CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-seftt-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui sono stati chiesti la revoca dell'ordinanza n. 4513/2021 oggetto di impugnazione e il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso avverso la sentenza del 25 novembre 2019 emessa dalla Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione con ordinanza del 20/10/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 25 novembre 2019, con la quale la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva condannato il suddetto per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen., ritenuta la continuazione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte con il provvedimento di inammissibilità emesso sul presupposto errato che il ricorso fosse stato presentato personalmente dal ricorrente, quindi senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione in violazione del disposto di cui agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Rileva, invero, la difesa di avere presentato ricorso per cassazione depositando personalmente l'atto di impugnazione presso la cancelleria dell'ufficio impugnazioni del Tribunale di Lecce, che poi lo ha trasmesso alla Corte. Il ricorrente chiede, pertanto, che si disponga, previa correzione dell'errore, che il processo sia trattato in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Specificando che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 3. Nel caso in esame, attraverso la verifica degli atti, si è riscontrato che il difensore ha presentato ricorso per cassazione nelle forme dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., depositando personalmente l'impugnazione, dallo stesso sottoscritta, presso la cancelleria dell'ufficio impugnazioni del Tribunale di Lecce, che poi ha provveduto a trasmettere il ricorso alla Corte. La pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione, fondata sul presupposto che l'atto di impugnazione sia stato presentato personalmente dall'interessato e non sottoscritto dal suo difensore, deve ritenersi dovuta, in misura determinante, ad un errore di fatto per difetto di percezione, rientrante nella previsione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., di talché ne deve essere disposta la revoca. 4. Va, infine, rinviato il processo a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica del ricorso. P. Q. M. Revoca l'ordinanza di questa Corte, Sez. 7, n. 45137 del 20/10/2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; dispone rinvio del processo a nuovo ruolo per l'udienza pubblica di discussione. Così deciso in Ro