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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 06083/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24150/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 4 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] III di Roma , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1316/04/15, depositata il 6 marzo 2015.

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Estinzione.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza n. 1316/04/15 del 06 / 0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio(di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n . 188/28/13, che ha rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;

2. avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. l’Agenzia delle entrate ha resistitoin giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con memoria depositata in data 06/06/2023 la società contribuente ha dedotto di avere definito la lite ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225;

1.1. l’Agenzia delle entrate ha confermato l’intervenuta definizione della lite con nota del 19/10/2023;

2. va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24150/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 4 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] III di Roma , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1316/04/15, depositata il 6 marzo 2015. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Estinzione.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 1316/04/15 del 06 / 0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio(di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n . 188/28/13, che ha rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. l’Agenzia delle entrate ha resistitoin giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con memoria depositata in data 06/06/2023 la società contribuente ha dedotto di avere definito la lite ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225; 1.1. l’Agenzia delle entrate ha confermato l’intervenuta definizione della lite con nota del 19/10/2023; 2. va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizi
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