somma di euro 200 aveva avuto ad oggetto proprio il denaro che la persona offesa si era procurata per accondiscendere alla pretesa estorsiva e che si accingeva a consegnare all'imputato al fine di riottenere la disponibilità del telefono; considerato, ancora, che il terzo motivo, ancora una volta, si limita a contestare la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito omettendo tuttavia di confrontarsi con la ricostruzione dell'episodio contenuta nelle sentenze di primo e di secondo grado (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza qui impugnata) che ha consentito di ritenere la aggravante contestata e legata ad una condotta decettiva della attenzione della persona offesa (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr., Sez. 4 - , n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; Sez. 5 - , n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 13 dicembre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto ed estorsione a lui ascritti e, ritenuto assorbita la sottrazione del denaro, descritta al capo A), nell'estorsione contestata al capo B), ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice all'odierno ricorrente; rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione sulla responsabilità, si risolve, tuttavia, nel sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); ritenuto che il secondo motivo, peraltro non preceduto da una analoga censura in appello, non tiene conto della ricostruzione operata dalla Corte di appello secondo cui l'impossessamento della somma di euro 200 aveva avuto ad oggetto proprio il denaro che la persona offesa si era procurata per accondiscendere alla pretesa estorsiva e che si accingeva a consegnare all'imputato al fine di riottenere la disponibilità del telefono; considerato, ancora, che il terzo motivo, ancora una volta, si limita a contestare la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito omettendo tuttavia di confrontarsi con la ricostruzione dell'episodio contenuta nelle sentenze di primo e di secondo grado (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza qui impugnata) che ha consentito di ritenere la aggravante contestata e legata ad una condotta decettiva della attenzione della persona offesa (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr., Sez. 4 - , n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; Sez. 5 - , n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere esten
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